Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3455 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3455 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
DEL FABBRO IVONNE,
-intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE, N. 211 del 2019 depositata il 12/02/2019;
IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23810/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
Contro
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti di NOME COGNOME, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del l ‘Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Verbania che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale , per l’anno di imposta 200 6, era stata accertata una maggiore Irpef. La C.t.r., a conferma della sentenza di primo grado, riteneva che l’Ufficio fosse decaduto dal potere impositivo.
Considerato che:
Con l’unico motivo l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 2, comma 3, d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 e dell’art 57, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il motivo di appello con il quale si era denunciata la contraddittorietà della sentenza di primo grado ed ha confermato la decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo in ragione della disciplina applicabile ratione temporis. Osserva che l’avviso di accertamento, a seguito di p.v.c. emesso il 7 luglio 2015, era stato emesso in data 15 settembre 2015 e notificato in data 30 settembre 2015, ossia sotto il vigore della disciplina di cui al d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128; che, inoltre, in ragione del regime transitorio dettato dall’art. 2, comma 3, d.lgs. cit. , il termine per l’accertamento doveva ritenersi raddoppiato, anche qualora la notizia di reato fosse intervenuta oltre l’ordinario termine di decadenza, in relazione ai processi verbali di constatazione e agli inviti a comparire previsti per il procedimento di adesione, a condizione che fossero stati
notificati alla data del 2 settembre 2015 e che il successivo atto impositivo fosse stato notificato entro il 31 dicembre 2015, come accaduto nella fattispecie in esame.
Il motivo è fondato.
2.1. Questa Corte ha affermato sul punto il seguente principio di diritto: «i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, nella versione applicabile “ratione temporis”, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che si occupa RAGIONE_SOCIALE sole fattispecie non ricomprese nell’ambito applicativo del precedente regime transitorio – non oggetto di abrogazione – di cui all’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica né agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell’atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015» (Cass. 16/12/2016, n. 26037).
La C.t.r. non si è attenuta a questi principi in quanto ha ritenuto che il c.d. raddoppio dei termini non operasse in quanto la denuncia era stata presentata il 31 dicembre 2015, oltre il termine ordinario. Ha ritenuto, infatti, che non si potesse applicare la clausola di salvaguardia in quanto norma abrogata dalla legge n. 208 del 2015.
Invece, le nuove norme che esigono, per il raddoppio, l’effettiva e tempestiva denuncia penale, non si applicano al caso di specie, in cui,
per l’anno d’imposta 2005, il processo verbale era stato notificato il 7 luglio 2015 (anteriormente, perciò, al 2 settembre 2015) e gli avvisi di accertamento erano stati notificati il 30 settembre 2015 (cioè entro il 31 dicembre 2015).
Va ribadito, infatti, che alla fattispecie in esame è applicabile ratione temporis il regime transitorio introdotto dal secondo periodo del comma 3 dell’art. 2 d.lgs. n. 128 del 2015 (in vigore dal 2 settembre 2015), secondo cui «Sono, altresí, fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015».
Tale disposizione va intesa nel senso che, in relazione agli atti impositivi o di contestazione di sanzioni notificati entro il 31 dicembre 2015, le modifiche apportate dal d.lgs. n. 128 del 2015 agli artt. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 (con le quali si stabilisce che il raddoppio dei termini di accertamento, per il caso di obbligo di denuncia per reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, opera solo se la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini di accertamento, cioè entro il 31 dicembre del quarto o quinto anno successivo, rispettivamente, alla dichiarazione o alla data in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata) non si applicano allorché il processo verbale di constatazione sia stato notificato o comunque portato formalmente a conoscenza del contribuente entro il 2 settembre 2015.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.