Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 856 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 856 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
Oggetto: prescrizione
– rateizzazione –
rinuncia
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8619/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso per cassazione, rilasciata su foglio separato, con la quale elettivamente si domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla INDIRIZZO (PECEMAIL;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente pro tempore e RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, ambedue rappresentate e difese come per legge dall’ Avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, INDIRIZZO (PEC: EMAIL;
-controricorrenti -pro tempore;
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente
COMUNE DI NOME COGNOME in persona del Sindaco pro tempore;
-intimati – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6766/14/2021 depositata in data 21/09/2021;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Rilevato che:
-con il ricorso introduttivo del processo NOME COGNOME impugnava davanti alla CTP di Caserta l’intimazione di pagamento numero NUMERO_CARTA notificata in data 08/03/2017 e diciotto cartelle di pagamento sottese alla stessa aventi ad oggetto tributi erariali;
-il ricorrente deduceva la nullità dell’intimazione per difetto di motivazione, la decorrenza dei termini prescrizionali e di decadenza, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
-la CTP adita accoglieva il ricorso;
-la sentenza di primo grado era impugnata davanti alla CTR della Campania dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate -Riscossione;
-con la pronuncia qui gravata, il giudice dell’appello ha accolto l’appello e riformata la sentenza di prime cure per aver considerato l’istanza di rateizzazione della cartella di pagamento presentata dal contribuente come riconoscimento del debito, con conseguente interruzione del termine di prescrizione previsto ex lege; la CTR compensava le spese di lite;
-ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a due motivi di impugnazione; lo stesso ha anche depositato memoria;
-resistono con unico controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione; la Regione Campania e il Comune di Santa Maria Capua Vetere sono rimasti intimati nel presente giudizio di legittimità.
Considerato che:
-va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della memoria (denominata ‘note d’udienza’) depositata il giorno stesso dell’adunanza camerale fissata per l’esame del ricorso, in quanto evidentemente tardiva;
-venendo ora all’esame delle ragioni di impugnazione, il primo motivo deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 360 c. 1 n. 3, n. 4, n. 5 c.p.c. in relazione al principio di libera valutazione delle prove quanto alla attribuzione di valore probatorio diverso da quello che avrebbe dovuto assegnarsi alla richiesta di rateazione presentata, alla quale è stato dato il valore probatorio di atto ricognitivo con effetti interruttivi della prescrizione; da ciò deriverebbe, secondo la prospettazione del ricorrente, la nullità della sentenza impugnata;
-il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946, 2948, 2953 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., l’intervenuta prescrizione del credito erariale e del titolo esecutivo; esso si incentra sulla prescrizione decorrente dalla presunta notifica della cartella di pagamento in materia di tributi, sanzioni e interessi, oltre a oneri di riscossione;
-i motivi, strettamente connessi tra di loro, sono suscettibili di esame congiunto e non trovano accoglimento;
-quanto al primo motivo, lo stesso si rivela infondato;
-va ribadito che con riferimento al riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 c.c. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, è assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il convincimento per cui lo stesso non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una
specifica intenzione ricognitiva, solo occorrendo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (così, ex multis , Cass. n. 18904/2007). Ne discende che il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore;
-in applicazione del suddetto principio e con specifico riferimento all’istanza di rateizzazione del debito tributario, che qui viene in rilievo, questa Corte ha ulteriormente chiarito (v. Cass. n. 27672 /2020) che, pur vero essendo che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all’ an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta da un lato integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 c.c.; dall’altro è incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento;
-d ‘altra parte, come pure evidenziato (Cass. n. 19401/2022), non si pongono in contrasto con la prima conclusione le pronunce di Cass. n. 12735/2020, né di Cass. n. 5549/2021;
-non la prima, che in motivazione chiarisce che ‘in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’ an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass. n. 3347 del 2017)’ , e, dunque, semplicemente conferma che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non
escludendo affatto – salvo quanto si dirà infra – che essa implichi riconoscimento di debito (con conseguente effetto interruttivo della prescrizione);
-non la seconda, che sempre in motivazione si limita a precisare che ‘il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse, come, ad esempio, evitare di subire un’esecuzione o misure cautelari, che non presuppongono il riconoscimento del debito (così la già citata Cass. n. 12735/2020), o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore’ ;
-il riconoscimento in parola, ‘dunque può (Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore’, ulteriormente precisandosi che ‘l’indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell’articolo 2944 cod. civ., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da corretta motivazione’ ;
