Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15520 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 15520 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/06/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11078/2021 R.G. proposto da: RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE AGENZIA RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO NOME INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 4750/2020 depositata il 15/10/2020.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Sentito l’Avv. NOME COGNOME per parte ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso .
Udito il P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La CTR Campania con la sentenza n. 4750/18/2020, depositata in data 16/10/2020 e non notificata, rigettava l’appello proposto dal R.T.I., costituito da Agenzia delle Entrate – Riscossione (già Equitalia Sud S.p.aRAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, ritenendo fondata l’eccezione preliminare formulata dal contribuente NOME COGNOME afferente la nullità dell’avviso di accertamento impugnato relativo a TARSU, annualità 2011 e 2012, in quanto proveniente da soggetto non legittimato e privo di capacità impositiva.
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il R.T.I., sulla base di un unico motivo.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria conclusiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., violazione dell’art. 53, d.lgs. 446/1997, nonché dell’art.2 d.m. 289/2000 e dell’art. 37, commi 2, 4 e 6 d.lgs., 163/2006 per avere la CTR dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento ritenendo l’iscrizione all’albo ministeriale condizione necessaria per il R.T.I nonché per tutte le tre società facenti parte del raggruppamento.
Tal motivo è da ritenere fondato per le ragioni appresso specificate.
2.1. Va premesso che, ratione temporis , rileva, il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disponeva nei seguenti termini:
-«…….. I regolamenti, per quanto attiene all’accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:
……..
qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1;
……………» ;
«Presso il Ministero delle finanze è istituito l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni» (art. 53, comma 1; v., altresì, il d.m. 11 settembre 2000, n. 289 recante il relativo regolamento).
2.2. Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che:
la disciplina del Raggruppamento Temporaneo di Imprese portata dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 37 (v. poi, negli stessi sostanziali termini, il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 48) distingue due tipi di raggruppamento, quello orizzontale (quando, per i servizi e le forniture tutte le imprese riunite eseguono la medesima prestazione) e quello verticale (quando, invece, per i servizi e le forniture, la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti eseguono le prestazioni secondarie), essendo, inoltre, consentito anche il raggruppamento c.d. misto, che è un raggruppamento verticale in cui l’esecuzione delle singole prestazioni (per i servizi e le forniture) viene assunta da sub-associazioni di tipo orizzontale;
«come ribadito anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. nn. 435/2005, 2294/2002, 2580/2002), in via generale, in caso di partecipazione alla gara – indetta per l’aggiudicazione di appalto di servizi -di imprese riunite in raggruppamento temporaneo, come nel caso di specie, occorre distinguere nettamente fra i requisiti tecnici di carattere oggettivo (afferenti in via immediata alla qualità del prodotto o servizio che vanno accertati mediante sommatoria di quelli posseduti dalle singole imprese), dai requisiti di carattere soggettivo (che devono essere posseduti singolarmente da ciascuna associata), tanto che può verificarsi l’ipotesi di un concorrente che, sebbene fornito di tutti i requisiti di qualificazione, non sia in grado di offrire uno specifico servizio per la cui erogazione avrebbe, in astratto, tutti i titoli in termini di capacità organizzativa, di controllo e di serietà imprenditoriale»;
«secondo un principio di fondo del sistema, tali certificazioni costituiscono, infatti, un requisito tecnico di carattere soggettivo e devono essere possedute da ciascuna delle imprese associate a meno che non risulti che esse siano incontestabilmente riferite unicamente ad una parte delle prestazioni eseguibili da alcune soltanto delle imprese associate (cfr. Cons. St. nn. 1459/2004, 2569/2002)»;
«più volte, pertanto, è stato affermato che sul piano sostanziale la certificazione di qualità, diretta a garantire che un’impresa è in grado di svolgere la sua attività almeno secondo un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò preposto, è un requisito che deve essere posseduto da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili (cfr., ex plurimis , Cons. St., nn. 4668/2006, 2756/2005, 2569/2002, 5517/2001)»;
«il consolidato orientamento del Giudice amministrativo è stato peraltro costantemente condiviso e ribadito, per parte sua, anche dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ad esempio nel parere precontenzioso n. 254 del 10.12.2008, laddove la medesima
Autorità ha chiarito come nei raggruppamenti “il requisito soggettivo” in parola debba essere “posseduto” da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili» (così Cass., 30 novembre 2022, n. 35338 cui adde Cass., 6 dicembre 2024, n. 31391; Cass., 8 giugno 2023, n. 16261).
