Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20523 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20523 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4042/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 3084/2017 depositata il 11/07/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE, difesa dai dott.ri COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME, impugnava l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti in data 31.10.2013 per IRES, IRAP e IVA in relazione all’an no di imposta 2005.
Successivamente la stessa RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, con il p atrocinio dell’AVV_NOTAIO, impugnava l a cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione nei ruoli straordinari sul presupposto che l’avviso di accertamento fosse stato tardivamente notificato, che la stessa iscrizione a ruolo fosse avvenuta tardivamente e comunque che fosse intervenuta la prescrizione della pretesa.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano, riuniti i ricorsi, accoglieva l’impugnazione rilevando la violazione dell’art. 12 comma 7 l. n. 212/2000 poiché l’avviso di accertamento era stato emesso prima del decorso del termine di sessanta giorni.
La sentenza veniva impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE con notifica dell’atto d’appello ai soli difensori COGNOME e COGNOME.
Nel relativo giudizio si costituiva la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE che eccepiva il giudicato formatosi sulla sentenza, attestato dalla Cancelleria con visto di irrevocabilità.
La CTR, con la sentenza in epigrafe, respingeva la questione relativa al giudicato, osservando che l’appello era stato notificato in termini e che la nullità della notifica era stata sanata dalla costituzione della parte; inoltre, escludeva la violazione dell’art. 12 comma 7 cit., citando Cass. sez. un. n. 24283/2015 e osservando che non erano state enunciate le ragioni che avrebbero indotto l’Amministrazione a diverse determinazioni se il contraddittorio fosse stato attivato; inoltre, secondo la CTR, sussistevano i presupposti per il raddoppio dei termini secondo la disciplina prevista dall’art. 57 d P.R. n. 633/1972 e dall’art. 43 d.P.R. n. 600/1972, come modificati dall’art. 37 commi 24, 25 e 26 d.l. n. 223/2006 conv. dalla l. n. 248/2006, essendo ancora in corso i
termini ordinari per l’accertamento per l’anno 2005 alla data di entrata in vigore di queste modifiche, mentre non trovava applicazione la normativa successiva; nel merito, poi, il Giudice d’appello riteneva la fondatezza della pretesa fatta valere dall’Ufficio.
Avverso questa pronunzia la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 2909 c.c. , in quanto l’atto d’appello non era mai stato notificato al procuratore domiciliatario della RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, ma era stato indirizzato agli altri difensori COGNOME, COGNOME e COGNOME, con la conseguenza che la sentenza di primo grado era passata in giudicato e la costituzione nel giudizio di gravame era avvenuta al solo scopo di eccepire il giudicato.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., omessa motivazione in ordine alla riforma della decisione di primo grado con riguardo alla cartella di pagamento impugnata.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per inammissibilità dell’appello , in quanto notificato soltanto ad RAGIONE_SOCIALE e non ad RAGIONE_SOCIALE.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 2 d.lgs. n. 128/2015, in quanto la denuncia penale era stata presentata soltanto nel 2013 a termini per l’accertamento scaduti , cosicché non poteva operare il raddoppio dei termini.
Con quinto motivo (erroneamente calendato con il n. 4) si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione o
falsa applicazione dell’art. 12 comma 7 l. n. 212/2000 , non essendo stato osservato il termine dilatorio di sessanta giorni prima di emettere l’avviso di accertamento impugnato ed essendo stato violato il diritto al contraddittorio secondo i principi unionali.
Il primo e il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente presentando elementi comuni, sono infondati.
6.1. Posto che RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE non sono soggetti diversi, la evidenziata duplicità deriva dalla riunione di due diversi ricorsi, il primo proposto dalla società precedentemente alla messa in RAGIONE_SOCIALE, il secondo proposto dalla medesima società in RAGIONE_SOCIALE con il patrocinio di un diverso difensore.
6.2. Va tenuto presente, in proposito, che secondo consolidato principio di questa Corte, la riunione di cause connesse lascia inalterata l’autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo non si ripercuotono sull’altro processo sol perché questo è stato riunito al primo (Cass. n. 15383 del 2011; Cass. n. 19652 del 2004; Cass. n. 5434 del 2021). A questa stregua, si è affermato che la invalida costituzione della parte in uno dei processi riuniti non viene sanata dalla regolare costituzione della medesima parte in altro successivo processo, quando i due processi siano riuniti, e in mancanza di impugnazione si può avere il giudicato in un processo e non in entrambi (Cass. n. 19652 del 2004); ancora, nel caso di due distinti avvisi di accertamento e rettifica, rispetto ad uno dei quali era decorso il termine semestrale per l’impugnazione, questa Corte ha accolto l’eccezione di inammissibilità ritenendo che l’invocata applicazione del più ampio termine previsto per l’altro ricorso avrebbe leso i diritti di difesa della controparte (Cass. n. 25083 del 2019).
