Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14406 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14406 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
Oggetto: rateizzazione debito ex art.68 d.lgs. 546/92
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10944/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE DELLE RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
COGNOME, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL), elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria di II grado della Campania, n.661/8/2023 depositata il 19 gennaio 2023, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria di II grado della Campania veniva dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere nel giudizio d’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n.7139/17/2021 di rigetto del ricorso introduttivo relativo all’avviso di accertamento per II.DD. e IVA relative all’anno di imposta 2014.
Non nella sentenza d’appello , laconica, ma dal contenuto della sentenza di primo grado riportata nel ricorso si apprende che l’avviso di accertamento scaturiva dal fatto che nella dichiarazione modello Unico/2015 era stato indicato un valore di rimanenze finali pari ad euro 77.500,00, mentre nella successiva dichiarazione Mod 2016, relativa all’anno 2015, il contribuente aveva aderito al regime dei c.d. minimi ex art. 1, comma 54, legge n. 190/2014 senza menzionare più nulla in ordine alle rimanenze finali dichiarate l’anno precedente. Su tale anomalia l’Ufficio aveva fondato il recupero di materia imponibile avendo presunto che le rimanenze fossero state vendute nell’anno in esame.
Successivamente alla proposizione dell’appello, si legge in sentenza, il contribuente depositava una nota recante l’accoglimento da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’istanza di rateizzazione per il pagamento del debito tributario e la ricevuta del pagamento della prima rata.
Il giudice, dato atto di ciò, dichiarava estinto il giudizio, ritenendo fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Avverso la decisione propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate per un motivo, cui replica il contribuente depositando in data 28.6.2023 memoria, rectius controricorso, che illustra in data 17.2.2025 con memoria ex art.380 bis.1. cod. proc. civ..
Considerato che:
Con un unico motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 46 e 68, comma 1, lett. a), del d.lgs. 546/92, per aver la CGT dichiarato illegittimamente l’estinzione del giudizio, in assenza dei presupposti, supponendo erroneamente che fosse intervenuta la definizione agevolata della lite, mentre era semplicemente stata concessa la rateizzazione parziale del debito a seguito della reiezione in primo grado del ricorso.
Il motivo è fondato.
2.1. L ‘art. 68, comma 1 lett. a), del d.lgs. 546/1992, recita: «1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d’imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso; ( … )».
L’articolo 46, inoltre, prevede che: «1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.». 2.2. Orbene, nel caso in esame l ‘Agenzia evidenza che nella fattispecie non è intervenuta alcuna definizione agevolata della lite, ma è stata semplicemente concessa al contribuente la rateizzazione parziale del debito, in pendenza dell’appello, dopo la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso introduttivo.
Ciò è confermato dal documento, prodotto dallo stesso contribuente, rubricato «accoglimento dell’istanza di rateizzazione con identificativo 604615 del 12/9/2022 presentata dal C.F. CSTSVT61T12F488F», che non fa alcuna menzione di un meccanismo di definizione agevolata.
Il documento attesta che l’Amministrazione finanziaria accorda a NOME COGNOME la rateizzazione della somma di euro 35.566,31, e dunque per non più dei 2/3 del tributo recato dall’avviso di accertamento per cui è causa, compresi interessi ed escluse sanzioni, come previsto dall’art. 68, comma 1 lett. a), del d.lgs. 546/1992.
2.3. Al momento in cui il giudice d’appello assume la causa in decisione la materia del contendere non è perciò affatto cessata, perché la lite non è stata definita in via agevolata, perché la rateizzazione ex art.68 cit. ha riguardato solo una frazione del l’intero carico fiscale discendente dall’accertamento , e perché il contribuente non allega neppure di aver interamente estinto il debito portato dall’avviso impugnato alla base del processo.
3 . La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2025