Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27823 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27823 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30396/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, ex lege domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO. 1338/2019 depositata il 22/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 17/03/2014 l’Agente della RAGIONE_SOCIALE accoglieva l’istanza con cui la società RAGIONE_SOCIALE chiedeva di essere ammessa alla rateazione del debito portato dagli avvisi di addebito nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA.
Successivamente, in data 2 luglio 2015, la società contribuente presentava all’Ente di esazione istanza di rimborso e/o ricalcolo della detta rateazione, lamentando, da un lato, l’illegittimità del metodo utilizzato, che non risulterebbe disciplinato da alcuna norma e dall’altro, l’illecita applicazione dell’anatocismo e la mancanza di informazione e trasparenza sulle condizioni della dilazione concessa.
In data 2/11/2015 la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, chiedendo che fosse accertata e dichiarata l’illegittimità del silenzio rifiuto dell’Agente della RAGIONE_SOCIALE serbato su detta istanza e chiedendo il rimborso di quanto versato, ovvero l’imputazione di dette somme al residuo dovuto, ovvero ancora la revoca della dilazione e la contestuale emissione di un nuovo piano di ammortamento.
Resisteva RAGIONE_SOCIALE, sostenendo nel merito l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE eccezioni avverse, attesa la correttezza dell’operato dell’Ente di esazione, il quale aveva provveduto alla concessione di un piano di ammortamento alla francese, evidenziando che, a seguito dell’introduzione del D.L. 16/2012, il debitore ha la facoltà di chiedere un piano a rate variabili e l’applicazione di interessi sulle somme rateizzate è espressamente previsto dall’art. 21 del d.P.R. 602/73. L’RAGIONE_SOCIALE resistente evidenziava, inoltre, che l’art. 1194 c.c. stabilisce che il debitore non può imputare il pagamento al capitale,
piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore e che, in ogni caso, il pagamento fatto in conto di capitale e interessi deve essere imputato prima agli interessi.
Con sentenza n. 1199/2017, depositata il 9 febbraio 2017, la CTP , rilevato che ai sensi dell’art. 1194 c.c. il debitore non può imputare il pagamento al capitale, anziché agli interessi, senza il consenso del creditore, e che l’applicazione degli intere ssi sulle somme rateizzate è prevista dall’ art. 21 D.P.R. 602/73, respingeva il ricorso.
Con sentenza n. 1338/2019, depositata il 22 marzo 2019, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava quindi l’appello della società.
Avverso detta sentenza ricorre la contribuente con un motivo; resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione degli artt. 19, co. 1, e 21, co. 1 D.p.r. n. 602/1973 -Denunzia ai sensi dell’art. 62, comma 1°, D.Lgs. n. 546/1992 e 360, comma 1, n, 3, c.p.c.’, la società contribuente deduce plurime censure.
Allega in primo luogo la ricorrente che l’Agente della RAGIONE_SOCIALE avrebbe errato nell’applicare il c.d. ‘ metodo alla francese ‘, comportante l’applicazione di rate costanti in ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce, senza che detto sistema sia normativamente disciplinato, ma applicato unicamente in base alla Direttiva Nazionale di Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008, ed inoltre in violazione dei doveri di trasparenza e del divieto di anatocismo contemplato dall’art. 1283 cod. civ.
2.1. Le censure sono in parte infondate, in parte inammissibili. In via generale, la scelta del metodo di computo operata dall’Ente è legittima, anche in ragione del fatto che, come
correttamente rilevato dalla CTR, l ‘ art. 1194 c.c. prevede, quale regime ordinario dell’obbligazione civile, che ‘ Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore ‘ .
Pur r ilevata l’assoluta genericità del rilievo, deve rilevarsi che la contestazione del difetto di trasparenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di rateizzazione applicate non coglie nel segno, perché il metodo di ammortamento a rata fissa è predeterminato e manifestato attraverso un atto dell’Ente di portata generale , la Direttiva Nazionale di Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008, che trova un chiaro aggancio normativo ne ll’art. 19 del DPR n. 602/1973, laddove, al comma 1-ter dispone che ‘Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno’.
La disposizione richiamata può ritenersi norma generale estensibile, per eadem ratio, a tutte le forme di rateizzazione fiscale quali forme sostanziali di riscossione RAGIONE_SOCIALE entrate tributarie. L’alternativa consentita dal comma 1 -ter prevede ‘rate variabili d’importo crescente’, che giunge ad una risultato economico analogo a quello dell’ammortamento alla francese , ma con un impegno finanziario graduato nel tempo man mano che ci si allontana dalla crisi di liquidità, è eccezione che riveste una coerente funzione nell’ambito della riscossione coattiva.
Può quindi enuclearsi il seguente principio di diritto: « In materia di rateizzazione dei debiti di natura fiscale, l’applicaz ione de l c.d. ‘metodo di ammortamento alla francese ‘, che comporta l’applicazione di rate costanti in ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce, deve ritenersi legittima, non ravvisandosi alcuna violazione del principio di trasparenza, in quanto tale criterio è predeterminato e manifestato
attraverso un atto dell’Ente di portata generale, la Direttiva Nazionale di Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008, che a sua volta trova un chiaro aggancio normativo nell’art. 19, comma 1 ter del DPR n. 602/1973, da ritenersi norma generale estensibile, per eadem ratio, a tutte le forme di rateizzazione fiscale quali forme sostanziali di riscossione RAGIONE_SOCIALE entrate tributarie ».
2.2. La contestazione avente ad oggetto l’anatocismo è inammissibile per la genericità della censura proposta. Non può infatti ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realiz zazione, mediante l’utilizzo del sistema di ammortamento cd. ‘alla francese’, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l’avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato.
Ad ogni buon conto , è opportuno rilevare che l’art. 1283 c.c. vieta infatti la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l’unica fattispecie ivi regolata.
Il metodo “alla francese” comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
In tale prospettiva, l’applicazione dell’interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022).
La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all’anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una pa rte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.
Da ultimo, la censura risulta infondata anche sotto il profilo del mancato rispetto dell’art. 821 c.c., norma che si limita a prevedere che gli interessifrutti civili ‘si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto’: la disposizione si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto). Neppure da questa norma, in definitiva, può ricavarsi un divieto di utilizzo della formula dell’interesse composto e neppure una ‘preferenza’ legislativa per il metodo dell’interesse semplice.
Lamenta inoltre la ricorrente che il giudice di appello abbia errato nel ritenere legittima l’applicazione degli interessi di dilazione anche alle somme irrogate a titolo di sanzione, in violazione del disposto di cui all’art. l’art. 2 del D.lgs. 472/1997, per cui ‘L e somme irrogate a titolo di sanzione non producono interessi ‘ .
3.1. La censura è fondata.
Ha affermato questa Corte, con orientamento al quale si vuole dare continuità, che ‘ In tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, in caso di rateizzazione nel pagamento RAGIONE_SOCIALE somme iscritte a ruolo, non sono dovuti gli interessi di mora sulle somme richieste a titolo di sanzioni, atteso che l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 si pone in
rapporto di specialità rispetto all’art. 21, del d.P.R. n. 602 del 1973 ‘ (Cass. n. 16553/2018; n. 16810/2020)
Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere accolto nei termini di cui in motivazione; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20/09/2023.