Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14623 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14623 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’ AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito EMAIL, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la pronuncia Cass. sez. V, dep. 13.9.2022, n. 26932 (impugnata per revocazione, fase rescindente), e la sentenza n. 700, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana il 21.1.2014, e pubblicata il 2.4.2014;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OGGETTO: Revocazione -Irpef 2001 -Libero professionista – Redditi non dichiarati – Raddoppio dei termini di accertamento Oneri probatori.
la Corte osserva:
Fatti di causa
La Guardia di Finanza svolgeva indagini nei confronti del libero professionista, affermato medico oculista, NOME COGNOME, in particolare sulle movimentazioni bancarie, verifiche estese anche ai familiari, e concluse con Processi Verbali di Costatazione. Erano contestate rilevanti evasioni RAGIONE_SOCIALE imposte Irpef ed Irap per gli anni dal 2001 al 2006, in relazione a redditi ritenuti percepiti ma non dichiarati.
Sul fondamento di tali verifiche, l’RAGIONE_SOCIALE emetteva gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO (€ 373.016,95), con riferimento all’anno 2001, e n. NUMERO_DOCUMENTO (€ 268.526,25), in relazione all’anno 2002.
Avverso tali avvisi di accertamento proponeva separati ricorsi il contribuente, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siena contestando, tra l’altro, di aver definito l’anno 2001 aderendo al condono previsto dall’art. 9 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e censurando, con riferimento ad entrambi gli anni, l’inapplicabilità del raddoppio dei termini previsto dall’art. 43 del Dpr n. 600 del 1973, e la almeno parziale infondatezza del recupero fiscale. L’Ufficio, invece, chiedeva la conferma della correttezza del proprio operato. La CTP di Siena riteneva fondate le difese del contribuente ed annullava gli atti impositivi.
L’RAGIONE_SOCIALE spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana. La CTR, riuniti i ricorsi, stimava essere fondata l’impugnazione proposta dall’Ente impositore, riformava la decisione di primo grado e riaffermava la piena validità ed efficacia degli avvisi di accertamento.
Proponeva ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a nove motivi d’impugnazione. Si costituiva con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto del ricorso. Il
contribuente depositava anche memoria. All’esito della camera di consiglio celebrata il 7 giugno 2022, la Cassazione pronunciava l’ordinanza depositata il 13.9.2022, n. 26932, con la quale accoglieva il ricorso del contribuente ed annullava l”avviso di accertamento’ relativo all’anno 2002.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per revocazione, avverso la pronuncia appena richiamata, affidandosi ad un motivo di impugnazione per quanto attiene alla fase rescindente, rilevando che il Giudice di legittimità non ha affatto pronunciato in relazione all’atto impositivo relativo all’anno 2001. Il contribuente ha quindi introdotto sette motivi di impugnazione per quanto attiene alla fase rescissoria. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. Il contribuente ha pure depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso in relazione alla fase rescindente, proposto ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta l’errore in cui è incorsa la Corte di legittimità, per essersi pronunciata soltanto, accogliendoli, sui motivi otto e nove dell’originario ricorso per cassazione, i quali però riguardavano esclusivamente l’avviso di accertamento relativo all’anno 2002, che ha annullato, senza nulla decidere circa l’impugnazione dell’atto impositivo relativo all’anno 2001, che era stato contestato con i motivi dal primo al settimo.
Il motivo di ricorso per revocazione proposto dal contribuente deve essere accolto perché, effettivamente, la Cassazione si è pronunciata con l’indicata decisione soltanto in relazione ai motivi ottavo e nono dell’originario ricorso, accogliendoli ed annullando l’avviso di accertamento relativo all’anno 2002 a causa della violazione del termine di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del Contribuente), ma nulla ha deciso in ordine all’avviso di accertamento attinente all’anno 2001.
2.1. Del resto questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di chiarire che ‘l’impugnazione per revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni RAGIONE_SOCIALE stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio’, Cass. S.U., 27.11.2019, n. 31032.
