Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2865 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5   Num. 2865  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 35235/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  ex  lege  domiciliata  in  INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
 contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato  NOME  COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
 avverso  SENTENZA  di  COMM.TRIB.REG.  PIEMONTE  n.  537/2019 depositata il 19/04/2019.
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 12/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Udito  il  P.M.  in  persona  del  AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, uditi  per  l’Amministrazione  ricorrente  l’AVV_NOTAIO  e  per  la  controricorrente  l’AVV_NOTAIO,
che hanno insistito per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE conclusioni rassegnate in atti.
FATTI DI CAUSA
 L’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  ricorre,  con  unico  motivo,  nei confronti  di  NOME  avverso  la  sentenza  in  epigrafe.  Con quest’ultima la CTR, confermando la sentenza della CTP di Torino, ha dichiarato illegittimo l’atto di irrogazione sanzioni per l’omessa denuncia RAGIONE_SOCIALE disponibilità finanziarie detenute all’estero, emesso dall’RAGIONE_SOCIALE  nei  confronti  della  contribuente  per  gli anni di imposta 2008 e 2009.
L’Ufficio, a seguito RAGIONE_SOCIALE informazioni acquisite presso l’Amministrazione fiscale francese -consistenti nella documentazione bancaria (la c.d. «lista Falciani») frutto del trafugamento, da parte di un funzionario della HSBC Private Bank di Ginevra, dei dati («scheda-cliente», o «fiche») sulla clientela straniera, poi acquisiti dalle autorità francesi e da questa divulgati ad altri Paesi dell’UE a fini di contrasto dell’evasione fiscale -recuperava a tassazione, ai fini Irpef e relative addizionali, i redditi derivanti dalle disponibilità finanziarie depositate presso detto istituto di credito, non dichiarate nel quadro RW della dichiarazioni dei redditi.
 La  Commissione  regionale  ha  ritenuto  la  decadenza  del potere impositivo per inapplicabilità retroattiva dell’art. 12 comma 2 bis decreto legge n. 79/2009.
Resiste la contribuente con controricorso.
 Il  Pubblico  ministero  ha  depositato  memoria  ai  sensi dell’art.  378,  comma  1,  cod.  proc.  civ.,  chiedendo  l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione lamenta la «Violazione dell’art. 12, comma 2 -bis del D.L. 78/2009 e dell’art. 6 del d.l. 167/1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».
2. Il motivo è fondato.
Nella specifica materia, si è, ormai, consolidato l’orientamento di questa Corte (cfr., tra le prime, Cass. n. 29632 del 14/11/2019; da ultimo v. Cass, n. 33965 del 5/12/2023) per il quale «La presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale – sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione – con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva. Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio “tempus regit actum”, le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni per l’omessa denuncia RAGIONE_SOCIALE disponibilità finanziarie detenute all’estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d’imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all’art. 12, comma 2».
Nella  fattispecie,  il  raddoppio  dei  termini  per  la  notifica dell’avviso  di  accertamento  è  dunque  applicabile  alle  violazioni  in oggetto, accertate ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n. 167/90,
come  da  motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, richiamata da entrambe le parti nei rispettivi atti difensivi.
Infatti, una volta accertato che i commi 2 bis e 2 ter , avendo natura procedimentale, valgono anche  per gli anni anteriori, laddove  per  tali  anni  non  è  applicabile  la  presunzione  legale  di evasione fissata dal comma 2 dell’art. 12 decreto legge n. 79/09, ne  consegue  che  per  tali  anni  anteriori  si  applica  la  disciplina previgente e dunque all’epoca vigente, ossia l’art. 6 decreto legge n. 167/90 (v. al riguardo Cass. n. 30742/2018; Cass. n. 29632/2019).
 La  CTR  non  si  è  conformata  ai  richiamati  principi  e  ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che il raddoppio dei termini previsto  dall’art.  12,  comma  2 -bis  del  D.L.  n.  78  del  2009  possa trovare applicazione solo per gli accertamenti che si fondano sulla presunzione di cui al comma 2 della medesima norma.
 Il  ricorso  va  conseguentemente  accolto  e  la  sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo  grado  del  Piemonte  affinché,  in  diversa  composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il  ricorso,  cassa  la  sentenza  impugnata  e  rinvia alla  Corte  di  giustizia  tributaria  di  secondo  grado  del  Piemonte affinché,  in  diversa  composizione,  proceda  a  nuovo  e  motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12/01/2024.