Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13941 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13941 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
COGNOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti NOME COGNOME del Foro di Santa Maria Capua Vetere, e NOME COGNOME che hanno indicato recapito Pec;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 1313, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte il 16.10.2019, e pubblicata il 6.12.2019; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate, a seguito della notifica degli atti di contestazione, notificava a COGNOME Maurizio il provvedimento di
Oggetto: Sanzioni 2007/9 – Monitoraggio fiscale – Raddoppio dei termini di accertamento – Lista COGNOME.
irrogazione di sanzioni n. T7EIR2300016/2016 emesso, in relazione agli anni dal 2007 al 2009, con riferimento alla violazione della normativa vigente sul monitoraggio fiscale (omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi), in ordine al reddito esportato in Svizzera, Paese dalla fiscalità privilegiata (HSBC Private Bank sede di Ginevra).
COGNOME NOME impugnava l’atto sanzionatorio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino proponendo plurime censure procedimentali e di merito assumendo, tra l’altro, che non poteva operare nel caso di specie il raddoppio dei termini di accertamento ed affermando l’inutilizzabilità dei dati estratti dalla c.d. lista COGNOME La CTP riteneva infondate le critiche introdotte dal contribuente, e rigettava il suo ricorso.
COGNOME NOME spiegava appello, avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, riproponendo i propri argomenti. La CTR riteneva fondato il ricorso proposto dal contribuente, reputando che non potesse operare il raddoppio dei termini di accertamento, e l’Amministrazione finanziaria fosse perciò decaduta dalla possibilità di esercitare la pretesa fiscale, valutando assorbita ogni altra questione. In conseguenza annullava l’impugnato provvedimento di irrogazione delle sanzioni.
l’Agenzia delle Entrate ha introdotto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice del gravame, affidandosi ad uno strumento di impugnazione. Il contribuente resiste mediante controricorso.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 12, comma 2 bis , del Dl. n. 78 del 2009, in materia di raddoppio dei termini di accertamento, perché
trattasi di disposizione procedimentale, e pertanto suscettibile di applicazione retroattiva.
Il contribuente, nel suo controricorso, ha affermato l’inammissibilità del ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria perché manchevole di autosufficienza, oltre che di allegazione documentale, proponendo in realtà, ‘in concreto, una questione di merito’ (controric., p. 5). Le critiche proposte dal controricorrente non risultano condivisibili. La CTR, dichiarando assorbita ogni altra questione, ha deciso su un solo punto, l’applicabilità al caso di specie del raddoppio dei termini di accertamento prevista dall’art. 12, commi 2 bis e 2 ter , del Dl. n. 78 del 2009. Correttamente, quest’unica ratio decidendi contrasta con chiarezza in questo giudizio l’Amministrazione finanziaria, ponendo solo un problema di diritto. Il ricorso risulta pertanto ammissibile.
Sembra opportuno ricordare che il raddoppio dei termini di accertamento è previsto dall’art. 12, comma 2 bis , del Dl. n. 78 del 2009, come conv., inoltre l’art. 12, comma 2 ter , prevede il raddoppio dei termini per le sanzioni, mentre l’art. 12, comma 2, dello stesso testo ha disposto l’introduzione di una nuova presunzione in favore del Fisco.
3.1. Questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di chiarire in proposito, condivisibilmente, che ‘la presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale – sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla
conservazione di un certo tipo di documentazione -con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva. Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio “tempus regit actum”, le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l’omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all’estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d’imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all’art. 12, comma 2’, Cass. sez. V, 14.11.2019, n. 29632; non essendosi mancato di specificare che ‘in tema di sanzioni amministrative pecuniarie di natura tributaria, il termine di decadenza per il potere accertativo che l’art. 5, commi 4 e 5, del d.l. n. 167 del 1990, conv., con modif., nella l. n. 227 del 1990, contempla per l’omissione della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività finanziarie all’estero di cui all’art. 4 dello stesso decreto, deve essere individuato, tra quelli indicati dall’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, non nel termine che fa riferimento al tempo della commissione della violazione, ma in quello maggiore previsto per l’accertamento del tributo dovuto, tenuto conto del raddoppio dei termini introdotto dall’art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., nella l. n. 102 del 2009, applicabile, trattandosi di norma di carattere procedimentale, anche nei periodi d’imposta precedenti a quello della loro entrata in vigore’, Cass. sez. VI -V, 28.11.2018, n. 30742.
La CTR ha pertanto errato nel ritenere che, nel caso di specie, non operasse il raddoppio dei termini.
Il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria deve essere pertanto accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte perché proceda a nuovo giudizio.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
accoglie il ricorso proposto dall’ Agenzia delle Entrate , cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte perché proceda a nuovo giudizio, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, l’8.5.2025.