2.3. Precisato, poi, che la nozione di concessione di un pubblico servizio, come rilevato dalle Sezioni Unite della Corte (Cass. Sez. U., 20 aprile 2017, n. 9965), ha fondamento nel diritto dell’Unione Europea e si correla (come gli stessi dati normativi di fattispecie rendono evidente) ad «un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo» , va, pure, chiarito che nella specie, secondo quanto desumibile dalle complessive emergenze processuali, si verte in ipotesi di una concessione di pubblico servizio e non di appalto.
2.4. Orbene muovendo da tali premesse, relativamente alla contestata mancata iscrizione del R.T.I., occorre chiarire che l’Associazione temporanea di imprese (ATI o secondo altra denominazione, Raggruppamento temporaneo di imprese) -introdotta nel nostro ordinamento con l’art. 20 della Legge 8 luglio 1977, n. 584 (Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea) successivamente abrogato dall’art. 256 d. lgs n. 163 del 2006 recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” nel quale è confluita la disciplina dei
raggruppamenti temporanei di imprese)- si colloca come istituto giuridico nell’ambito generale della contrattualistica pubblica e rappresenta una formula negoziale che consente un sistema di aggregazione, tra operatori economici, caratterizzato da occasionalità, temporaneità e limitatezza, finalizzato alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici. In concreto, quindi, la costituzione di una ATI mira a realizzare una forma di cooperazione tra le imprese che possono integrare capacità economico-finanziarie e tecnico organizzative in vista dell’ aggiudicazione o della esecuzione di un’opera. Lo strumento giuridico per la realizzazione di tale obiettivo è costituito da un accordo negoziale in base al quale più parti effettuano il conferimento di un mandato collettivo irrevocabile ad un soggetto terzo, prescelto come capogruppo, che dovrà agire in nome dei mandanti per effettuare un’offerta congiunta. La connotazione in termini di mera aggregazione di scopo, sulla base di un accordo di cooperazione, implica quindi che la costituzione dell’ATI non dia luogo ad un’entità giuridica nuova con un proprio autonomo patrimonio distinto dalle imprese che la compongono. A riguardo la dottrina maggioritaria ha precisato che ciascuna impresa riunita non svolge attività in comune, ma, nell’ambito della propria parte dei lavori, agisce autonomamente e intrattiene direttamente i propri rapporti con terzi (banche, fornitori, personale ecc…) di fronte ai quali risponde singolarmente senza impegnare la responsabilità delle altre imprese costituenti la riunione. Il vincolo giuridico che nasce dall’ Associazione temporanea di imprese si esprime, infatti, nella responsabilità solidale dell’ATI e delle imprese associate nei confronti dei terzi per gli atti o fatti di gestione riferibili a ciascuna impresa. ( art. 13 , comma 2, Legge n. 104 del 1994, abrogato dal d. lgs n. 163 del 2006). Il rapporto di mandato non determina, di per sé, la nascita di un’organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia.