L’istanza di revocazione proposta da NOME COGNOME deve pertanto essere accolta, ed occorre procedere alla fase rescissoria del giudizio.
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. prov. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 9, comma 10, della legge n. 289 del 2002, e dell’art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000 (cd. Statuto dei diritti del contribuente), per non avere il giudice dell’appello tenuto conto che la pretesa tributaria era infondata, essendo stata regolarmente presentata una domanda di condono tombale, peraltro da ritenersi perfezionata in considerazione della mancanza di qualsiasi comunicazione contraria da parte dell’Ufficio.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente
censura la nullità della decisione impugnata, in conseguenza dell’omessa pronuncia, da parte del giudice del gravame, sul motivo di ricorso relativo alla tardività dell’avviso di accertamento a causa della violazione dell’art. 43, comma primo, del Dpr n. 600 del 1973 e degli artt. 9, comma 10, e 10 della legge n. 289 del 2002, perché la CTR non si è pronunciata sulla inapplicabilità della proroga biennale dei termini per l’accertamento prevista dall’art. 10 della legge n. 289 del 2002, norma che disponeva una proroga di due anni dei termini per l’accertamento nei confronti di soggetti che non si fossero avvalsi RAGIONE_SOCIALE forme di condono previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge, atteso che, non essendo stata l’adesione al condono contestata, tale circostanza precludeva l’applicazione della invocata proroga.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione dell’art. 43, comma primo, del Dpr n. 600 del 1973 e degli artt. 9, comma 10, e 10 della legge n. 289 del 2002, perché il giudice del gravame non ha tenuto conto della tardività dell’atto impositivo in considerazione del termine ordinario di accertamento previsto dall’articolo 43 del Dpr n. 600 del 1973.
Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 43, commi primo e terzo, del Dpr n. 600 del 1973, e dell’art. 9, comma 10, della legge n. 289 del 2002, per non avere la CTR rilevato che il contribuente aveva aderito al condono il quale, una volta valido e perfezionato, comportava l’esclusione della perseguibilità dell’ipotizzato reato, comunque prescritto al momento della denuncia penale, con conseguente inammissibilità del raddoppio dei termini.
Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il contribuente contesta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati
oggetto di discussione tra le parti, in cui è incorso il giudice dell’appello con riferimento alle giustificazioni addotte circa i movimenti bancari contestati.
Mediante il sesto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente censura la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 116, comma primo, cod. proc. civ., non avendo il giudice del gravame esaminato gli elementi istruttori offerti in entrambi i gradi di merito del presente giudizio.
Con il settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione degli artt. 38, comma quinto, e 39, comma primo, lett. d), del Dpr n. 600 del 1973, per non avere la CTR rilevato che le somme contestate avrebbe dovuto essere ripartite in quote costanti nell’anno di accertamento e nei cinque precedenti, avendo invece l’Amministrazione finanziaria conteggiato per intero gli importi nell’anno in cui sono stati versati.
Con il primo motivo di ricorso il contribuente contesta la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice dell’appello per non aver tenuto conto che era stata regolarmente presentata una domanda di condono tombale, peraltro da ritenersi perfezionata in considerazione della mancanza di qualsiasi comunicazione contraria da parte dell’ufficio.
10.1. In proposito, scrive la CTR: ‘È vero che l’art. 9, c. 10, della legge n. 289/2002 esclude la punibilità dei reati tributari nel caso di condono tombale, è altresì indiscusso che tale condono deve risultare valido’. Nel caso di specie ‘il contribuente ha presentato domanda di condono tombale per gli anni dal 1997 al 2002, per l’anno 2002 il condono è palese, mentre per gli altri anni la domanda è stata presentata in forma ‘riservata’ (ovvero, tramite intermediario in forma anonima senza indicazione di nominativo). L’Ufficio ha ritenuto tale condono inefficace in quanto il
professionista è risultato ‘non congruo’ con applicazione dei parametri … degli studi di settore per gli anni 2001/2. Non sono stati compilati … i quadri dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri come disposto dall’art. 9, c. 15, legge n. 289/2002. Si rammenta che il condono tombale doveva riguardare obbligatoriamente tutti gli anni ancora ‘aperti’ per cui cause ostative relative anche ad un solo anno si ripercuotevano sull’intera domanda. L’art. 9 della legge n. 289/2002 non prevede alcun obbligo di comunicare il rigetto del condono da parte dell’A.F.; quando, poi, quest’ultimo è presentato in forma ‘riservata’ la volontà del contribuente è portata a conoscenza dei verificatori a posteriori dopo l’inizio dei controlli, come nel caso di specie’ (sent. CTR, p. IV).
10.2. La controricorrente Amministrazione finanziaria ha quindi rilevato che a seguito della presentazione di una istanza di condono ai sensi dell’art. 9 della legge n. 289 del 2002 ‘non esistevano obblighi di legge di rispondere … sembra … corretto dedurre che ogni contestazione dell’A.F. sulla validità del condono debba e possa essere effettuata al momento della verifica, quando il contribuente può, appunto, opporre di aver definito le annualità controllate con il condono’ (controric., p. 8).
10.3. Deve rilevarsi che il contribuente insiste nei suoi argomenti, ma non contrasta efficacemente la ragione della decisione adottata dalla CTR.
Risulta indiscusso che il COGNOME non avesse titolo per accedere alla normativa agevolativa richiamata. L’art. 9 citato, infatti permetteva la definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE pendenze tributarie se la domanda fosse stata proposta in relazione a tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento. In relazione ad alcuni anni (1997 e 1998) il ricorrente ha fornito dati incompleti, con la conseguenza che l’intero condono è rimasto precluso al contribuente. Inoltre, i dati forniti dal contribuente risultavano non
congrui (anche) per l’anno 2001 che è oggetto di giudizio, ed anche questa è una carenza che preclude l’accesso al condono.
Quanto poi all’argomento secondo cui non sarebbe stata corretta la procedura seguita dall’Amministrazione finanziaria, che non gli ha comunicato il rigetto dell’istanza di condono, deve osservarsi che le normative agevolative hanno disciplinato procedure diverse. Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 289 del 2002 il legislatore ha previsto che la tutela del contribuente fosse integrata dalla possibilità di opporsi agli eventuali atti impositivi notificati dall’Amministrazione finanziaria, dimostrando di avere presentato una regolare istanza di condono (e di averne assolto gli oneri). Tanto ha fatto il ricorrente nel presente giudizio, ma la sua istanza di condono è risultata assistita da documentazione incompleta, ed il condono non si è perfezionato. Può aggiungersi che in relazione alla normativa di agevolazione in esame, solo in casi particolari il legislatore ha previsto che fossero dovute comunicazioni al contribuente (cfr. art. 9, comma 13, ed art. 16, comma 9, legge 289 del 2002), e tanto offre conferma che la comunicazione di rigetto del condono al richiedente, in generale, non risultava dovuta.
Il primo strumento di impugnazione risulta pertanto infondato, e deve essere respinto.
11. Mediante i suoi motivi di impugnazione rescissoria dal secondo al quarto il ricorrente, in relazione ai profili della nullità della sentenza a causa dell’omessa pronuncia, e comunque della violazione di legge, contesta la decisione impugnata per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie il raddoppio dei termini di accertamento. I motivi di ricorso presentano elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.
Merita di essere segnalato, preliminarmente, che il contribuente contesta la nullità della sentenza in conseguenza dell’omessa
pronuncia, in relazione alla non applicabilità nel caso di specie della proroga biennale dei termini di accertamento di cui all’art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
11.1. La CTR ha rilevato che ‘con l’avviso di accertamento venivano contestate violazioni che configuravano il reato di dichiarazione infedele prevista dal D.Lgs. n. 74/2000 … a seguito di ciò i termini di accertamento sono da ritenersi raddoppiati (art. 43, comma 3°, del DPR n. 600/73 e art. 57 DPR n. 633/1972). Il raddoppio dei termini deriva dall’esistenza di un obbligo di denuncia e non da altro’, come rilevato anche dalla Corte costituzionale ‘con sentenza n. 247/2011 … quindi per l’anno 2001 i termini ordinari sarebbero stati il 31 Dicembre 2006 che raddoppiati (4 + 4) divengono 31 Dicembre 2010, mentre l’avviso è stato notificato il 22 Novembre 2010’ (sent. CTR, p. IV), pertanto tempestivamente.
