Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24946 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24946 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 33603/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 4869/16/19 depositata il 27/08/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 4869/16/19 del 27/08/2019, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della sentenza n. 25848/32/17 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso due cartelle di pagamento concernenti il mancato pagamento dell’imposta unica sulle scommesse relative all’anno d’imposta 2014 e 2015.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, la società contribuente aveva presentato istanza di rateizzazione del debito, non accolta in quanto subordinata alla prestazione di una garanzia che non era stata fornita.
1.2. La CTR accoglieva l’appello di COGNOME evidenziando che: a) a far data dal 28/12/2011 ai sensi dell’art. 3 bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 non era più necessario prestare garanzia per la rateizzazione dei debiti d’imposta superiori a euro 50.000,00; b) ne conseguiva che la pretesa dell’Amministrazione doganale, che condizionava la rateizzazione alla prestazione di una garanzia, doveva ritenersi infondata, con conseguente annullamento RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento impugnate.
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
NOME resisteva in giudizio con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
Con ordinanza interlocutoria n. 24756 del 17/08/2023 questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), la quale aveva partecipato al giudizio di appello.
All’esito della integrazione del contraddittorio RAGIONE_SOCIALE non si è costituita in giudizio, restando, pertanto, intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso ADM si duole, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., della nullità della sentenza e/o del procedimento, in ragione della violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di cui agli artt. 49, 56 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., per non avere la CTR dichiarato il gravame di COGNOME inammissibile, per violazione del divieto di nova in appello, nonché per «omessa censura di tutte le ragioni a sostengo della sentenza appellata (con conseguente formazione di giudicato interno)».
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 24, comma 7, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. nella l. 15 luglio 2011, n. 111, dell’art. 3 bis del d.lgs. n. 462 del 1997, nella versione applicabile ratione temporis , e dell’art. 1372 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile al RAGIONE_SOCIALE il menzionato art. 3 bis , sebbene il RAGIONE_SOCIALE rivesta la qualifica di agente contabile della riscossione e sia tenuto al rispetto di una convenzione che prevede, all’art. 16, l’obbligo di prestare una garanzia che «deve valere per tutti gli obblighi sorti in costanza di rapporto concessorio» (cfr. il comma 2 del cit. art. 16, trascritto alla p. 15, secondo cpv., del ricorso).
1.2. Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti nonché omessa motivazione, per avere la CTR «omesso di motivare sull’obbligo convenzionale di prestare una garanzia».
La questione di diritto alla base del secondo motivo è nuova, sicché appare necessario rinviare la controversia a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 04/07/2024.