Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11092 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11092 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25071/2018 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente e ricorrente incidentaleavverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia -Sezione Staccata di Brescia n. 2401/2018 depositata il 24/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia -Sezione Staccata di Brescia n. 2401/2018 depositata il 24/05/2018, che ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME in controversia avente ad oggetto l ‘ irrogazione delle sanzioni per la mancata indicazione nel quadro RW della dichiarazioni dei redditi per l’anno di imposta 2006 delle disponibilità finanziarie (azioni della società
RAGIONE_SOCIALE detenute dal contribuente nella Repubblica Federale di Germania.
Resiste il contribuente con controricorso e ricorso incidentale affidato ad unico motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso principale l’Amministrazione Finanziaria denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 с.р.с. , la «Violazione dell’art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.L. 79/2009, dell’art. 3 della legge 212/2000 e dell’art. 11 delle disp. att. cod. civ.», lamentando che, erroneamente, la CTR abbia respinto l’appello dell’Ufficio ritenendo inapplicabile l’art. 12 del d.l. 78/2012, commi 2, 2-bis e 2-ter, all’annualità in contestazione, trattandosi di norma di carattere sostanziale e non procedurale.
1.1. Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
1.2. Nella specifica materia si è, ormai, consolidato l’orientamento di questa Corte (cfr., tra le prime, Cass. n. 29632 del 14/11/2019; da ultimo v. Cass, n. 33965 del 5/12/2023) per il quale «La presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale – sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva. Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio “tempus regit actum”, le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la
notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l’omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all’estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d’imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all’art. 12, comma 2».
1.3. Nella fattispecie, il raddoppio dei termini per la notifica dell’avviso di accertamento è dunque applicabile alle violazioni in oggetto, accertate ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge n. 167/90, come da motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, richiamata da entrambe le parti nei rispettivi atti difensivi.
Infatti, una volta accertato che i commi 2 bis e 2 ter, avendo natura procedimentale, valgono anche per gli anni anteriori, laddove per tali anni non è applicabile la presunzione legale di evasione fissata dal comma 2 dell’art. 12 decreto-legge n. 79/09, ne consegue che per tali anni anteriori si applica la disciplina previgente e dunque all’epoca vigente, ossia l’art. 6 decreto-legge n. 167/90 (v. al riguardo Cass. n. 30742/2018; Cass. n. 29632/2019).
Ne consegue che, accolto il ricorso principale e ritenuto assorbito il motivo di ricorso incidentale, con cui il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la errata regolamentazione delle spese di lite da parte dei giudici di appello, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia -Sezione Staccata di Brescia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia -Sezione Staccata di Brescia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 02/04/2025.