Questa Corte (vedi Cass. n. 30354/2018) ha avuto modo di precisare che «il raggruppamento temporaneo è volto alla collaborazione delle imprese raggruppate per ottenere l’aggiudicazione di un appalto mediante la presentazione di un’offerta unitaria da parte di soggetti che conservano la propria indipendenza giuridica; e, a tale scopo, è previsto il conferimento di un mandato collettivo speciale gratuito, a norma dell’art. 37, 14° co., del d.lgs. n. 163/06, secondo cui «Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario». Si tratta quindi di un’aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un’attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale. Il mandato collettivo, per di più con rappresentanza, non configura un centro autonomo d’imputazione giuridica, perché è finalizzato ad agevolare l’amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici (in termini, da ultimo, Cass. 26 febbraio 2016, n. 3808). Il proprium dell’istituto sta appunto nella possibilità di associarsi temporaneamente, senza obbligo di assumere vincoli societari che imporrebbero oneri e obblighi sproporzionati rispetto ad un rapporto caratterizzato dalla durata limitata e dalla unicità dell’affare. La costituzione dell’a.t.i. è affidata a un contratto associativo (così Cass. n. 15129/15) volto a realizzare un’aggregazione di scopo, sulla base di un accordo di cooperazione, il che di per sé esclude la formazione di un’entità giuridica nuova con un proprio autonomo patrimonio distinto dalle imprese che la compongono (in termini, Cass. 9 dicembre 2015, n. 248 83)….».
2.5. Deve ritenersi, pertanto, che non era necessaria alcuna iscrizione del R.T.I., contrariamente a quanto affermato dalla CTR, in ragione della natura giuridica dello stesso: la connotazione in termini di mera aggregazione di scopo, sulla base di un accordo di
cooperazione implica che la costituzione del R.T.I. non dia luogo ad un’entità giuridica nuova che non costituisce un ente autonomo ed ha una durata limitata nel tempo. Va, poi, rimarcato che nulla escludeva, nella fattispecie, che l’affidamento dei servizi in questione avvenisse dietro distinzione tra attività principali e attività secondarie (di cd. supporto) e che, per queste ultime, non risultasse necessaria l’iscrizione all’Albo.
2.6. Deve, pervero, rilevarsi che la superfluità dell’iscrizione all’albo ministeriale di imprese associate per l’esclusivo svolgimento di attività secondarie o accessorie rispetto alle attività di accertamento e riscossione dei tributi trova positivo riscontro nella disciplina del diritto unionale.
Difatti, in base alle direttive n. 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (sull’aggiudicazione dei contratti di concessione) e n. 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (sugli appalti pubblici), di cui il c.d. ‘ codice dei contratti pubblici ‘ costituisce attuazione nel diritto interno, quelle forme di partecipazione aggregata, caratterizzate dal « raggruppamento » di persone fisiche, persone giuridiche o enti pubblici, « compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un’opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi », che il diritto unionale riconduce alla soggettività di un unico « operatore economico » ex artt. 5, n. 2, della citata direttiva 2014/23/UE e 2, par. 1, n. 10, della citata direttiva n. 2014/24/UE, non escludono affatto, quand’anche sia effettivamente riscontrabile una permanente alterità soggettiva tra gli enti a vario titolo coinvolti nell’affidamento e nell’esecuzione del servizio pubblico, la possibilità che un soggetto faccia valere i requisiti, in materia tanto di capacità economica e finanziaria, quanto di capacità tecniche e professionali (requisiti di selezione di cui agli artt. 36, par. 1, 2 e 3, della citata direttiva 2014/23/UE e 58, par. 1, lett. a), b) e c), della citata direttiva n. 2014/24/UE), propri di altro
soggetto, con il quale si correli appunto nell’ambito di un affidamento unitario e coordinato.
Così, l’art. 38 della citata direttiva 2014/23/UE (con riguardo alla ‘ Selezione e valutazione qualitativa dei candidati ‘) stabilisce che, « ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l’operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro » (par. 2); e che « (s)e un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, deve dimostrare all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie per l’intera durata della concessione, per esempio mediante presentazione dell’impegno a tal fine di detti soggetti », fermo restando che « l’amministrazione aggiudicatrice o l’ ente aggiudicatore può richiedere che l’operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell’esecuzione del contratto » (par. 2).
E tanto in linea con il predicato del precedente art. 26, che, con particolare riguardo ai « raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee », dispone che: « Ove necessario, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono precisare nei documenti di gara le modalità con cui gli operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali di cui all’articolo 38, purché ciò sia giustificato da moti vazioni obiettive e proporzionate. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni generali relative all’ottemperanza a tali modalità da parte degli operatori economici. Eventuali condizioni per l’esecuzione di una concessione da parte di tali gruppi di operatori economici diverse da quelle imposte a singoli partecipanti sono giustificate da motivazioni obiettive e proporzionate » (par. 2).