6.3. Peraltro, detto principio di autonomia dei giudizi è suscettibile di temperamento solo al fine di evitare un inutile aggravio degli
oneri processuali e purché non ne risulti vulnerato il diritto di difesa. In quest’ottica, si è affermato che, ove alla parte, rappresentata da differenti procuratori nei giudizi oggetto di riunione, l’impugnazione di un capo di sentenza sia notificata presso il procuratore di un giudizio non pertinente al capo medesimo, non si ha inesistenza della notificazione, ma nullità sanata dal raggiungimento dello scopo, qualora la parte si sia costituita in sede di gravame, potendo acquisire conoscenza dell’attività processuale svolta dalle altre parti in ciascuno dei giudizi riuniti e potendosi difendere nel merito RAGIONE_SOCIALE richieste da loro avanzate (Cass. n. 9440 del 2012).
6.4. Quindi, sull a parte della pronuncia relativa all’ avviso di accertamento non si pone alcun problema di giudicato, posto che la sentenza della CTP era stata ritualmente impugnata con notifica dell’atto d’appello a i difensori domiciliatari che avevano proposto il ricorso iniziale contro quell’atto; ma anche con riguardo alla parte relativa alla cartella non si è formato alcun giudicato, perché la notifica dell’appello ad un difensore diverso non domiciliatario (infatti, i destinatari della notifica dell’atto d’appello, COGNOME, COGNOME e COGNOME, erano comunque difensori del la società), non può considerarsi inesistente ma solo nulla, non potendo ritenersi che si tratti di soggetto che non ha alcun riferimento con il destinatario dell’atto , con la conseguenza che la costituzione del difensore domiciliatario per l’impugnazione della cartella, AVV_NOTAIO, ha sanato il vizio. Viene in evidenza, a questo proposito, anche la giurisprudenza secondo cui è nulla (e non certo inesistente) la notifica eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario ovvero alla parte personalmente; ne consegue che il giudice adito deve disporre d’ufficio la rinnovazione della notificazione, ex art. 291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, nel qual caso la nullità deve ritenersi sanata ex tunc secondo il principio generale dettato
dall’art. 156, terzo comma, c.p.c. (Cass. n. 10136 del 2000; Cass. n. 1156 del 2008; Cass. n. 2707 del 2014; Cass. n. 4233 del 2017; Cass. n. 27877 del 2018; Cass. n. 15630 del 2019).
7. Il secondo motivo, in disparte il profilo di inammissibilità laddove si indica come paradigma censorio l’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., che riguarda l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti che deve riguardare un ‘fatto storico’, un accadimento nella sua materialità (Cass. n. 13024 del 2022; Cass. n. 14802 del 2017), è comunque infondato.
7.1. Va osservato, inoltre, che non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza -di ‘mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un. 8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022). Questa Corte ha, altresì, precisato che « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; v. anche Cass. n. 9105 del
2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento). In questo caso, una motivazione esiste (« La legittimità dell’avviso di accertamento comporta la conseguente legittimità della cartella esattoriale emessa ai sensi dell’art. 15 bis DPR 602/73 ») e, sebbene sinteticamente formulata, è in grado di esprimere la ratio della decisione, che dà rilievo assorbente alla natura meramente derivativa della cartella risp etto all’atto accertativo , con conseguente rigetto RAGIONE_SOCIALE questioni proposte con riferimento ad essa.
8. E’ parzialmente fondato il quarto motivo.
8.1. In tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, nella versione applicabile ratione temporis , sono raddoppiati ove ricorra l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011 (Cass., n. 17586 del 2019; Cass. n. 24576 del 2022), prescindendosi anche dall’esit o del relativo procedimento penale e rilevando solo l’astratta configurabilità di un illecito penale, atteso il regime del “doppio binario” tra giudizio penale e procedimento tributario (Cass. n. 27250 del 2022); nessun effetto, inoltre, spiega la sequenza di modifiche che hanno riguardato la disciplina dei termini prescritti per l’accertamento (legge n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132, nonché d.lgs. n. 128 del 2015, art. 2) in quanto, qualora gli avvisi di accertamento relativi a periodo d’imposta precedenti a quello in corso alla data 31 dicembre 2016
siano stati già notificati – come nel caso in esame – si applica la disciplina transitoria dettata dall’art. 2 comma 3 del d.lgs. n. 128 del 2015 (che non è stato modificato dalla successiva legge n. 208 del 2015), che fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del predetto decreto (Cass. n. 16728 del 2016; Cass. n. 26037 del 2016; Cass. n. 11620 del 2018): « Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’RAGIONE_SOCIALE fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto ».
8.2. Peraltro, l’avviso di accertamento riguarda anche l’IRAP, relativa al 2005, per la quale non può trovare applicazione il raddoppio dei termini, previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, poiché le violazioni RAGIONE_SOCIALE relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (Cass. n. 10483 del 2018; Cass. n. 24576 del 2022).
Infine, il quinto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
9.1. Da un lato, non ricorrono i presupposti di operatività dell’art. 12 comma 7 cit. che si applica soltanto nei casi di « accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio » dell’impresa, non ricorrendo nell’ordinamento un generale dovere di contraddittorio endoprocedimentale (Cass. sez. un. n. 24823 del 2015; per la giurisprudenza successiva, tra le tante, Cass. n. 22819 del 2022; Cass. n. 12412 del 2022), ed è pacifico che non ricorra tale ipotesi nel caso in esame; dall’altro, laddove la doglianza è relativa alla violazione del l’ obbligo di contraddittorio endoprocedimentale relativamente ai tributi armonizzati, non è assolta la c.d. ‘prova di resistenza’ in mancanza della puntuale deduzione RAGIONE_SOCIALE ragioni che la parte avrebbe potuto far valere, tali
da indurre l’Amministrazione a differenti determinazioni (tra le tante , Cass. n. 9076 del 2021; Cass. n. 7690 del 2020; Cass. n. 24699 del 2019; Cass. n. 17897 del 2019).
9.2. L’obbligo del contraddittorio preventivo, che discende direttamente dalla disciplina unionale alla luce dell’interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, impone all’Amministrazione, ove adotti provvedimenti destinati ad incidere sulle posizioni soggettive dei destinatari, di mettere costoro in condizione di esporre utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi posti a fondamento dell’atto medesimo (Corte giust., 18 dicembre 2008, in C-349/07, Sopropé , punto 37; ex multis , Corte giust., 22 ottobre 2013, in C276/12, Sabou , punto 38; Corte giust., 17 dicembre 2015, in C-419/14, RAGIONE_SOCIALE , punto 84); qualora l’Amministrazione non sia stata rispettosa dell’obbligo di contraddittorio, la violazione – in assenza di una norma specifica che ne definisca in termini puntuali le conseguenze (come pure precisato, per il nostro ordinamento, da Cass. n. 701 del 2019) comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e se, in mancanza del suddetto vizio, il procedimento si sarebbe potuto concludere in maniera diversa (Corte giust., 10 ottobre 2009, COGNOME RAGIONE_SOCIALE , in C-141/08, punto 94; Corte giust., 10 settembre 2013, RAGIONE_SOCIALE, in C-383/13, punto 38; Corte giust., 26 settembre 2013, RAGIONE_SOCIALE , in C-418/11, punto 84; Corte giust., 3 luglio 2014, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , in C-129/13 e C-130/13, punti 79 e 82). Il parametro di riferimento è, dunque, costituito dal principio di effettività – per il quale le modalità procedurali interne « non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione » -, principio che, tuttavia, come anche recentemente ribadito dalla Corte di
Giustizia, « non esige che una decisione contestata, in quanto adottata in violazione dei diritti della difesa, sia annullata in tutti i casi. Infatti, una violazione dei diritti della difesa determina l’annullamento del provvedimento adottato al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di detta irregolarità, il procedimento sarebbe potuto giungere a un risultato diverso » (sentenza 4 giugno 2020 , RAGIONE_SOCIALE , in C – 430/19, punti 35 e 37).
10. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto limitatamente al quarto motivo, nei termini sopra indicati, rigettato per il resto; la sentenza va quindi cassata di conseguenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il quarto motivo limitatamente all’IRAP e rigetta per il resto il ricorso; cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28/02/2024.