Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10257 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10257 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
RAGIONE_SOCIALE pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21466/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE CAMPANIA n. 1333/39/2016 depositata il 16/02/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME impugnavano l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO emesso dalla DP 1 di Napoli dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazione IVA di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione per l’a.i. 2002, con conseguente liquidazione dell’imposta dovuta ed irrogazione di sanzione unica, in quanto da PVC RAGIONE_SOCIALE GdF, ad esito di verifica fiscale eseguita nei confronti RAGIONE_SOCIALE società, era emerso il coinvolgimento di questa in un traffico a livello nazionale di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
I contribuenti impugnavano l’avviso.
La CTP di Napoli, con sentenza n. 18988/21/14 depositata il 15.07.2014, accoglieva il ricorso per essere l’Ufficio decaduto dall’accertamento, non essendovi ‘traccia agli atti che l’Ufficio abbia regolarmente proceduto all’inoltro RAGIONE_SOCIALE denuncia penale alla competente Autorità Giudiziaria, nemmeno in sede di costituzione in giudizio’.
Proponeva appello l’Ufficio, osservando come rammenta la CTR nella sentenza in epigrafe -‘che la denuncia penale fu inoltrata alla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica di Napoli in data 18.12.2003, prima dell’emissione dell’avviso di accertamento dal RAGIONE_SOCIALE che aveva redatto il PVC’, ferma comunque ‘l’estensione prevista dall’art. 2 co. 5 DL 138/2001 applicabile per i contribuenti che avevano fatto istanza di condono di cui alla legge 289/2002 come nel caso di specie’.
La CTR, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello, osservando:
-‘non costituisce ‘nuova prova’ la copia RAGIONE_SOCIALE denuncia penale ex art. 331 cpp prodotta in questo grado di giudizio’;
-‘la valutazione di tale documento ‘ora per allora’ (c.d. prognosi postuma) da parte di questo Giudicante. esclude che gli organi di controllo abbiano fatto un uso strumentale del raddoppio dei termini di accertamento’;
-‘è infondato il rilievo di violazione dell’art. 12 co. 7 RAGIONE_SOCIALE L. 212/2000 e 24 RAGIONE_SOCIALE L. 4/1929 stante che i verificatori al termine RAGIONE_SOCIALE operazioni avevano rilasciato copia del PVC che, sottoscritto dalla parte contribuente, pertanto, era stata messa in grado di comunicare le osservazioni ai rilievi ivi contenuti, tanto che aveva inoltrato ‘istanza di accertamento con adesione’ non perfezionatasi’;
-nel merito, l’Ufficio aveva offerto la prova dell’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni, senza che la società potesse avvalersi a contrario RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE regolarità RAGIONE_SOCIALE documentazione e dei pagamenti in quanto normalmente funzionali alla frode.
Propongono ricorso per cassazione i contribuenti con quattro motivi. L’RAGIONE_SOCIALE resta intimata.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 138 del 2011, per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile l’ulteriore estensione del termine di un anno dell’azione accertatrice. Quanto precede per un duplice motivo: I) posto che il d.l. si inquadra nella necessità per l’erario di far cassa, l’RAGIONE_SOCIALE non ha mai dimostrato la condizione di applicabilità RAGIONE_SOCIALE proroga; II) una proroga generalizzata sarebbe in contrasto con C. Cost. n. 247 del 2011.
Il motivo è manifestamente infondato: l’ultimo periodo del comma 5ter in esame recita: ‘per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l’accertamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto pendenti al
31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno’. Siffatta proposizione è sganciata dalle precedenti, volte a delineare le conseguenze, segnatamente sanzionatorie, del mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute iscritte a ruolo entro il termine del comma precedente. Le esigenze di cassa menzionate avvincono unitariamente le eterogenee previsioni del comma 5-ter, nel senso di sanzionare le inadempienze per omesso pagamento del dovuto e di accordare all’Amministrazione un termine di maggior respiro per gli accertamenti ai fini dell’IVA a carico dei contribuenti aderenti al condono. Né alcun contrasto la soluzione che ne occupa genera con C. cost. n. 247 del 2011, la quale, in ambito del tutto diverso, è volta unicamente a proclamare che il raddoppio dei termini di cui all’art. 57, comma 3, DPR n. 633 del 1972 non contempla anche i prolungamenti dei termini previsti da altre disposizioni di legge: ciò tuttavia non esclude che, sussistendo i presupposti di cui a siffatte altre disposizioni di legge, ai termini raddoppiati possa aggiungersi il prolungamento dalle medesime, a propri fini, contemplato. Ed in effetti questa S.RAGIONE_SOCIALE. ha già avuto modo di affermare che, quanto specificamente all”accertamento dell’IVA, la proroga di un anno prevista dall’art. 2, comma 5 -ter, ultimo periodo, del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 148 del 2011, si applica a tutti i termini ordinari di accertamento pendenti alla data del 31 dicembre 2011, ivi compreso quello previsto dall’art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, applicabile ‘ratione temporis’ -il quale, pur strutturato secondo il meccanismo del raddoppio dei termini stabiliti dai primi due commi dello stesso art. 57, costituisce termine ordinario per l’accertamento in presenza del riscontro di elementi obiettivi tali da rendere obbligatoria la denuncia penale -atteso che la menzionata proroga non investe la base di computo per il raddoppio, ma riguarda direttamente anche il termine ordinario raddoppiato’ (Sez. 5, n. 21705 del 29/07/2021, Rv. 662048 -01).
