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Rappresentante doganale indiretto: no IVA import

La Corte di Cassazione, a seguito della rinuncia dell’Agenzia delle Dogane, dichiara estinto un ricorso relativo alla responsabilità per IVA all’importazione di un rappresentante doganale indiretto. La rinuncia si basa su un recente orientamento giurisprudenziale che esclude la responsabilità solidale del rappresentante per il pagamento di tale imposta, a differenza dei dazi doganali.

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Pubblicato il 29 novembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Rappresentante doganale indiretto: la Cassazione conferma l’esclusione di responsabilità per l’IVA

Con la sentenza n. 17501 del 25 giugno 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso cruciale per la figura del rappresentante doganale indiretto, confermando un principio di fondamentale importanza: la sua responsabilità solidale non si estende al pagamento dell’IVA all’importazione. Sebbene la Corte abbia dichiarato estinto il giudizio a seguito della rinuncia dell’Agenzia delle Dogane, tale atto è sintomatico di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.

I Fatti di Causa

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Dogane a una società di servizi doganali. L’Agenzia richiedeva il pagamento dell’IVA relativa a importazioni effettuate nel 2015, per le quali erano state presentate in dogana delle false dichiarazioni di intento. La società di servizi aveva agito in qualità di rappresentante doganale indiretto per conto di una società importatrice, trovandosi così coinvolta nella pretesa fiscale.

In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale aveva dato ragione all’Agenzia, confermando la responsabilità del rappresentante. Tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale aveva ribaltato la decisione, accogliendo l’appello della società di servizi. Secondo i giudici di secondo grado, la responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto è limitata ai soli dazi doganali e non può estendersi all’IVA all’importazione, in quanto quest’ultima va qualificata come tributo interno. Inoltre, la Corte regionale aveva precisato che il controllo richiesto allo spedizioniere riguarda unicamente la corrispondenza tra la documentazione e la merce, escludendo la responsabilità per le sanzioni.

L’Agenzia delle Dogane, non condividendo tale interpretazione, aveva proposto ricorso per cassazione.

La Svolta nel Giudizio di Cassazione

Il colpo di scena è avvenuto durante il giudizio di legittimità. L’Agenzia delle Dogane ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. Questa decisione non è stata casuale, ma motivata dalla presa d’atto di un recente e consolidato orientamento della stessa Corte di Cassazione (in particolare la sentenza n. 35861 del 2023), che esclude categoricamente la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto.

A fronte della rinuncia e della mancata costituzione in giudizio della società contribuente, la Corte Suprema non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del processo, senza entrare nel merito specifico dei motivi di ricorso.

Le Motivazioni

Sebbene la sentenza in commento sia una declaratoria di estinzione, le motivazioni che hanno spinto l’Agenzia alla rinuncia sono di natura sostanziale e risiedono nel principio giuridico affermato dalla giurisprudenza di legittimità. La distinzione fondamentale operata dalla Corte è quella tra dazi doganali e IVA all’importazione.

I dazi doganali sono tributi propri dell’Unione Europea, la cui funzione è regolare gli scambi commerciali con i Paesi terzi. Per questi tributi, il Codice Doganale dell’Unione prevede espressamente la responsabilità solidale tra l’importatore (rappresentato) e il rappresentante doganale indiretto, il quale agisce in nome proprio.

L’IVA all’importazione, invece, pur essendo riscossa in dogana, è un’imposta interna che rientra nel sistema fiscale nazionale. La sua natura è diversa da quella dei dazi. Di conseguenza, la normativa europea sulla responsabilità solidale in materia doganale non si applica automaticamente a questo tributo. La responsabilità del rappresentante doganale indiretto per l’IVA non può essere presunta, ma deve essere prevista da una specifica norma nazionale, che nel nostro ordinamento manca. L’esclusione della responsabilità solidale per l’IVA all’importazione protegge quindi il rappresentante da obbligazioni tributarie che non gli competono direttamente, limitando il suo rischio professionale ai soli oneri doganali.

Le Conclusioni

La decisione di rinuncia dell’Agenzia delle Dogane, ratificata dalla Cassazione, rappresenta un punto fermo a tutela degli operatori del settore. Viene così consolidato il principio secondo cui il rappresentante doganale indiretto, pur essendo un attore chiave nelle operazioni di importazione, non può essere chiamato a rispondere del mancato versamento dell’IVA da parte dell’importatore.

Questa interpretazione chiarisce definitivamente i confini della responsabilità, offrendo maggiore certezza giuridica agli spedizionieri e ai rappresentanti doganali. La loro responsabilità rimane circoscritta agli obblighi strettamente doganali, come i dazi, mentre l’IVA rimane un’obbligazione a carico esclusivo del soggetto importatore, il quale beneficia dell’immissione dei beni nel mercato nazionale.

Il rappresentante doganale indiretto è responsabile per l’IVA all’importazione?
No. Sulla base di un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato implicitamente in questa pronuncia, la responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto è limitata ai dazi doganali e non si estende all’IVA all’importazione, che è considerata un tributo interno.

Perché l’Agenzia delle Dogane ha rinunciato al ricorso in Cassazione?
L’Agenzia ha rinunciato al ricorso prendendo atto del recente orientamento della stessa Corte di Cassazione (sentenza n. 35861/2023), che ha escluso la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’IVA all’importazione. Proseguire il giudizio sarebbe stato contrario a questo principio ormai consolidato.

Cosa succede al processo se una parte rinuncia al ricorso?
Se la parte ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte non si è costituita in giudizio o accetta la rinuncia, la Corte dichiara l’estinzione del processo. Ciò significa che il procedimento si conclude senza una decisione nel merito della specifica controversia.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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