Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7663 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7663 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6309/2019 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BARI n. 2705/2018 depositata il 05/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
Oggetto del giudizio è rappresentato dalla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA con la quale l’Agenzia delle Entrate (ADE) procedeva al recupero delle imposte non versate per l’anno di imposta 2006 a seguito di una precedente adesione del sig. COGNOME ex art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997 alla comunicazione di avviso bonario notificata dall’Agenzia in data 22.04.2009; poiché infatti il contribuente dopo tale adesione aveva intrapreso il pagamento rateale di quanto contestato, il mancato versamento da parte sua della diciannovesima rata aveva determinato l’emissione della cartella citata, nella quale si era tenuto conto di quanto medio tempore corrisposto ed applicate le sanzioni nella misura ordinaria del 30% oltre agli interessi; con tale cartella si intimava altresì il pagamento di ritenute ed IRAP per il 2011.
In primo grado il ricorso del contribuente era accolto con la sentenza della CTP di Bari n. 85/2016, sotto il profilo del ritenuto difetto di motivazione della cartella, con conseguente dichiarazione di nullità dell’atto impugnato.
Ha proposto appello ADE, rilevando che rispetto all’annualità 2011 il contribuente non aveva mosso alcuna contestazione e, altresì, deducendo l’ingiustizia della sentenza e la violazione degli artt. 12 e 25 del d.p.r. n. 602/1973.
Con la sentenza n. 2705/2018, oggetto del presente ricorso, la CTR della Puglia -Bari ha parzialmente accolto il gravame dell’Agenzia, rilevando che ‘in ossequio all’art. 112 c.p.c.’ il giudice di primo grado non si era pronunciato sull’eccezione di prescrizione proposta dal contribuente, che doveva invece ritenersi fondata quanto all’anno di imposta 2006, applicando la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2946, comma 1, n. 4 c.c.; l’appello
è stato invece accolto per quanto riguarda le pretese relative all’anno di imposta 2011.
Ha quindi proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di un unico motivo.
Il contribuente è rimasto intimato.
Successivamente è stata fissata udienza in camera di consiglio, per il 21 gennaio 2025.
CONSIDERATO CHE
L’unico motivo di ricorso può compendiarsi come segue:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 bis d.lgs. n. 462/1997 e art. 7 co. 1 l. 212 n. 2000 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La sentenza della CTR sarebbe erronea in diritto laddove, dopo aver accertato che la cartella è stata notificata il 23/01/2015, ha ritenuto che tale adempimento fosse tardivo in quanto avvenuto oltre il termine quinquennale decorrente dalla notifica dell’avviso bonario, avvenuta il 22 aprile 2009. ADE ha altresì rilevato che a seguito dell’avviso bonario il contribuente, senza contestare in alcun modo la pretesa, aveva fatto richiesta di applicazione dell’art. 3 bis cit. con rateizzazione adempiuta regolarmente sino alla diciannovesima rata, il cui termine di pagamento è scaduto il 31/13/2013, con il che la cartella poteva essere notificata entro il 31/12/2015 ed è infatti era stata notificata, come ammesso anche dal contribuente, in data 23/01/2015.
Il motivo di ricorso è fondato.
La motivazione della sentenza impugnata, sul punto relativo alla pretesa erariale relativa all’anno di imposta 2006, appare estremamente lacunosa e, comunque, giuridicamente errata.
In primo luogo, infatti, la decisione di merito rileva che i giudici di primo grado non si sarebbero espressi sul profilo della prescrizione quando, al contrario, dall’estratto della decisione di primo grado,
ritualmente inserita nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza dello stesso, risulta che la CTP di Bari ebbe ad affermare che ‘per quanto attiene alla eccepita prescrizione della notifica della cartella questo aspetto non è condivisibile atteso che la notifica è avvenuta in data 23.01.2015 nei termini previsti dalla legge’. Con il che può certo convenirsi sulla laconicità di tale espressione, ma non certo che i giudici di primo grado avessero omesso di pronunciarsi ex art. 112 c.p.c. su un motivo di impugnazione (si ricorda peraltro che la stessa decisione di primo grado aveva ritenuto assorbite le ulteriori doglianze, ritenendo decisivo il difetto di motivazione della cartella, così da annullare l’intero atto).
In secondo luogo, per chiarezza, vi è da osservare che la mancata impugnazione della sentenza della CTR nella parte in cui ha (parzialmente) accolto l’appello di ADE rende incontestata la debenza di quanto intimato relativamente all’anno 2011.