Analogamente, l’art. 63 della citata direttiva n. 2014/24/UE (con riguardo all” Affidamento sulle capacità di altri soggetti ‘) prevede
che « (…) un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi »; e che « se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, dimostra all’amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell’impegno assunto da detti soggetti a tal fine », fermo restando che « se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere che l’operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell’esecuzione del contratto » (par. 1); inoltre, che: « le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente stesso o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 19, paragrafo 2, da un partecipante al raggruppamento » (par. 2). Queste disposizioni sono state interpretate in senso ampio dalla giurisprudenza unionale, cioè nel senso che l’art. 63, par. 1, della citata direttiva n. 2014/24/UE « conferisce a qualsiasi operatore economico il diritto di fare affidamento, per un determinato appalto, sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, al fine di soddisfare le varie categorie di criteri di sele zione elencati all’articolo 58, paragrafo 1, di detta direttiva e riportati nei paragrafi da 2 a 4 di tale articolo » (Corte Giust., 26 gennaio 2023, causa C-403/21, RAGIONE_SOCIALE vs. Judeţul COGNOME , par. 72 -in senso analogo: Corte Giust., 10 ottobre 2013, RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE vs. Provincia di Fermo , causa C-94/12, par. 29 e 33; Corte Giust., 7 settembre 2021, causa C-927/19, «Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras» UAB , par. 150), e che il combinato disposto degli artt. 38, par. 1 e 2, e 26, par. 2, della citata direttiva 2014/23/UE « deve essere interpretato nel
senso che un’amministrazione aggiudicatrice non può, senza violare il principio di proporzionalità garantito dall’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva, esigere che ciascuno dei membri di un’associazione temporanea di imprese sia iscritt o, in uno Stato membro, nel registro commerciale o nell’albo professionale ai fini dell’esercizio dell’attività di noleggio e leasing di automobili e autoveicoli leggeri » (Corte Giust., 10 novembre 2022, causa C486/21, Sharengo najem in zakup vozil d.o.o. vs. Mestna občina Ljubljana , par. 104).
In particolare, si è osservato (Corte Giust., 10 novembre 2022, causa C486/21, cit.), con riguardo all’art. 38 della citata direttiva 2014/23/UE, che « la disposizione in parola non può essere interpretata nel senso che impone a un operatore economico di fare unicamente ricorso al contributo di soggetti che possiedono ciascuno l’abilitazione all’esercizio della medesima attività professionale. Infatti, per ipotesi, un operatore economico che fa affidamento sulle capacità di altri soggetti cerca vuoi di potenziare capacità di cui già dispone ma, eventualmente, in quantità o qualità insufficienti, vuoi di dotarsi di capacità o di competenze di cui non dispone. (…) Sarebbe pertanto sproporzionato, in particolare in quest’ultima ipotesi, esigere che tutti i memb ri di un’associazione temporanea di imprese siano abilitati all’esercizio dell’attività professionale oggetto della concessione. Infatti, il principio di proporzionalità, che è segnatamente garantito dall’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/23 e che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, impone che le norme stabilite dagli Stati membri o dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito dell’attuazione delle disposizioni di detta direttiva non vadano oltre quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi previsti da quest’ultima » (par. 100-101), a meno che non ricorrano « motivazioni obiettive e proporzionate » (par. 102).
In definitiva, la disciplina unionale consente che il raggruppamento temporaneo, come unico « operatore economico », ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione, possa beneficiare delle capacità riferibili alle singole imprese associate e che ciascuna delle imprese associate possa usufruire delle capacità riferibili alle altre nell’ambito unitario de l raggruppamento temporaneo nei rapporti esterni con l’amministrazione aggiudicatrice.
