Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30872 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30872 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
Avv. Acc. RAGIONE_SOCIALE 2003
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12122/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona dei curatori, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-resistente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 10148/33/2015, depositata in data 16 novembre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Alla società RAGIONE_SOCIALE veniva notificato l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, per l’anno di imposta 2003,
mediante cui si rideterminava il suo reddito complessivo ai fini IRPEG, IRAP e IVA. Segnatamente, si contestava la deducibilità di alcuni costi, ritenuti relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti, per un importo complessivo di € 774.279,00 (costi indeducibili per fatture emesse a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti con indebita detrazione di IVA e quote di ammortamento emesse a fronte di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti).
Avverso detto avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. Napoli; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, deducendo la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
La C.t.p., con sentenza n. 10274/28/2014, rigettava il ricorso della contribuente, confermando l’atto impugnato.
Contro tale decisione proponeva appello la società contribuente (che, nelle more, veniva dichiarata fallita in data 18/05/2015 dal Tribunale di Napoli e si costituiva in giudizio la Curatela dinanzi la C.t.r. della RAGIONE_SOCIALE); si costituiva anche l’Ufficio finanziario, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della pronuncia di prime cure.
Con sentenza n. 10148/33/2015, depositata in data 16 novembre 2015, la C.t.r. adita respingeva il gravame della contribuente, confermando l’operato del giudice di prime cure.
Avverso la sentenza della C.t.r. della RAGIONE_SOCIALE, la Curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE non notificava né depositava controricorso, limitandosi a produrre mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
Con ordinanza interlocutoria n. 1255 del 2023, ritenendo prioritaria la delibazione del quarto motivo ossia quello afferente all’operatività del giudicato esterno rappresentato dalla sentenza
della C.t.r. Campana n. 416/46/13 confermativa della sentenza della C.t.p. Napoli n. 361/23/12, la Corte rinviava a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio presso la C.t.r. della RAGIONE_SOCIALE.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio de ll’11 ottobre 2023.
Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dai commi 130 e 131 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2016 (l. 28 dicembre 2015, n. 208), oltre che del comma 132 RAGIONE_SOCIALE stesso art. 1 della l. n. 208 del 2015, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che l’accertamento era stato legittimamente emesso entro il termine decadenza operando il cosiddetto termine doppio anche in mancanza di una denuncia per un reato tributario.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché dell’art. 36, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha sostanzialmente omesso di motivare sulla imputazione al conto patrimoniale, con conseguente deduzione per l’intero come costi sulle operazioni qualificate come inesistenti e non in base alle quote di ammortamento.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 81, 102 s.s. del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. » la ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto legittimo il recupero a
tassazione di un costo non portato in deduzione ovvero, più esattamente, portato in deduzione nella misura in cui è stato oggetto di ammortamento in quanto patrimonializzato.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessi esame e pronuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione al giudicato formatosi per altra annualità; violazione dell’art. 2909 cod. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha tenuto conto del giudicato esterno rappresentato dalla sentenza della C.t.r. della RAGIONE_SOCIALE n. 416/46/13.
Il primo motivo di ricorso va accolto solo in parte e, segnatamente, con riguardo al tributo IRAP.
Sul raddoppio dei termini di decadenza del potere di accertamento fiscale in ipotesi di seri indizi di reato, questa Corte ha enunciato i seguenti principi: (i) il raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, nella versione applicabile ‘ratione temporis’, in forza RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte con l’art. 37, comma 24, del d.l. 04/07/2003 n. 223, presuppone unicamente l’obbligo di presentazione di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., per uno dei reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 , e non anche la sua effettiva presentazione, come peraltro stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011, n. 247, con la conseguenza che ove il contribuente denuncia il superamento dei termini di accertamento da parte del fisco, è tenuto a contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia senza poter mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario (ex pluribus, v. Cass., 02/07/2020 n. 13481; Cass., 28/06/2019, n. 17586; Cass., 13/09/2018, n. 22337; Cass., 05 /06/2018, n. 14440). (ii) «non di raddoppio dei
termini in senso proprio si tratta, bensì di un nuovo termine di decadenza», applicabile in ipotesi di sussistenza di seri indizi di reità, che è un dato obiettivo non lasciato alla discrezionalità del funzionario dell’Ufficio tributario ma che deve essere accertato dal giudice; tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dalla intervenuta archiviazione della denuncia, non rilevando «né l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m., ai sensi dell’articolo 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione dell’imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e processo tributario (Cass. 15/05/2015, n. 9974). (iii) Su tale assetto nessun effetto spiega la sequenza di modifiche che hanno riguardato la disciplina dei termini prescritti per l’accertamento (legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, commi da 130 a 132, nonché d.lgs. 5 agosto 2015 n. 128, art. 2) in quanto, qualora gli avvisi di accertamento relativi a periodo d’imposta precedenti a quello in corso alla data 31 dicembre 2016 siano stati già notificati, si applica la disciplina dettata dall’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015 (che non è stato modificato dalla successiva legge n. 208 del 2015), che fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del predetto decreto (Cass., 09/08/2016, n. 16728). (iv) Qualora si tratti di pretesa fiscale su tributi IRAP, giacché le violazioni RAGIONE_SOCIALE disposizioni che prevedono e disciplinano tale tributo non sono presidiate da sanzioni penali, a differenza di quanto accade per l’Irpef e per l’IVA, non è applicabile il raddoppio dei termini di cui all’art. 43 d.P.R. cit. (Cass. 15/09/2022, n. 27250; Cass., 03/05/2018, n. 10483; Cass., 08/04/2022, n. 11552).