Con il secondo motivo si denuncia illegittimità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 57, comma 3, DPR n. 633 del 1972, nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per l’obbligo di denuncia previsti dagli artt. 2 e 8 D.Lgs. n. 74 del 2000 ed esercitata in termini l’azione accertatrice. In primo luogo, la sentenza impugnata contrasta con quanto risultante agli atti. ‘Cfr. allegato 11 al ricorso in CTP come si evince dai certificati rilasciati dalla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica, invece, è certificato che nessuno dei ricorrenti risulta essere sottoposto ad indagini penali ed a sentenze di condanna’. ‘Cfr. PVC a data 11/12/2003-foglio 10-4. Violazioni sostanziali La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto, in tempi non sospetti ed in data di gran lunga anteriore a quella di notifica del PVC (11/12/2003), ai summenzionati fornitori, con raccomandate r.r. tutte in data 26/06/2002, l’emissione di note di credito a storno totale RAGIONE_SOCIALE fatture d’acquisto registrate ed oggetto di contestazione’. ‘Cfr. atto di appello -foglio 4 A seguito di dette richieste, la RAGIONE_SOCIALE, non avendo effettuato alcun pagamento RAGIONE_SOCIALE fatture ricevute né tantomeno incassato alcunché a fronte RAGIONE_SOCIALE note credito, ha regolarmente ricevuto e registrato a suo debito, sempre nell’anno 2002, le note credito ricevute’. ‘Cfr. allegato 10 al ricorso in CTP Il credito IVA scaturente dalle fatture RAGIONE_SOCIALE pari ad euro 49.069,61, per cui non è stata possibile la registrazione dello storno per mancato riscontro alla specifica richiesta avanzata in proposito, è sostanzialmente pari al credito IVA esposto nella dichiarazione per l’anno 2002 pari ad euro 46.677,00. Credito mai compensato, mai richiesto a rimborso e, di fatto, abbandonato ‘. Alla luce di quanto precede emerge
l’inesistenza di qualsivoglia ipotesi di reato, stante ‘l’evidente buonafede e terzietà nella condotta tenuta dalla ‘, lo spontaneo azzeramento del credito IVA in relazione alle fatture di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ‘l’assoluta mancanza di danno erariale’. In secondo luogo, la CTR non ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALE riformulazione dell’art. 57 DPR n. 633 del 1972 ad opera RAGIONE_SOCIALE legge 208 del 2015 e RAGIONE_SOCIALE relativa disciplina transitoria.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Esso è inammissibile a misura che compie continui riferimenti ad atti e documenti senza riprodurne letteralmente le parti rilevanti, viepiù pretendendo da questa Suprema Corte il compimento di accertamenti di fatto che esulano da natura e limiti del giudizio di cassazione come momento di controllo RAGIONE_SOCIALE mera legalità, o legittimità, degli atti impugnati.
Esso è anche infondato.