In terzo luogo, lo stralcio della motivazione della cartella oggetto di giudizio, pure correttamente contenuto nel ricorso dell’Ufficio, evidenzia che si trattava di controllo automatizzato effettuato ex art. 36 bis del d.p.r. n. 600/1973 a seguito della presentazione del modello UNICO 2007 per il periodo di imposta 2006. La relativa comunicazione era stata quindi consegnata al contribuente in data 22.04.2009. La stessa cartella, con affermazione incontestata, rileva che si era successivamente verificato l’omesso pagamento della rata n. 19 (dopo accesso alla rateizzazione del dovuto da parte del contribuente, senza sollevare alcuna contestazione) e che il ruolo è stato reso esecutivo in data 05/09/2014.
Orbene, l’art. 3 bis del d.lgs. n. 462/1997 contempla, appunto, la possibilità di dilazionare sino a venti ratei trimestrali le somme dovute ai sensi dell’art. 2 precedente, cioè ‘le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, risultano dovute a titolo d’imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo’.
Lo stesso art. 3 bis prevede ora, al comma 3 che l’omesso pagamento di una delle rate (diverse dalla prima) comporta l’applicazione dell’art. 15 ter del d.p.r. n. 602/1973, il quale dispone, per quanto qui rileva, che:
‘1. In caso di rateazione ai sensi dell’articolo 3 -bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena’.
Ma analoga previsione era contenuta nel testo ratione temporis vigente, che al comma 4 prevedeva infatti che ‘Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo’.
Il successivo comma 5 della stessa disposizione, sempre nel testo qui applicabile, prevedeva ancora che ‘la notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata’.
Tale termine risulta nella specie pienamente osservato, come dedotto dalla parte ricorrente, atteso che la rata omessa in pagamento era pacificamente la diciannovesima e che la rateizzazione richiesta dal COGNOME è stata dal medesimo onorata sino alla diciottesima (come egli stesso afferma nel proprio ricorso iniziale), rata che scadenza il 02/09/2013.
Conseguentemente la rata impagata sarebbe scaduta il trimestre successivo, in data 31/12/2013.
La notificazione della cartella eseguita il 23/01/2015 -come accertato senza contestazioni dalla sentenza impugnata -risulta pertanto pienamente rispettosa del termine biennale imposto dal comma 5 dell’art. 3 bis cit.
Risulta a questo punto incomprensibile come la sentenza impugnata abbia applicato una prescrizione quinquennale ‘all’intera pretesa tributaria collegata all’anno di imposta 2006’, senza tener conto a) della natura dei crediti erariali pretesi, nonché b) dell’adesione del contribuente alla rateizzazione prevista dall’art. 3 bis cit., nonché c) della tempestività dell’emissione e della notificazione della cartella di pagamento per le somme pretese, al netto di quanto medio tempore versato, a far tempo dalla scadenza della diciannovesima rata.
Va infatti ulteriormente considerato che l’istanza di rateizzazione del debito fiscale, seppure non possa, di per sé, costituire abdicazione del diritto del contribuente a contestare la pretesa, nondimeno opera quale evento interruttivo della prescrizione del credito, secondo i principi civilistici di cui all’art. 2944 c.c., che non richiedono, infatti, un intento ricognitivo dell’altrui credito, non trattandosi dell’espressione di volontà negoziale ma di mero atto giuridico (vds. Cass. sez. I, n. 9242/2024 non massimata, in tema di ammissione allo stato passivo del credito erariale di cui l’imprenditore dichiarato fallito aveva, quando si trovava in bonis, chiesto la rateizzazione ed eseguito parzialmente i pagamenti ivi previsti: il S.C. ha così ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione avanzata dal Curatore). Ed ancora, sia pure con riferimento a diversa fattispecie, si consideri Sez. L. n. 10327 del 26/04/2017, secondo cui la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 1998, – benché
corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all’esito di accertamenti giudiziali in corso -unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest’ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate.
Del resto, sarebbe altrimenti troppo semplice richiedere una rateizzazione del debito fiscale e, poi – una volta pagate alcune rate – interrompere i versamenti ed eccepire la prescrizione del diritto erariale pretendendo di far decorrere il termine estintivo ex tunc, senza considerare il contegno ammissivo -che come ricordato per giurisprudenza costante non richiede un intento ricognitivo – nel frattempo tenuto.
La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia-Bari affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso attenendosi ai principi enunciati, provvedendo altresì sulle spese, anche in relazione al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il motivo di ricorso e cassa in parte qua la decisione impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – Bari, in diversa composizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere alla regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025