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Raddoppio termini: la Cassazione sul regime transitorio

L’Agenzia delle Entrate ha contestato una sentenza che annullava un avviso di accertamento per decorrenza dei termini. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, chiarendo che il raddoppio termini si applica anche in base al regime transitorio del D.Lgs. 128/2015, se il processo verbale di constatazione è stato notificato prima del 2 settembre 2015 e l’atto impositivo entro il 31 dicembre 2015, a prescindere da quando è stata presentata la denuncia penale.

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Pubblicato il 30 ottobre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Raddoppio Termini Fiscali: La Cassazione e le Regole del Regime Transitorio

L’applicazione del raddoppio termini per gli accertamenti fiscali è un tema complesso, soprattutto alla luce delle riforme normative. Con l’ordinanza n. 3455 del 2024, la Corte di Cassazione fornisce un chiarimento cruciale sull’interpretazione del regime transitorio introdotto dal D.Lgs. n. 128 del 2015, confermando l’estensione dei termini per l’amministrazione finanziaria in specifici casi.

I Fatti di Causa

Il caso trae origine da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2006, notificato a una contribuente. L’Agenzia delle Entrate, per giustificare la notifica oltre i termini ordinari, aveva invocato il cosiddetto raddoppio termini, previsto in presenza di indizi di reato tributario.

La contribuente ha impugnato l’atto e sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale le hanno dato ragione. I giudici di merito hanno ritenuto che l’Ufficio fosse decaduto dal potere impositivo, considerando non applicabile il raddoppio dei termini poiché la denuncia penale era stata presentata oltre la scadenza ordinaria dell’accertamento. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione.

Il Raddoppio Termini e il Regime Transitorio

Il punto centrale della controversia riguarda l’interpretazione della disciplina transitoria contenuta nell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 128 del 2015. Questa norma è stata introdotta per gestire il passaggio dal vecchio al nuovo regime del raddoppio termini, che ha reso più stringenti le condizioni per la sua applicazione (collegandolo alla presentazione tempestiva della denuncia penale).

La norma transitoria, in vigore dal 2 settembre 2015, stabilisce una clausola di salvaguardia. Fa salvi gli effetti dei processi verbali di constatazione (p.v.c.) e degli inviti a comparire di cui il contribuente abbia avuto conoscenza formale entro il 2 settembre 2015. Per questi atti, il raddoppio termini continua a operare secondo le vecchie regole, a condizione che l’avviso di accertamento o l’atto sanzionatorio sia notificato entro il 31 dicembre 2015.

L’Errore dei Giudici di Merito

La Commissione Tributaria Regionale aveva errato nel ritenere che la denuncia penale, presentata il 31 dicembre 2015 (oltre il termine ordinario), impedisse il raddoppio termini. Secondo i giudici di merito, la clausola di salvaguardia non era più applicabile perché abrogata da una legge successiva (L. n. 208 del 2015). Questa interpretazione, tuttavia, non è stata condivisa dalla Suprema Corte.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno ribadito un principio di diritto già affermato in precedenza (Cass. n. 26037/2016): la disciplina transitoria del D.Lgs. 128/2015 è pienamente applicabile ai casi come quello in esame.

Nel caso specifico:
1. Il processo verbale di constatazione era stato notificato al contribuente il 7 luglio 2015, quindi prima della data spartiacque del 2 settembre 2015.
2. Il successivo avviso di accertamento era stato notificato il 30 settembre 2015, quindi entro la scadenza finale del 31 dicembre 2015.

In presenza di queste due condizioni, il regime transitorio permette l’applicazione del raddoppio termini secondo le regole previgenti. Di conseguenza, non era richiesta la presentazione della denuncia penale entro i termini ordinari di accertamento. L’operato dell’Ufficio era, pertanto, legittimo.

La Corte ha specificato che le nuove norme, che richiedono una denuncia penale “effettiva e tempestiva” per il raddoppio, non si applicano a queste fattispecie “salvaguardate” dal regime transitorio. La successiva L. n. 208/2015, citata dalla C.T.R., non ha abrogato questa specifica clausola di salvaguardia, ma ha disciplinato altre situazioni non coperte dal regime transitorio.

Conclusioni

La decisione della Corte di Cassazione riafferma la validità e l’importanza delle norme transitorie nel passaggio tra diversi regimi normativi. Per gli atti di controllo notificati prima del 2 settembre 2015 e seguiti da un atto impositivo entro il 31 dicembre 2015, il raddoppio termini per l’accertamento è legittimo anche se la denuncia penale è successiva alla scadenza ordinaria. Questa ordinanza fornisce un’indicazione chiara per la risoluzione di contenziosi simili, stabilendo che le clausole di salvaguardia devono essere interpretate per garantire la continuità dell’azione amministrativa nel rispetto dei principi stabiliti dal legislatore.

In base al regime transitorio del 2015, quando si applica il raddoppio dei termini di accertamento?
Si applica se il processo verbale di constatazione (o un invito a comparire) è stato portato a conoscenza del contribuente entro il 2 settembre 2015 e il successivo atto impositivo o sanzionatorio è stato notificato entro il 31 dicembre 2015.

Per i casi che rientrano nel regime transitorio, la denuncia penale deve essere presentata entro il termine ordinario di accertamento per poter raddoppiare i termini?
No. La sentenza chiarisce che per le fattispecie coperte dalla clausola di salvaguardia, il raddoppio dei termini è valido anche se la notizia di reato interviene oltre l’ordinario termine di decadenza, a differenza di quanto previsto dalle nuove norme.

La legge n. 208 del 2015 ha abrogato la clausola di salvaguardia sul raddoppio dei termini?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la legge n. 208 del 2015 non ha abrogato la specifica clausola di salvaguardia prevista dall’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 128 del 2015. Pertanto, tale regime transitorio resta pienamente efficace per le situazioni che vi rientrano.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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