Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17501 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 17501 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
Oggetto: rappresentante doganale indiretto -IVA importazione
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23357/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t.;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.785/7/2021 depositata il 24 febbraio 2021, e non notificata. consigliere NOME COGNOME.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 marzo 2024 dal Udito per l ‘Avvocatura dello RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO. Udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, nel senso del l’estinzione del ricorso.
Fatti di causa
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, veniva accolto l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Como n. 39/3/19 la quale aveva rigettato il ricorso introduttivo della contribuente, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO emessa per IVA all’importazione 2015 e relative sanzioni.
Sulla base di processo verbale di constatazione dell’8 febbraio 2017, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha notificato alla societ à RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento richiedendole il pagamento dell’IVA all’importazione quale rappresentante doganale indiretto e obbligata in solido con la societ à importatrice RAGIONE_SOCIALE, atteso che, relativamente alle importazione eseguite nell’anno 2015, erano state presentate in dogana false dichiarazioni di intento.
La Commissione tributaria provinciale di Como ha disatteso il ricorso introduttivo, ritenendo in via preliminare legittimo l’accertamento, e confermando la responsabilità del rappresentante doganale indiretto.
Il giudice d’appello ha riformato tale decisione, sul presupposto che l’ IVA all’importazione si differenzia dal dazio riscosso in dogana e va qualificata come tributo interno, sicch è non pu ò ritenersi sussistente la responsabilit à solidale del rappresentante indiretto, limitata ai soli dazi doganali. La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha considerato inoltre che il controllo che lo spedizioniere è tenuto a fare riguarda solo la corrispondenza fra la dichiarazione e la situazione oggettiva della merce importata risultante dalla documentazione fornita dall’importatore, e non può estendersi oltre. Infine, il giudice ha escluso la debenza RAGIONE_SOCIALE sanzioni da parte del rappresentante doganale indiretto, anche in forza dell’art.8, comma 3 l. n.213/2003.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidato a tre motivi, mentre la contribuente è rimasta intimata.
In data 12.3.2024 la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso ai sensi dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. – la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 70 del d.P.R. n.633/72, 34 del d.P.R. n.43/73 e dell’art. 201 del Regolamento CEE 2913/1992 (CDC, ora art.77 CDU) come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di cassazione, avendo mancato di accertare che la contribuente rappresentante indiretta era responsabile solidale con la debitrice del tributo, ossia l’importatrice rappresentat a RAGIONE_SOCIALE
6 . Il secondo motivo dell’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., prospetta la violazione degli artt. 8, comma 1 lett. c) e comma 2 del d.P.R. 633/1972, 8, comma 3 della l. 213/2000, e dell’art. 201, comma 3 del Regolamento CEE 2913/1992, con riferimento al capo della sentenza di appello in cui si afferma che “deve escludersi la responsabilità dello spedizioniere, rappresentante indiretto, relativamente all’IVA all’importazione, ed alle sanzioni (…) ,
anche in forza dell’art. 8, comma 3 l. 213/2003, che prevede che del pagamento dell’IVA a fronte di dichiarazione d’intento presentata in dogana risponde esclusivamente l’importatore.”.
7 . Il terzo motivo, ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., censura anche la violazione dell’art. 220 del Regolamento CEE n.2913/1992, da parte della CTR, laddove esclude la responsabilità del rappresentante indiretto nell’ipotesi in cui venga presentata in dogana una dichiarazione di intento errata o mendace, affermando che “il controllo che lo spedizioniere è tenuto a fare riguarda, infatti, solo la corrispondenza fra la dichiarazione e la situazione oggettiva della merce importata risultante dalla documentazione fornita dall’importatore. Non può estendersi oltre”.
La censura dell’RAGIONE_SOCIALE è sostanzialmente diretta a colpire la decisione di appello nella parte in cui ha escluso la presenza di concreti elementi in capo alla rappresentante indiretta per imputarle una condotta negligente per omessa verifica o controllo d ell’inadempimento dell’importatrice, mentre la rappresentante indiretta è gravata da un onere di diligenza qualificata in considerazione del ruolo svolto.
8. Con memoria depositata in data 12.3.2024, l ‘RAGIONE_SOCIALE, preso atto del recente orientamento della Corte in relazione alla esclusione della responsabilit à del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’imposta sul valore ( Corte Cassazione n. 35861 de l 2023), ha manifestato la propria volont à di rinunciare al ricorso.
La richiesta è accolta e, p er l’effetto, il ricorso dev’essere senz’altro dichiarato estinto e nessun provvedimento viene assunto sulle spese di lite, in assenza di costituzione in giudizio dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il ricorso.
Così deciso in Roma in data 13 marzo 2024