11.2. Quindi la CTR ha ritenuto operante il raddoppio dei termini ai sensi dell’art. 43, terzo comma, del Dpr n. 600 del 1973 e dell’art. 57 del Dpr n. 633 del 1972. In conseguenza deve valutarsi non rilevante la contestazione relativa all’omessa pronuncia circa la non applicabilità della proroga biennale dei termini di accertamento disciplinata dall’art. 10 della legge 27 n. 298 del 2002, cui opera riferimento il ricorrente, perché non è questa la normativa che la CTR ha ritenuto applicabile.
11.3. Il contribuente oppone, comunque, anche l’inapplicabilità del raddoppio dei termini previsto dall’art. 43 del Dpr n. 600 del 1973, perché afferma di avere aderito al condono tombale di cui all’art. 9 della legge n. 289 del 2002 il quale, una volta valido e perfezionato, comportava l’esclusione della perseguibilità del reato ipotizzato con conseguente inammissibilità del raddoppio dei termini. Questa censura risulta infondata perché l’esclusione della punibilità sarebbe dipesa soltanto da un condono conseguito
mentre, come si è evidenziato esaminando il primo motivo di ricorso, il contribuente non ha mai conseguito il condono invocato.
11.4. Il ricorrente contesta ancora che il raddoppio dei termini ai sensi del citato art. 43 non poteva comunque operare perché, quando è stato eseguito l’accertamento tributario i termini per provvedervi risultavano già scaduti, e non potevano rivivere, e comunque, quando l’accertamento è stato effettuato pure l’ipotizzato reato di dichiarazione infedele risultava ormai prescritto.
11.5. In materia questa Corte ha già condivisibilmente avuto occasione di chiarire che ‘in tema di accertamento tributario, ai fini del raddoppio dei termini previsti dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione applicabile “ratione temporis”, rileva unicamente la sussistenza dell’obbligo di presentazione di denuncia penale, a prescindere dall’esito del relativo procedimento e nonostante l’eventuale prescrizione del reato, poiché ciò che interessa è solo l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato, atteso il regime di ‘doppio binario’ tra giudizio penale e procedimento tributario’, Cass. sez. VI -V, 11.4.2017, n. 9322; e non si è mancato di specificare che ‘in tema di accertamento tributario, il cd. raddoppio dei termini previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, attiene solo alla commisurazione del termine di accertamento ed i termini prolungati sono anch’essi fissati direttamente dalla legge, non integrando quindi ipotesi di “riapertura” o proroga di termini scaduti né di reviviscenza di poteri di accertamento ormai esauriti, in quanto i termini “brevi” e quelli raddoppiati si riferiscono a fattispecie ‘ab origine’ diverse, che non interferiscono tra loro ed alle quali si connettono diversi, unitari e distinti termini di accertamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto operante il “raddoppio” solo nel caso di rilievo del reato da parte dell’Ufficio finanziario prima RAGIONE_SOCIALE spirare del termine quadriennale di prescrizione tributaria), Cass. sez. V, 9.10.2017, n. 23628.
I motivi di ricorso dal secondo al quarto risultano quindi infondati, e devono perciò essere rigettati.
Mediante il quinto ed il sesto strumento di impugnazione il ricorrente censura, in relazione ai profili della nullità della pronuncia in conseguenza dell’omesso esame, nonché del vizio di motivazione, la mancata valutazione da parte della CTR di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, con riferimento ad elementi istruttori ed altri fatti decisivi che attengono alle giustificazioni addotte circa i movimenti bancari contestati.
