Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15267 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15267 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26520/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvoc ato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO n. 1481/2022 depositata il 28/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025
dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale del Lazio ( hinc: CTR), con la sentenza n. 1481/2022 depositata in data 28/03/2022, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 11965/2018, con cui la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso proposto dal sig. NOME COGNOME in qualità di socio di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese in data 09/06/2015.
La CTR ha rilevato che nel caso di specie l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010 che, ai sensi dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, avrebbe dovuto essere notificato entro il 31/12/2015, è stato notificato in data 17/02/2017, ritenendo sussistenti i requisiti previsti dalla norma appena richiamata che, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 37 d.l. n. 223 del 2006, prevede il raddoppio dei termini in caso di violazione che comporti l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p .p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 10/03/2000, n. 74. Tale disposizione -a seguito delle modifiche inserite dall’art. 2 d.lgs. n. 128 del 201 5 -prevede che il raddoppio non opera, in caso di mancata presentazione o trasmissione della denuncia oltre la scadenza dei termini ordinari previsti nell’art. 43, commi 1 e 2, d.P.R. n. 600 del 1973.
Nel caso di specie l’avviso di accertamento è stato notificato in data 17/02/2017 e nessuna denuncia è stata presentata entro la scadenza del termine ordinario di accertamento (31/12/2015): è evidente che la fattispecie in esame non può rientrare nella clausola di salvaguardia prevista dall’art. 2 d.lgs. n. 128 del 2015 (relativa
agli atti già spediti o inviati prima dell’entrata in vigore del testo normativo appena richiamato, avvenuta in data 02/09/2015). Non sussistevano, quindi, i requisiti per il raddoppio dei termini.
Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione.
Il contribuente ha resistito con controricorso.
La parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
…
Considerato che:
Con il primo motivo è stata denunciata la nullità della sentenza per travisamento della prova in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
1.1. La ricorrente censura la sentenza impugnata, laddove afferma che: « nella fattispecie, l’avviso di accertamento è stato notificato in data 17 febbraio 2017 e nessuna denuncia è stata presentata entro la scadenza del termine ordinario di accertamento (31 dicembre 2015); è, pertanto, evidente che la fattispecie in esame non può rientrare nella clausola di salvaguardia prevista dal citato art. 2 del d.lg. n. 128/ 2015 …».
In particolare, rileva di aver depositato, proprio nel giudizio d’appello, copia dell’annotazione di polizia giudiziaria ex art. 357 c.p.p. redatta dalla GdF nei confronti del Sig. COGNOME NOME e trasmessa alla Procura della Repubblica di Viterbo, in data 16/05/2016 per le ipotesi di reato previste e punite dagli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000. Evidenzia, poi, di aver sottolineato nell’atto d’appello come nel caso di specie si rientrasse nell’ambito di applicazione del comma 132 , con la conseguenza che, in relazione all’accertamento relativo all’anno
d’imposta 2010 il dies a quo per la presentazione della denuncia penale era l’anno 2011.
1.2. Il motivo è inammissibile, dal momento che la parte avrebbe dovuto far valere il vizio revocatorio. Difatti, secondo le Sezioni Unite di questa Corte il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio -trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass., Sez. U, 05/03/2024, n. 5792), condizioni queste ultime qui non ricorrenti.
Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43, commi 1 e 2, d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
2.1. La ricorrente, in ordine alla medesima affermazione contenuta nella sentenza impugnata riportata, supra, sub 1.1., evidenziando i seguenti passaggi normativi:
-l’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 così come modificato dall’art. 37, commi 24, 25 e 26, d.l. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, prevede che, in caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti nel d.lgs. n. 74 del 2000, i termini sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui sono commesse le violazioni;
-l’art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 128 del 2015 ha previsto che, a decorrere dalla sua entrata in vigore (02/09/2015), il raddoppio non opera quando la denuncia da parte dell’amministrazione finanziaria, in cui è compresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini. Di conseguenza:
per gli atti notificati a decorrere dal 02/09/2015 il raddoppio opera solo in presenza di una denuncia presentata o trasmessa entro gli ordinari termini di accertamento;
per gli atti già notificati entro tale data il raddoppio opera in presenza di violazione che comporti l’obbligo di denuncia, anche qualora sia presentata o trasmessa oltre il termine ordinario di decadenza;
-da ultimo l’art. 1, commi 130, 131 e 132, legge n. 208 del 2015 hanno sostituito gli artt. 57 d.P.R. n. 633 del 1972 e 43 d.P.R. n. 600 del 1973, ampliando il termine ordinario per la notifica dell’avviso di accertamento in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla. In tale ipotesi l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Sono state, inoltre, eliminate le disposizioni che prevedevano il raddoppio dei termini per l’esercizio del potere di accertamento nel caso di presentazione o trasmissione della notizia di reato.
Il secondo motivo, fondandosi sul presupposto che ci fosse la denuncia accertata come inesistente dalla CTR, deve essere considerato inammissibile, quale conseguenza della declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso.
3.1. Il ricorso deve essere rigettato, con la condanna alle spese in favore della controricorrente.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, pari a Euro 10.800,00, oltre a Euro 200 per esborsi, più accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. NOME COGNOME
Così deciso in Roma, il 27/03/2025.