Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5804 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 5804 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16164/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dell’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE;
-resistente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 5843/10/2020 depositata il 30 novembre 2020;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e in subordine affinchè la Corte, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., dichiari inammissibile il motivo di appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nelle memorie aggiuntive;
udito per la ricorrente l’AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALEdRAGIONE_SOCIALE in poi RAGIONE_SOCIALE) ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania n. 5843/10/2020 del 30 novembre 2020 con la quale è stato respinto l’appello da essa proposto contro la decisione di primo grado resa dalla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di RAGIONE_SOCIALE.
Quest’ultima aveva dichiarato in parte inammissibile, in parte infondato, l’originario ricorso spiegato dalla predetta società contro due atti di pignoramento presso terzi ex art. 72bis del d.P.R. n. 602 del 1973 posti in essere dall’RAGIONE_SOCIALE a sèguito del mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE somme portate da tre cartelle esattoriali precedentemente notificate alla ricorrente, relative a crediti di natura tributaria.
La ricorrente così ricostruisce la vicenda di causa:
-in data 7 maggio 2018 essa aveva presentato all’RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, istanza di ripartizione in 72 rate del pagamento degli importi di cui alle tre menzionate cartelle, ammontanti complessivamente a 203.295,51 euro;
ciononostante, in violazione del divieto di avviare nuove azioni esecutive sino all’eventuale rigetto della richiesta, sancito dal comma 1 –
quater della citata norma, l’11 maggio 2018 l’agente della riscossione aveva proceduto alla notifica di due atti di pignoramento di crediti verso terzi;
a sèguito di tale notifica, peraltro effettuata nei confronti della sola terza pignorata RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, l’agente della riscossione era riuscito a incamerare la somma di 126.485,97 euro;
il procedimento amministrativo inerente alla richiesta di rateizzazione si era poi concluso il 30 maggio 2018 con l’ammissione all’invocato beneficio per il minor importo di 76.836,54 euro, pari alla differenza fra la somma complessivamente dovuta in base alle tre cartelle (203.295,51 euro) e il totale di quelle pignorate presso terzi (126.485,97 euro);
a causa di ciò, si era venuta a determinare la «restrizione» della rateizzazione a un importo inferiore a quello per il quale sarebbe stato fruibile.
L’RAGIONE_SOCIALE si è limitata al deposito di un mero «atto di costituzione» , ai soli della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
La causa, chiamata all’adunanza camerale del 2 luglio 2025, veniva rinviata a nuovo ruolo, con ordinanza interlocutoria n. 23057/2025 dell’11 agosto 2025, in ragione della particolare rilevanza giuridica e della novità della questione posta dall’unico motivo di impugnazione.
Per la trattazione del ricorso è stata quindi fissata l’odierna udienza pubblica.
Nel termine di cui all’art. 378, primo comma, c.p.c. il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato memoria con la quale ha chiesto:
(a)in via principale, di dichiarare inammissibile il ricorso;
(b)in subordine, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, seconda parte, c.p.c., di dichiarare inammissibile il motivo di appello proposto dalla contribuente con la memoria aggiuntiva depositata nel giudizio di secondo grado.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso è così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 360, co. 1, n. 3 – Inammissibilità del pignoramento ex art. 48bis/72 bis D.P.R. 602/73 in presenza di un’istanza di rateazione Abuso di diritto dell’agente della riscossione» .
1.1 A sostegno della sollevata censura si deduce quanto segue:
-l’avvenuta presentazione dell’istanza di rateizzazione di cui all’art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973 avrebbe dovuto rendere la C.M.C. «immune ‘ex lege’ da qualsivoglia atto di aggressione da parte dell’Agente della RAGIONE_SOCIALE» ;
-avendo quest’ultimo, ciononostante, proceduto alla notifica di due atti di pignoramento ex art. 72bis del d.P.R. cit., mediante i quali era riuscita a prelevare forzosamente dalla terza pignorata RAGIONE_SOCIALE la somma di 126.458,97 euro, doveva ritenersi configurabile nel caso di specie un «abuso di diritto» , in quanto la richiesta di rateizzazione era stata successivamente accolta solo in parte dall’RAGIONE_SOCIALE, per la residua somma dovuta di 76.836,54 euro, con conseguente «enorme danno di liquidità alle casse della ricorrente» ;
le difese svolte dalla contribuente sono state fraintese dalla CTR, la quale ha affermato che: -« l’invocata rateizzazione del debito RAGIONE_SOCIALE cartelle impugnate , come da documentazione esibita in udienza dalla parte, e solo ‘parziale’ e, comunque la società contribuente non a dimostrato il pagamento RAGIONE_SOCIALE rate successive alla prima» ; -« a circostanza non p , dunque, incidere in alcun modo sulla regolarità RAGIONE_SOCIALE cartelle e della conseguente procedura esecutiva» ;
la gravata decisione è altresì viziata da «falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme speciali ex art. 19 e 48-bis D.P.R. 602/73» laddove «colpevolizza » la contribuente per aver ottenuto solo in parte l’ammissione al beneficio della rateizzazione.
