Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7830 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7830 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27739/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende; -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 379/2019 depositata il 08/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, quale dichiarante doganale in rappresentanza indiretta con riguardo ad operazioni di
importazione di calzature provenienti dalla Repubblica popolare cinese effettuate nel 2006 dalla RAGIONE_SOCIALE, erano stati emessi, ai sensi dell’art. 303 TULD, provvedimenti di irrogazione sanzioni che la società ha impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di La RAGIONE_SOCIALE la quale ha accolto il ricorso.
Il gravame erariale è stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Liguria la quale, con la sentenza in epigrafe, ha osservato, assorbite le altre questioni ed eccezioni sollevate, che « nessuna sanzione può essere irrogata allo spedizioniere che ha agito in rappresentanza indiretta, se, come nella fattispecie, questi ha operato in ottemperanza agli obblighi professionali secondo la prescritta diligenza »; in questo caso, secondo la CTR, non sussisteva prova che il CAD La RAGIONE_SOCIALE « sapesse o dovesse ragionevolmente sapere che i dati dichiarati dall’importatore non erano corretti » mentre la rappresentante si era « attenuta alle indicazioni fornite dall’importatore in sede di mandato ».
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidandosi ad un motivo.
Ha resistito con controricorso la società che ha anche depositato memoria.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., 7 d.lgs. n. 546/1992, 76, 201 e 202 reg. CEE n. 2913/1992 (CDC), 199 reg. CEE n. 2454/1993 (DAC) vigente ratione temporis , 12 d.lgs. n. 374/1990, 4, 5 e 6 D.M. n. 549/1992 , 1, 2, 3 e 4 l. n. 212/2000, 5 e 11 d.lgs. n. 472/1997, 303 d.P.R. n. 43/1983 (TULD), 70 d.P.R. n. 633/1972, osservando che la decisione della CTR aveva violato la normativa sull’onere della prova e quella in materia di responsabilità del rappresentante doganale indiretto che, in questo
caso, non aveva fornito la prova liberatoria ma si era limitato ad affermare la propria buona fede e di aver seguito le istruzioni impartitegli.
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di giudicato esterno sollevata dal CAD che, in controricorso, ha invocato precedenti tra le stesse parti (Cass. n. 28066 del 2019 e Cass. n. 1856 del 2020) i quali avevano riconosciuto la qualifica di rappresentante diretto del CAD La RAGIONE_SOCIALE in casi di procedure semplificate di domiciliazione, indicando in memoria altro giudicato avente ad oggetto una diversa dichiarazione di importazione di calzature resa dal controricorrente sempre per conto della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in cui si era esclusa la colpa di questo stesso CAD (Cass. n. 16625 del 2020). In disparte la preclusione ricavabile da CGUE 3 settembre 2009, in causa C-2/08, RAGIONE_SOCIALE, secondo la quale le modalità di attuazione del principio dell’autorità di cosa giudicata, che rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri, non devono « essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) », va tenuto presente che i dazi doganali sono imposte non periodiche e riguardano singole importazioni (Cass. n. 33095 del 2019); gli stessi giudicati invocati hanno ad oggetto diverse dichiarazioni doganali e attengono a « fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili », cosicché essi non presentano le condizioni fissate da Cass. sez. un. 13916 del 2006 in tema di giudicato esterno.
Passando all ‘ esame del motivo, che non trova ostacolo nel l’ecce pita ‘doppia conforme’ ex art. 348 ter , comma 5, c.p.c. la quale riguarda la diversa ipotesi di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. , la doglianza è fondata.
Deve premettersi che in tema di dazi doganali, ai fini dell’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni nei confronti del rappresentante
doganale indiretto, non rileva l’esimente della buona fede dell’importatore come codificata dall’art. 220 CDC, concernente il recupero dei dazi “a posteriori”, ma si applicano gli artt. 302 T.U. RAGIONE_SOCIALE, 5, 6 e 10 d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass. n. 16625 del 2020); occorre riferirsi, quindi, a questo corpus normativo e, in particolare, al d.lgs. n. 472/1997, ispirato, come è noto, ai principi sanzionatori di matrice penalistica, già codificati nella legge n. 689/1981. Segnatamente, per quanto qui interessa, l’art. 5 introduce il principio di colpevolezza, secondo cui «occorre che l’azione o l’omissione indicata dalla fattispecie sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza, ma, una volta dimostrata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipica, grava sul trasgressore l’onere di prova dell’assenza di colpa, in virtù della presunzione posta dall’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689» (Cass. n. 14030 del 2012; conf. Cass. n. 24386 del 2023; Cass. n. 2406 del 2016); l’art. 6, poi, prevede quale causa di non punibilità l’errore sul fatto, quando la violazione ne sia conseguenza, sempre che l’errore non derivi da colpa; l’art. 10, infine, disciplina l’ipotesi dell’autore mediato, escludendo la responsabilità di colui che – al di fuori dei casi di concorso nella violazione – sia incorso nella violazione stessa per essere stato indotto in errore incolpevole da un terzo.