In tal modo, si realizza un fenomeno di reciproca e vicendevole ‘ osmosi ‘ tra le singole imprese associate, da un lato, e tra queste e il raggruppamento temporaneo nel suo complesso, dall’altro lato, in modo che le capacità dell’una siano paritariamente condivise con le altre e siano cumulativamente imputate al raggruppamento temporaneo nella relazione corrente con l’amministrazione aggiudicatrice, fermi restando i poteri di verifica e di adeguamento che sono riservati a quest’ultima dall’art. 63 della citat a direttiva n. 2014/24/UE.
Né tale peculiarità è esclusa dall’istituzione di «elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori, o di prestatori di servizi riconosciuti » o dalla previsione di una « certificazione da parte di organismi di certificazione conformi alle norme europee in materia di certificazione di cui all’allegato VII » (art. 64, par. 1), essendo stato contemplato dalla citata direttiva n. 2014/24/UE l” adeguamento ‘ delle « condizioni di iscrizione negli elenchi ufficiali » e di « quelle di rilascio di certificati da parte degli organismi di certificazione » « all’articolo 63 per le domande di iscrizione presentate da operatori economici facenti parte di un raggruppamento e che dispongono di mezzi forniti loro dalle altre società del raggruppamento » (art. 64, par. 2), obbligando « detti operatori (…) in tal caso dimostrare all’autorità che istituisce l’elenco ufficiale che disporranno di tali mezzi per tutta la durata di validità del certificato che attesta la loro iscrizione all’elenco ufficiale e che tali società continuera nno a soddisfare, durante detta durata, i requisiti in materia di selezione
qualitativa previsti dall’elenco ufficiale o dal certificato di cui gli operatori si avvalgono ai fini della loro iscrizione ».
Per cui, ciò che rileva in tale contesto è il legame associativo, con reciproca vincolatività, tra le imprese munite e le imprese sprovviste del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività qualificata, che viene in tal modo a concentrarsi -ai soli fini della partecipazione alla procedura selettiva – in capo al raggruppamento temporaneo nella veste di unico « operatore economico » « che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un’opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ».
2.7. Va, allora, ribadito il principio di diritto, pienamente condivisibile, secondo il quale, in tema di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate dei comuni ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il requisito soggettivo dell’iscrizione nell’apposito albo istituito presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 e del d.m. n. 289 del 2000, è richiesto solo per le imprese associate chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili; ne consegue che, quando il servizio è affidato ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo misto, la predetta qualifica soggettiva è necessaria solo per le società del raggruppamento che svolgono le attività principali concernenti l’accertamento e la riscossione dei tributi, per le quali detto requisito formale è previsto, ma non anche per quelle che svolgono attività secondarie, di mero supporto e non in rapporto di fungibilità con la prestazione principale ma solo in funzione servente, il cui accertamento è riservato al giudice del merito (vedi Cass. n. 31391/2024).
2.8. Occorre, infine, precisare che alla luce delle superiori considerazioni devono ritenersi superate le considerazioni svolte da questa Corte, sul punto specifico dell’eccepito difetto di legittimazione attiva del R.T.I., con l’ordinanza n. 35388/2022, resa in un analogo giudizio, fondate su una non corretta individuazione
delle clausole contenute nel bando di gara, come chiarito dalla parte ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c.
2.9. In conclusione, sotto il profilo del legittimo affidamento in concessione dei servizi pubblici in questione, la gravata sentenza, per un verso, difetta di ogni attenta disamina del contenuto degli atti di gara e della convenzione intercorsa tra le parti in relazione all’affidamento dei servizi (principali e secondari) in contestazione e, per il restante, si fonda su argomenti intrinsecamente apodittici (laddove afferma, genericamente, che anche RAGIONE_SOCIALE svolgeva ‘attività non secondarie rispetto a qu elle esercitate da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ) non tenendo conto, fra l’altro, della circostanza che l’avviso di accertamento de quo era stato sottoscritto e firmato validamente da un soggetto quale responsabile della gestione il Dott. COGNOME legale rappresentate di una delle società affidatarie del servizio e deputata al compimento delle attività principali (la RAGIONE_SOCIALE) delegato tramite apposita procura notarile dalla società capofila Equitalia.
3 . L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione