Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9074 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9074 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5367/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), elettivamente domiciliata in Palermo, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale congiunta al l’atto di costituzione del 21 dicembre 2023
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in R.G. n. 1156/2020 depositato il 19/1/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/1/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il giudice delegato al fallimento di RAGIONE_SOCIALE liquidazione accoglieva parzialmente la domanda di ammissione al passivo della procedura presentata da RAGIONE_SOCIALE: ammetteva un credito complessivo di € 10.005,30, di cui € 2.035,63 in privilegio e € 7.969,67 in chirografo mentre escludeva quello residuo insinuato per intervenuta prescrizione , ritenuta fondata l’eccezione in tal senso sollevata dal curatore.
L’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE contro il decreto di esecutività dello stato passivo veniva respinta dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il quale rilevava che dalla documentazione prodotta dall’opponente non emergeva che, dopo la notifica RAGIONE_SOCIALE cinque cartelle di pagamento a cui si riferiva l’ impugnazione, fossero stati compiuti atti interruttivi della prescrizione quinquennale.
Osservava, in particolare, che non si evinceva corrispondenza tra l’NUMERO_DOCUMENTO e la cartella n. 72174 cui lo stesso accedeva, essendo stato prodotta la sola stampa di una ‘interrogazione documenti’ e non l’atto di intimazione.
Riteneva, inoltre, che la produzione del solo provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateazione n. 83456 del 12 febbraio 2013 presentata dalla società poi fallita gli impedisse di verificare l’idoneità del contenuto di detta istanza a provocare gli effetti interruttivi di cui all’art. 2944 cod. civ..
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, pubblicato in data 19 gennaio 2021, prospettando sei motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il Fallimento di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che:
4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del decreto di impugnato, perché il tribunale, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e esorbitando dal
perimetro decisionale a cui si doveva attenere, ha rilevato l’impossibilità di ricondurre l’intimazione n. 4730 alla cartella di pagamento n. 72174 benché la curatela nulla avesse rilevato a tal riguardo.
4.2 Il terzo motivo assume, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del decreto di impugnato, perché il tribunale, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ha ritenuto che il documento comprovante l ‘accoglimento dell’istanza di rateizzazione nNUMERO_DOCUMENTO non consentisse di verificare l’idoneità del contenuto dell’istanza medesima a interrompere la prescrizione, malgrado la curatela non avesse sollevato alcuna eccezione a questo proposito.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro sostanziale sovrapponibilità, non sono fondati.
La creditrice istante, a fronte dell’eccezione di prescrizione sollevata dal curatore, ha sostenuto che il termine di prescrizione era stato interrotto una prima volta dalla notificazione di un ‘ intimazione di pagamento in data 20 luglio 2011 e una seconda volta a seguito della presentazione di un’istanza di rateizzazione in data 12 febbraio 2013. Il tribunale ben poteva verificare che un simile assunto, in fatto e rispetto ai presupposti per l’applicazione dell’art. 2944 cod. civ., trovasse fondamento nelle risultanze istruttorie, a prescindere da una sollecitazione in tal senso della curatela.
Invero, in linea generale il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti RAGIONE_SOCIALE pretese e RAGIONE_SOCIALE eccezioni fatte valere dalla parti ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; al di fuori di tali specifiche previsioni, il giudice, nell’esercizio della sua potestas decidendi , resta libero non solo di individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all’uopo prospettate, ma anche di rilevare, indipendentemente dall’iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa, attenendo ciò
all’obbligo inerente all’esatta applicazione della legge (Cass. 11304/2018).
Va poi aggiunto che, poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti; si deve escludere, inoltre, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell’eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di un’eccezione in senso stretto quello di una contro-eccezione, qual è quella di interruzione della prescrizione (Cass. 9810/2023, Cass. 18602/2013, Cass., Sez. U., 15661/2005).
Rientrava, perciò, nei compiti del giudice di merito la verifica dei presupposti necessari per ravvisare l’intervenuta interruzione della prescrizione, nel senso addotto da parte opponente.
8. Il secondo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, in relazione all’art. 2697 cod. civ.: il tribunale in tesi di parte ricorrente -ha erroneamente escluso la riconducibilità della intimazione n. 4730 alla cartella di pagamento n. 72174, senza considerare, da una parte, il contenuto dell’avviso di ricevimento della raccomandata con cui l’intimazione era stata spedita , dall’altra che l’ ‘interrogazione di documenti’ prodotta era equiparabile a un estratto
di ruolo e costituiva idonea prova dell’entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale.
9. Il motivo è inammissibile.
Il tribunale ha ritenuto che la mancata produzione dell’NUMERO_DOCUMENTO impedisse di verificare se lo stesso facesse riferimento alla cartella n. 72174, giudicando insufficiente la stampa dell’interrogazione documenti prodotta a tal fine dall’opponente.
In questo modo il giudice di merito non ha posto in discussione né che l’intimazione di pagamento fosse stata realmente spedita (restando così irrilevante ogni considerazione compiuta all’interno del mezzo in esame in ordine al contenuto dell’avviso di ric evimento della raccomandata), né l’esistenza del credito portato dalla cartella esattoriale (cosicché manca di decisività ogni rilievo in ordine alla natura da attribuire alla ‘interrogazione documenti’), ma si è limitato a constatare (laddove ha rilevato che ‘ non si evince corrispondenza tra l’NUMERO_DOCUMENTO di intimazione NUMERO_DOCUMENTO e la cartella cui accede n. 72174 ‘) che non vi era prova idonea che l’intimazione inviata facesse riferimento proprio a quella cartella e valesse quindi a interrompere il termine di prescrizione concernente il credito portato dalla medesima.
Allo stesso modo, risulta del tutto estraneo all ‘accertamento contestato il riferimento compiuto all’interno della doglianza in esame alla sentenza n. 29294/2019 di questa Corte, la quale concerne la notifica, da parte del concessionario, della cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo ai sensi dell’art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973, tramite il ricorso ad apposito modello ministeriale, mentre nel caso in esame il tribunale -come detto – non ha posto in dubbio né l’avvenuta notifica dell’atto, né c he lo stesso avesse natura di intimazione di pagamento, ma soltanto che tale intimazione si riferisse, specificamente, alla cartella di pagamento n. 71174.
Sotto questo profilo il motivo in esame non evidenzia alcuna criticità in punto di diritto della decisione impugnata, ma si limita a dedurre un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE
risultanze di causa, che è, invece, estranea all’ esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità.
Occorre, pertanto, ribadire il principio secondo cui la valutazione dell’idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione – quando non si tratti degli atti previsti espressamente e specificamente dalla legge come idonei all’effetto interruttivo, come nei casi indicati nei primi due commi dell’art. 2943 cod. civ. – costituisce apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici o da errori giuridici (cfr., per tutte, Cass. 19359/2007).
Il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2944 e 2945, comma 1, cod. civ., 3, commi 9 e 10, l. 335/1995 e 28 l. 689/1981, in quanto il tribunale doveva riconoscere piena efficacia interruttiva della prescrizione all’istanza di rateizzazione o di rottamazione, tenendo conto, da una parte, che il contribuente che ha presentato una simile istanza riconosce la pretesa impositiva contenuta nella cartella, dall’altra che la comunicazione di accoglimento dell’istanza ri portava tutti i carichi a cui il contribuente si riferiva e indicava il relativo piano di rientro.
Il motivo è fondato, nei termini che si vanno a precisare.
11.1 Rispetto alla cartella n. 71174 (notificata in data 27 febbraio 2007) bisogna rilevare che, una volta respinta, con il rigetto del primo motivo di ricorso, la contestazione riguardante l’esistenza di un primo atto interruttivo risalente al 2011, alla data della presentazione dell’istanza di rateizzazione del 12 febbraio 2013 il debito era comunque già prescritto, stante il completo decorso della prescrizione quinquennale.
A proposito di questo credito vale, dunque, quanto rilevato dal tribunale (a pag. 4 del decreto impugnato) secondo cui, ‘ una volta maturata la prescrizione, resta assorbita la valutazione inerente gli atti aventi asserita valenza interruttiva, in quanto successivi ‘.
11.2 Rispetto alle cartelle n. 3239, 83581 e 1988 il tribunale ha ritenuto che la produzione soltanto dell’accoglimento dell’istanza di rateizzazione e non della domanda accolta impedisse di verificare l’idoneità del contenuto dell’istanza a interrompere i l termine di prescrizione.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte l’aver chiesto e ottenuto la rateizzazione di importi indicati nelle cartelle di pagamento implica un riconoscimento del debito e comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di prescrizione (Cass. 16098/2018); ciò, a maggior ragione, ove la domanda di rateizzazione sia stata poi seguita da pagamenti effettuati secondo le modalità agevolate di estinzione di quel debito (Cass. 10327/2017).
Poiché la rateizzazione costituisce un beneficio concesso al contribuente su sua richiesta rispetto a un credito che, altrimenti, andrebbe riscosso immediatamente e per l’intero, è evidente che, se risulta dimostrato l’accoglimento di un’istanza di rateizz azione, non può non essere stata presentata una domanda in tal senso da parte dell’interessato, dato che una simile iniziativa non può essere assunta dall’agente incaricato della riscossione a prescindere o a dispetto della volontà di quest’ultimo.
Dunque, non è condivisibile l’assunto del giudice di merito secondo cui la valenza interruttiva della domanda di rateizzazione può essere apprezzata soltanto ove la stessa venga direttamente prodotta in giudizio, in quanto anche il provvedimento di accogli mento dell’istanza di rateizzazione, di per sé, rende presumibile che una domanda di rateizzazione sia stata presentata e che in questo modo sia stato riconosciuto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2944 cod. civ., il debito per il quale la rateizzazione è stata concessa.
12. Il quinto motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della decisione impugnata per violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., perché il tribunale non ha motivato nulla in relazione all’efficacia degli atti interruttivi del credito sotteso alla cartella di pagamento n. 5035.
13. Il motivo è fondato, nei termini che si vanno a illustrare.
Il provvedimento impugnato dà espressamente conto (a pag. 2) che l’opposizione riguardava anche la cartella con numeri finali 5035.
Il tribunale, tuttavia, si è soffermato ad esaminare l’eccezione di prescrizione sollevata dalla curatela e l’idoneità della documentazione prodotta a dimostrare il compimento di atti interruttivi della prescrizione rispetto a tutte le altre cartelle, senza però fare parola di quella in questione.
La statuizione impugnata risulta così inficiata non dall’omessa pronuncia in merito a tale credito, giacché la statuizione finale di complessivo rigetto dell’opposizione investe, inevitabilmente, anche l’impugnazione riguardante tale cartella, ma dalla man canza di alcuna motivazione a suffragio di questa parte del decreto, che è stato assunto in violazione dell’art. 99, comma 11, l. fall., secondo cui il tribunale deve fornire adeguata motivazione del provvedimento con cui definisce l’opposizione.
L’accoglimento, nei limiti in precedenza indicati, del quarto e del quinto motivo del ricorso comporta l’assorbimento del sesto motivo , che lamenta l’erronea regolazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite da parte del giudice di merito.
Il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati e avrà cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il quarto e il quinto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta il primo e il terzo, dichiara inammissibile il secondo e assorbito il sesto; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 10 gennaio 2024.