1.2 Il motivo non può trovare accoglimento.
1.3 Dalla lettura del ricorso per cassazione (pag. 3, quarto periodo) emerge chiaramente che la questione prospettata in questa sede dalla RAGIONE_SOCIALE non aveva formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione contenuto nell’atto di appello, essendo stata per la prima volta sottoposta all’attenzione della CTR soltanto con la memoria illustrativa depositata in corso di causa dalla parte appellante ai sensi degli artt. 32, comma 2, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992.
1.4 Tanto trova conferma nella ricostruzione della vicenda processuale operata dal collegio regionale nella parte narrativa della decisione (pag. 2, terzultimo e penultimo periodo) ove leggesi che:
(i) « on memorie aggiuntive l’appellante segnalava l’illegittimità del pignoramento perché relativo a cartelle di pagamento per le quali era stata concessa una rateizzazione del debito» ;
(ii)lo stesso appellante « epositava in udienza copia del provvedimento di ammissione nonché attestazione del pagamento della prima rata» .
1.5 Da quanto precede appare, dunque, evidente come la censura di cui trattasi non potesse trovare ingresso, in ossequio al consolidato principio di diritto secondo cui l’atto di appello, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione (cfr. Cass. n. 9244/2007, Cass. n. 23553/2014, Cass. n. 18932/2016, Cass. n. 11999/2017).
1.6 Oltretutto, alla presente controversia tributaria non risulta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, quale risultante all’esito RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dal d.lgs. n. 220 del 2023 e successivamente inciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025, che attualmente consente la proposizione di motivi aggiunti di appello «qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati».
Ad ogni buon conto, nemmeno potrebbero ritenersi sussistenti, nel caso di specie, le condizioni in presenza RAGIONE_SOCIALE quali l’odierna formulazione della norma ammette la possibilità di proporre nuovi motivi di gravame nel giudizio di secondo grado.
1.7 Resta solo da ricordare che a questa Corte è consentito rilevare d’ufficio l’inammissibilità di una domanda nuova proposta in appello, purchè la relativa questione non sia stata presa in esame dal giudice della causa, il quale non abbia reso un’esplicita pronuncia al riguardo.
1.8 In tal caso, essa deve cassare senza rinvio la decisione del giudice di merito che abbia mancato di riscontrarla (cfr. Cass. n. 2978/1987, Cass. n. 7258/2003, Cass. n. 24197/2018).
1.9 Nella presente fattispecie, la CTR non ha espressamente affermato l’ammissibilità del motivo di appello in questione, essendosi limitata ad osservare che « la invocata rateizzazione del debito portato dalle cartelle impugnate , come da documentazione esibita in udienza dalla parte, e solo ‘parziale’ e , comunque, la società contribuente non a dimostrato il pagamento RAGIONE_SOCIALE rate successive alla prima, la circostanza non p incidere in alcun modo sulla regolarità RAGIONE_SOCIALE cartelle e della conseguente procedura esecutiva» .
1.10 Ricorrendo, quindi, le condizioni all’uopo richieste dalla giurisprudenza di legittimità, va disposta, ai sensi degli artt. 382, ultimo comma, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la cassazione senza rinvio dell’impugnata sentenza, nella parte in cui ha pronunciato sul motivo aggiunto di appello formulato dalla contribuente nella memoria illustrativa ex artt. 32, comma 2, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992.
1.11 A diversa soluzione non induce il rilievo che la RAGIONE_SOCIALE aveva pure lamentato l’omessa notifica ad essa debitrice degli atti di pignoramento di cui si discute, in quanto una simile doglianza nulla a che vedere con la violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, qui fatta valere, asseritamente consistita nell’avere l’agente della riscossione avviato
un’azione esecutiva in spregio al divieto imposto dal comma 1 -quater del menzionato articolo, in tal modo vanificando in parte gli effetti derivanti dall’avvenuta presentazione della richiesta di rateizzazione.
Le spese del giudizio di secondo grado vanno interamente compensate fra le parti, secondo la regolamentazione già adottata dalla CTR con la pronuncia reiettiva dell’appello proposto dalla contribuente.
2.1 Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva.
Deve infine darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), atteso che la cassazione della sentenza gravata non è dipesa dall’accoglimento RAGIONE_SOCIALE censure svolte dalla ricorrente, bensì dalla rilevata inammissibilità del motivo di appello da essa proposto sulla questione ora veicolata nella presente sede di legittimità, da ritenersi, pertanto, a sua volta, inammissibile (cfr. Cass. n. 12424/2023, Cass. n. 24043/2025).
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza nella parte in cui ha pronunciato sul motivo aggiunto di appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE con la memoria illustrativa ex artt. 32, comma 2, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992; compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di secondo grado.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria
della Corte Suprema di Cassazione, in data 18 febbraio 2026.
Il Consigliere estensore La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME