Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4520 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4520  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’AVV_NOTAIO generale dello Stato ;
–  ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE, sedente in Milano, con AVV_NOTAIO; –  controricorrente – avverso  la  sentenza  della  Commissione  Tributaria  Regionale  della Lombardia, n. 2354/2021 depositata il 23 giugno 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.La Società impugnava avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero di maggior imposta (anno d’imposta 2013) a seguito del disconoscimento di costi relativi ad operazioni asseritamente inesistenti.
La  RAGIONE_SOCIALE.  accoglieva  il  ricorso  e  la  RAGIONE_SOCIALE.TRAGIONE_SOCIALE. respingeva  l’appello proposto  dall’RAGIONE_SOCIALE ,  per  cui  quest’ultima  propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre la contribuente resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Ragionamento presuntivo
1.Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 19, 21,54 e 109  TUIR,  39,  d.p.r.  n.  600/73  e  2697,  2727  e  2729,  c.c., ritenendosi  che  erroneamente  la  CTR  abbia  invertito  l’onere  della prova relativamente alla dimostrazione dei requisiti di deducibilità dei costi.
1.1. Il motivo è infondato.
Invero dal contenuto del motivo emerge non tanto che sia dedotta la  contestazione  dell’inversione  dell’onere  della  prova,  quanto  che sia criticata la sentenza d’appello laddove la stessa fonda la propria decisione  sul  mancato  riconoscimento  dei  requisiti  di  cui  all’art. 2729 c.c. in capo alla presunzione operata dall’RAGIONE_SOCIALE.
Quest’ultima  ha ,  come  premesso,  basato  la  ripresa  deducendo l’inesistenza di determinati acquisti, recuperando così a tassazione i relativi  costi,  sulla  base  di  una  serie  di  elementi  (genericità  RAGIONE_SOCIALE fatture, natura di evasori in capo ai fornitori, inoperatività di molti dei  fornitori  al  momento  dell’emissione  RAGIONE_SOCIALE  relative  fatture  di vendita,  pagamenti  in  contanti,  schema  RAGIONE_SOCIALE  fatture  e  mancata esibizione di ddt).
Dalla lettura della sentenza emerge dunque non tanto che i giudici d’appello abbiano invertito l’onere della prova, ritenendo gravante sull’ A mministrazione quello di dimostrare l’assenza dei presupposti per disconoscere i costi, quanto piuttosto che essi abbiano negato i requisiti di gravità, precisione e concordanza in capo agli elementi dedotti a suffragio dell’allegata inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni.
Orbene  va  ricordato  in  proposito  che  la  critica  della  sentenza impugnata  deve  concentrarsi  sull’insussistenza  dei  requisiti  della presunzione nel ragionamento condotto dal giudice.
In  particolare  la  critica  deve  concentrarsi  sull’insussistenza  della c.d.  inferenza  probabilistica  rispetto  al  fatto  noto,  o  quello  della precisione, nel senso che la presunzione presenta inferenze probabilistiche  plurime  e  non  quella  sola  assunta  dal  giudice  di merito,  ovvero  quello  della  concordanza,  per  avere  il  giudice
impiegato dati fattuali tra loro dissonanti rispetto alla presunzione stessa, ma non può consistere in argomentazioni dirette puramente e semplicemente a infirmare la plausibilità del ragionamento presuntivo condotto dal giudice di merito, criticando la ricostruzione del fatto che questi abbia operato ed evocando altri fatti  che  non  risultino  dalla  motivazione,  dal  momento  che  ciò implicherebbe lo sconfinamento della censura dal paradigma della violazione di legge.
Nella specie la critica dell’RAGIONE_SOCIALE è in effetti basata su una differente valutazione degli elementi portati dalla stessa, ritenendo gli stessi -a differenza di quanto indicato dalla CTR, che ne aveva appunto escluso la rilevanza osservando in particolare la mancata contestazione dello svolgimento di un’attività che ha una consistenza economica e che non siano stati contestati i ricavi corrispondenti alle operazioni disconosciute, oltre ad osservare che taluni elementi risultano piuttosto supportare l’inesistenza soggettiva piuttosto che quella oggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni, quest’ultima peraltro essendo quella concretamente contestata come invece fondanti la presunzione di inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni.
Col secondo motivo si deduce violazione degli artt. 112 c.p.c., 39 e  41,  d.p.r.  n.  600/73,  55  d.p.r.  n.  633/7,  24  e  25,  d.lgs,  n. 446/1997,  per  aver  la  C.T.R.,  a  fronte  RAGIONE_SOCIALE  contestazioni  della contribuente inerenti alle operazioni con soli sette fornitori, proceduto all’integrale annullamento dell’atto impositivo.
2.1. Anche tale motivo è infondato, perché oggetto della contestazione furono tutte le operazioni disconosciute dall’RAGIONE_SOCIALE, come ben si ricava dalla pag. 3 della sentenza impugnata, parte in fatto, e la C.T.R. ha motivato su tutte le riprese (cfr. in particolare la penultima pag. della sentenza impugnata).
Il ricorso merita dunque reiezione, con aggravio di spese in capo alla parte ricorrente.
Nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna  la  ricorrente  al  pagamento  RAGIONE_SOCIALE  spese  in  favore  della controricorrente che liquida in € 8.000 per compensi, esborsi per € 200,00, rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, oltre i.v.a. e c.p.a. se dovute.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2025