2.1. Calando tali superiori principi nella fattispecie in esame – che riguarda avviso di accertamento per l’anno 200 3 emesso e
notificato nell’anno 20 09 – se alcun errore può essere imputato alla RAGIONE_SOCIALE.t.r. per aver ritenuto legittimo il raddoppio del termine di decadenza per l’esercizio dell’azione impositiva con riguardo ai tributi IVA ed IRES, rimanendo del tutto indifferente la data in cui è stata effettuata la comunicazione di notizia di reato, viceversa, con riguardo al tributo IRAP, non essendo le violazioni RAGIONE_SOCIALE disposizioni che riguardano tale tributo presidiate da sanzioni penali, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. avrebbe dovuto dichiarare decaduto il Fisco dall’azione impositiva e annullare la relativa ripresa a tassazione.
Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono inammissibili oltre che infondati.
Anzitutto, va evidenziato che la complessiva censura si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità.
3.1. Nella fattispecie in esame, la RAGIONE_SOCIALE.t.RAGIONE_SOCIALE, con un iter logico-giuridico immune da violazioni di diritto, ha rappresentato come l’avviso di accertamento era legittimo in relazione ai singoli recuperi relativi alle operazioni ritenute inesistenti e ciò perché dagli accertamenti compiuti dalla G.d.F. e descritti nel PVC era espresso in maniera chiara che la società non aveva di fatto ricevuto mai alcuna prestazione dalla ditta RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, le stesse dovevano essere riferite ad operazioni oggettivamente inesistenti
tenuto anche conto che quest’ultima non aveva le capacità operative e strutturali per eseguire prestazioni di manutenzione, docente ed altro e non aveva personale dipendente o altri collaboratori. Di poi, in considerazione del fatto che le fatture documentavano un costo fittizio in quanto relativo ad operazioni inesistenti, altrettanto fittizie risultavano le quote di ammortamento derivanti dai suddetti costi che avevano condizionato il reddito dell’anno di un posto 2003 e nelle successive annualità dedotte. Parimenti, con la medesima logicità motivazionale, la RAGIONE_SOCIALEt.RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto legittimo il recupero afferente la voce ammortamenti non deducibili atteso che era stata riscontrata la fittizietà del costo per cui erano da considerarsi fittizie le quote di ammortamento derivanti da costi sostenuti per l’annualità 2003. Peraltro, il precedente favorevole riferito ad altra annualità di altra decisione della RAGIONE_SOCIALE è stato cassato, per vizio di motivazione in relazione alla vecchia formulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., da Cass. 25/09/2020, n. 20169, resa nella causa RG 1171/13 indicata come collegata.
4. Il quarto motivo è infondato.
Nonostante l’acquisizione del fascicolo d’ufficio da parte della RAGIONE_SOCIALE.t.r. campana, non è emersa nessuna attestazione afferente alla prova dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 416/46/13 invocata come giudicato esterno, per altra annualità ma per gli stessi fatti, dalla Curatela e, comunque, dal motivo di ricorso non è dato evincere con certezza l’esistenza di una relazione giuridica tra i diritti dedotti nei due giudizi né che la controversia tributaria riguardi la stessa imposta ove si consideri che, nella fattispecie in esame, risultano rideterminato il reddito complessivo ai fini IRPEG, IRAP e IVA. Ciononostante, la Corte ha inteso approfondire ma il documento da cui far discendere l’operatività del giudicato esterno non è risultato ex actis.
4.1. Sul punto, con reiterati arresti, questa Corte ha affermato che, ai fini dell’accertamento della preclusione derivante dall’esistenza di un giudicato esterno, fondamentale ed imprescindibile risulta, oltre all’identificazione della statuizione contenuta nella precedente decisione, il raffronto della stessa con l’oggetto specifico del processo nell’ambito del quale il giudicato dovrebbe fare stato, e quindi il riscontro dell’esistenza di una relazione giuridica tra i diritti dedotti nei due giudizi: la preclusione dev’essere pertanto esclusa qualora il giudizio abbia ad oggetto un rapporto giuridico diverso da quello deciso con la sentenza passata in giudicato, ed in particolare, nella materia tributaria, nel caso in cui la controversia riguardi imposte strutturalmente ed oggettivamente differenti da quella che ha costituito oggetto della predetta decisione, e tra le stesse non sia configurabile alcun vincolo giuridico (Cass. 14/03/2007, n. 5943, Cass. 05/02/2007, n. 2438, Cass. Sez. U. 20/06/2016, n. 13916).
In conclusione, dunque, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto -e in ossequio al principio di ragionevole durata del processo -la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, ultima parte cod. proc. civ., con accoglimento dell’originario ricorso della società contribuente limitatamente all’illegittimità del recupero IRAP, oltre sanzioni ed interessi ad esso relativi.
In considerazione dell’esito della controversia, stante la soccombenza reciproca, si compensano le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata in relazione al primo motivo accolto nei limiti di cui in motivazione e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’originario ricorso nei termini di cui in motivazione. Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio .
Così deciso in Roma in data 11 ottobre 2023