Quale rappresentante indiretto dell’importatore il CAD La RAGIONE_SOCIALE è, inequivocabilmente, il “dichiarante”, ai sensi dell’art. 201, par. 3, C.D.C. ( Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana. Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dati dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza
della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali »).
Detto parametro di responsabilità solidale – sia pure con riferimento alla contigua fattispecie di insorgenza dell’obbligazione doganale di cui all’art. 202 C.D.C., ma con principi senz’altro estensibili alla fattispecie che occupa – è stato interpretato dalla Corte di Giustizia (sentenza 17.11.2011, causa C-454/10, COGNOME) nel senso che occorre far « riferimento al comportamento di un operatore diligente ed accorto. Occorre inoltre sapere se l’intermediario abbia compiuto tutti i passi che dal medesimo possano essere ragionevolmente attesi per garantire che le merci di cui trattasi non siano introdotte irregolarmente (…). Occorre anche tenere conto RAGIONE_SOCIALE informazioni che erano a disposizione dell’intermediario o RAGIONE_SOCIALE quali egli doveva secondo ragione avere conoscenza, in considerazione, in particolare, dei suoi obblighi contrattuali. (…). Può, infine, essere preso in considerazione il periodo durante il quale l’intermediario ha fornito le sue prestazioni al venditore RAGIONE_SOCIALE merci di cui trattasi ».
Sul punto, nella giurisprudenza di questa Corte, è stato affermato che « la responsabilità del rappresentante indiretto dell’importatore, la quale concerne i rapporti interni fra ausiliario e preponente senza determinare, in rapporto ai terzi (compreso l’ufficio doganale), alcuna sostituzione, implica per il rappresentante l’obbligo di vigilare, con la diligenza qualificata da ragguagliare, ex art. 1176, comma 2, c.c., alla natura dell’attività esercitata, sull’esattezza RAGIONE_SOCIALE informazioni fornite dall’esportatore allo Stato di esportazione, non essendo sufficiente ad integrare il requisito della buona fede l’inconsapevolezza dell’irregolare introduzione della merce » (Cass. n. 13383/2019; v. anche Cass. n. 3739/2019; Cass. n. 2139 del 2020; Cass. n. 12901 del 2019; Cass. n. 16625 del 2020), posto che l’Unione Europea non è tenuta a subire le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei
suoi cittadini, rientranti nel rischio dell’attività commerciale, e contro i quali gli operatori economici ben possono premunirsi nell’ambito dei loro rapporti negoziali (Cass. n. 3739 del 2019).
Con specifico riferimento al tema dell’autore mediato, tipicamente emergente nelle fattispecie come quella che occupa (atteso che il rappresentante indiretto effettua le operazioni doganali in nome proprio, ma per conto del proprio cliente), è stato anche affermato che « l’art. 10 del d.lgs. n. 472 del 1997 non trova applicazione in favore del rappresentante indiretto dell’importatore che abbia effettuato la dichiarazione in dogana ove la violazione sia imputabile anche alla colpa dello stesso, derivante da difetto di diligenza che, ai sensi dell’art. 1176 c.c., deve essere ragguagliata alla natura dell’attività professionale esercitata, che implica un obbligo di informazione ma anche di attenta verifica dell’esattezza dei dati dichiarati, strumentali al corretto espletamento dell’incarico conferito »(Cass. n. 5909/2019).
Tanto premesso, i due argomenti su cui si fonda l’accertamento della insussistenza della responsabilità sono distonici rispetto alla cornice sopra riportata: a) la CTR afferma che non vi era prova del fatto che il CAD sapesse o dovesse sapere che i dati forniti dall’importatore fossero falsi ma è il rappresentante che deve fornire la prova di aver agito nella scrupolosa osservanza dei doveri gravanti, segnatamente d’informazione, derivanti dalla diligenza qualificata cui, a norma dell’art. 1176, comma 2, c.c., soggiace nell’espletamento dell’attività professionale (Cass. n. 18627 del 2023); b) la Commissione, poi, osserva che il CAD si era attenuta alle istruzioni ricevute , ma il rappresentante indiretto non è un mero nuncius poiché egli assume, con la dichiarazione doganale, un’ obbligazione propria che comprende il dovere di osservare la diligenza del suo status professionale non solo nei confronti del mandante ma anche nei confronti dell’Erario con riguardo agli obblighi doganali; quindi la mera osservanza RAGIONE_SOCIALE
istruzioni ricevute non implica la prova dell’osservanza della diligenza richiesta.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata di conseguenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia la causa davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18/10/2023.