-ora, nel caso che ci occupa, la CTR ha ritenuto pacifico che ‘risultino prodotte in atti, istanze di rateizzazione e proroga n. 99223 del 15/5/13’: da tale circostanza, alla luce dei sopra esposti principi, il giudice dell’appello correttamente ha ritenuto dette istanze in primo luogo idonee a dar prova della regolare notifica delle cartelle contestate, che quindi emergono dal processo come ben note al contribuente in quanto regolarmente pervenute nella sua sfera di conoscibilità;
-la richiesta di rateizzazione non comporta però solo l’interruzione della prescrizione, costituendo anche il riconoscimento dell’altrui diritto; seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria (Cass., sez. 5, 29/09/2005, n. 19100; Cass., sez. 5, 08/02/2017, n. 3347), tuttavia non produce solo l’effetto di far ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., sez. 6-5, 18/06/2018, n. 16098). Si è infatti affermato, in tale ultima pronuncia, che, se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l’avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di prescrizione dal momento che si pone e qualifica come indice di un comportamento del tutto incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle;
-invero, ritiene il Collegio che onerarsi del pagamento delle somme oggetto della rateizzazione, senza specificazione alcuna del fine di tale comportamento (come, ad esempio, quello di evitare l’ulteriore corso della procedura di riscossione), costituisca comportamento radicalmente opposto e logicamente speculare alla deduzione difensiva relativa alla prescrizione del credito opposto;
-ne deriva che il contribuente che accede alla rateizzazione non solo riconosce di avere ricevuto le cartelle oggetto della rateizzazione medesima; questi, salvo espressa riserva da render nota all’Amministrazione, rateizza -versandoli -importi che riconosce come, se non del tutto dovuti (ben potendo contestare secondo i termini e le forme di legge la pretesa), certamente tempestivamente richiesti;
-in ultimo, non risulta riprodotta in ricorso, né sottoposta a questa Corte nel giudizio di legittimità, l’istanza di rateizzazione avanzata dal contribuente, essendo così in ogni caso preclusa al Collegio qualsivoglia verifica in ordine all’effettiva natura meramente cautelare di essa;
-venendo ora al secondo motivo, alla luce dei principi sopra accennati, lo stesso si rivela inammissibile;
-la CTR ha infatti anche accertato come ‘per le sanzioni e gli interessi di cui alle cartelle notificate prima del 15.5.2008, l’istanza del 15.5.2013 può senza dubbio valere come rinuncia tacita alla prescrizione’ ;
-in ordine a tale profilo, non essendo intervenuto sulla debenza delle somme -prima dell’avvio del presente giudizio, ovviamente -alcun provvedimento giurisdizionale, non può trovare applicazione il termine decennale ex art. 2953 c.c. (Cass., Sez. Un., n. 23397/2016); pertanto, resta fermo che il credito per sanzioni ed interessi si prescrive in cinque anni, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 20 d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 2948, n. 4, c.c. (v. da ultimo Cass. n.7486/2022). Ebbene, emerge dagli atti -come si è detto – che fu depositata istanza di rateizzazione del 15 maggio 2013. Da ciò discende, dunque, che nessuna prescrizione può dirsi maturata per l’epoca successiva al 15 maggio 2013 riguardo alla data di notifica dell’intimazione di pagamento oggetto di questo giudizio (8 marzo 2017). Assume però il ricorrente che le cartelle di pagamento non furono notificate e che si è verificata ‘ la prescrizione per il superamento del termine quinquennale intercorrente tra la (presunta) notifica della cartella di pagamento e la notifica dell’intimazione di pagamento impugnata. ‘ ;
-orbene, così formulato, il motivo si palesa inammissibile ancora per deficit espositivo, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: pur volendo ritenere che, alla data della presentazione dell’istanza di rateizzazione -il 15 maggio 2013 – il credito erariale
per sanzioni ed interessi fosse già prescritto, il ricorrente non ha tuttavia mai neppure allegato (da quanto risulta) che la rateizzazione richiesta non implicava rinuncia a far valere la prescrizione stessa. Nulla è dato desumere dal testo dell’istanza di rateizzazione, il cui contenuto -come si è detto – non è stato riprodotto in ricorso; né tale istanza risulta prodotta nel giudizio di fronte a questa Corte;
-in altre parole, emerge ex actis un comportamento del contribuente che è di regola incompatibile, secondo l’id quod plerumque accidit , con la volontà di avvalersi della prescrizione estintiva del credito (si veda, in particolare, Cass. n. 12407/2016). D’altra parte, è noto che la rinuncia alla prescrizione costituisce eccezione in senso lato (v. Cass. n. 24113/2015), e che essa è quindi rilevabile d’ufficio dal giudice del merito, ove appunto emerga dagli atti, come nella specie (v . ex multis Cass. Sez. Un., n. 10531/2013; Cass. n. 18602/2013);
-ne discende che il ricorrente avrebbe dovuto quantomeno allegare, non solo in questa sede di legittimità, ma anche nel giudizio di merito, che la presentazione delle istanze di rateizzazione in discorso non implicava rinuncia tacita ad avvalersi della prescrizione, ai sensi dell’art. 2937, comma 3, c.c., donde l’inammissibilità della censura in esame, in quanto priva di una simile allegazione, per non essere stata messa in condizione questa Corte di valutare la potenziale decisività del motivo dalla mera lettura del ricorso;
-per le sopra esposte ragioni, il ricorso è rigettato;
-non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese in quanto il controricorso è tardivo; alla luce della notifica del ricorso, avvenuta in data 18 marzo 2022, il termine per la proposizione del controricorso veniva a spirare il 27 aprile 2022: ne deriva che la sua notifica in data 28 aprile 2022 (come si evince dai messaggi PEC in atti) è tardiva;
p.q.m.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2023.