12.1. La CTR, pronunziando in materia, ha innanzitutto rilevato che ai sensi dell’art. 32 del Dpr n. 600 del 1973, quando l’Amministrazione finanziaria propone presunzioni di evasione fiscale fondate sulle indagini bancarie, ne consegue l’inversione dell’onere della prova, spettando allora al contribuente fornire la prova contraria. Questa prova non è stata però assicurata dal contribuente, perché le sue affermazioni sono rimaste sfornite ‘di qualunque prova relativamente all’origine di tali versamenti’ effettuati anche sui conti dei suoi stretti congiunti, giovani figli privi di redditi propri e moglie, ‘e quindi possono essere collegati ad incassi in nero ricevuti dal prof. COGNOME a fronte quindi di precise contestazioni il contribuente ha fornito solo giustificazioni generiche prive di documentazione e di valido supporto’ (sent. CTR, p. IV).
12.2. Deve in proposito ricordarsi, innanzitutto, che i versamenti contestati risultano rilevanti, centinaia di migliaia di Euro.
Può quindi rilevarsi che il ricorrente non si confronta con le ragioni della decisione assunta dal giudice dell’appello. Ripropone per lunghe pagine i propri argomenti, fondati sull’affermazione che le somme corrisposte ai figli costituirebbero la loro paghetta mensile. Afferma che una somma di Euro 32.526,46 costituirebbe
‘il retratto di uno smobilizzo di beni o di depositi’ (ric., p. 52), che il versamento di un assegno di Euro 9.568,91 rappresenta il compenso di amministratore pagato da una società alla moglie. I versamenti ripetuti con frequenza giornaliera sui conti dei familiari, per importi considerevoli (£ 21.000.000 e £ 30.000.000) costituirebbero poi il deposito di somme detenute in lire. Il contribuente neppure allega, però, come abbia provato la ricorrenza RAGIONE_SOCIALE circostanze che prospetta. Quando lo fa propone elementi generici. Nessuna prova documentale completa offre il contribuente.
Il quinto ed il sesto strumento di impugnazione risultano pertanto anch’essi infondati, e devono essere respinti.
Con il settimo motivo di ricorso il contribuente critica la violazione degli artt. 38, comma quinto, e 39, comma primo, lett. d), del Dpr n. 600 del 1973, in cui ritiene essere incorsa la CTR per non aver rilevato che i versamenti riscontrati sui conti correnti avrebbero dovuto essere imputati per quote costanti nell’anno in cui sono stati effettuati e nei cinque precedenti, avendo invece l’Amministrazione finanziaria contestato per intero gli importi nel solo anno in cui sono stati versati.
L’art. 38, comma quinto, della legge n. 600 del 1973, prevede che ‘ Qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti ‘. Nel caso di specie, però, non sono in contestazione spese per incrementi patrimoniali, bensì versamenti di denaro in conto corrente, accertati mediante indagini bancarie, che trovano la loro specifica disciplina all’art. 32 del Dpr n. 600 del 1973, il quale non prevede l’imputazione RAGIONE_SOCIALE somme accertate mediante la ripartizione in più anni di imposta.
Anche il settimo motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato.
In definitiva il ricorso introdotto da NOME COGNOME deve essere respinto.
Le spese di lite tenuto conto dell’esito RAGIONE_SOCIALE procedure, che vede parte ricorrente vincitore in revocazione e soccombente in questa seconda parte del giudizio (anno 2001), appare equo che siano dichiarate interamente compensate tra le parti.
14.1. In materia di versamento del c.d. doppio contributo da parte del ricorrente, nulla deve prevedersi. Se la parte privata non avesse dovuto impegnarsi in un ulteriore giudizio a causa dell’errore revocatorio, il processo di legittimità, in conclusione RAGIONE_SOCIALE sue alterne vicende, si sarebbe concluso senza addebito di oneri per tale causale.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie l’istanza di revocazione introdotta da COGNOME NOME , e conseguentemente revoca, nei limiti dell’impugnazione proposta, l’ordinanza della Sez. Tributaria di questa Corte n. 26932 del 2022.
Giudicando in rescissorio rigetta il ricorso proposto da COGNOME NOME.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4.4.2024.