Preliminarmente occorre rammentare l’insegnamento di C. Cost. n. 247 del 2011:
I termini raddoppiati di accertamento non costituiscono una ‘proroga’ di quelli ordinari, da disporsi a discrezione dell’amministrazione finanziaria procedente, in presenza di ‘eventi peculiari ed eccezionali’. Al contrario, i termini raddoppiati sono anch’essi termini fissati direttamente dalla legge, operanti automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva (allorché, cioè, sussista l’obbligo di denuncia penale per i reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000), senza che all’amministrazione finanziaria sia riservato alcun margine di discrezionalità per la loro applicazione. In altre parole, i termini raddoppiati non si innestano su quelli “brevi” di cui ai primi due commi dell’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 in base ad una scelta degli uffici tributari, ma operano autonomamente allorché sussistano elementi obiettivi tali da rendere obbligatoria la
denuncia penale per i reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 . I termini raddoppiati di cui al terzo comma dello stesso art. 57 operano in presenza di violazioni tributarie perle quali v’è obbligo di denuncia. È, perciò, del tutto irrilevante che detto obbligo, come osservato al punto 3.1, possa insorgere anche dopo il decorso del termine ‘breve’ o possa non essere adempiuto entro tale termine. Ciò che rileva è solo la sussistenza dell’obbligo .
A mente di tale insegnamento, questa S.C. è ferma nel sostenere che il presupposto del raddoppio dei termini si sostanzia puramente e semplicemente in un quadro fattuale astrattamente determinante obbligo di denuncia, a prescindere da specifici accertamenti volti in concreto a verificare la sussistenza di tutte le condizioni per l’affermazione di penale responsabilità del soggetto attinto dalla denuncia stessa. In effetti, secondo la giurisprudenza, l’operatività del raddoppio ‘presuppone’:
-‘la sussistenza dell’obbligo di presentazione di denuncia penale, a prescindere dall’esito del relativo procedimento penale e nonostante l’eventuale estinzione del reato per archiviazione RAGIONE_SOCIALE denuncia, rilevando solo l’astratta configurabilità di un illecito penale, atteso il regime del ‘doppio binario’ tra giudizio penale e procedimento tributario’ (Sez. 5, n. 27250 del 15/09/2022, Rv. 665864 -01);
-‘unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247 del 2011, sicché, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il
cui accertamento è precluso al giudice tributario’ (Sez. 5, n. 13481 del 02/07/2020, Rv. 658111 -01).
Conseguentemente, ‘il raddoppio dei termini di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento tributario nei confronti di una società dotata di personalità giuridica non è impedito’ – finanche ‘dall’intervenuta assoluzione in sede penale del suo legale rappresentante dall’accusa di aver commesso uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto, ai fini del prolungamento dei detti termini, occorre considerare esclusivamente l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato, non rilevando né l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 405 c.p.p., né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, atteso anche il regime di ‘doppio binario’ tra giudizio penale e procedimento tributario’ (Sez. 6 -5, n. 28616 del 08/11/2018).
Sotto altro profilo, in tema di stratificazione RAGIONE_SOCIALE disciplina del cd. raddoppio dei termini di accertamento, su cui si incentra la seconda parte del motivo, questa Suprema Corte, a partire da Sez. 5, n. 16728 del 09/08/2016, Rv. 640966 -01, è costantemente orientata nel senso che i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, nella versione applicabile “ratione temporis”, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e già notificati, incidano le modifiche introdotte dall’art. 1, commi da 130 a 132, RAGIONE_SOCIALE l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che
richiama l’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati.
Successivamente, nel medesimo senso, tra le altre, Sez. 5, n. 26037 del 16/12/2016, Rv. 641949 -01, secondo cui, i termini , nella versione applicabile “ratione temporis”, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che si occupa RAGIONE_SOCIALE sole fattispecie non ricomprese nell’ambito applicativo del precedente regime transitorio -non oggetto di abrogazione -di cui all’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica né agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell’atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015.
Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 12 D.Lgs. n. 472 del 1997. ‘I giudici di secondo grado non hanno rilevato l’inesistenza del presupposto impositivo dovuta all’illegittimità dell’irrogazione di una sanzione commisurata ad unIVA che, a seguito del PVC notificato dalla GdF in data 11/12/2003, non è mai stata accertata in capo alla società RAGIONE_SOCIALE e quindi facendo venir meno quell’elemento essenziale di accessorietà RAGIONE_SOCIALE sanzione rispetto all’imposta. In poche parole la
sanzione è dovuta se è risultata dovuta e/o almeno contestata l’imposta in capo alla società’.
Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 17 DPR n. 633 del 1972 e dell’art. 3 D.Lgs. n. 446 del 1997. ‘I giudici di secondo grado non hanno rilevato, alla posizione individuale RAGIONE_SOCIALE socia sig.ra COGNOME NOME che ha sempre e solo rivestito la qualifica di socio accomandante, la mancanza di legittimazione passiva non essendo configurabile alcuna solidarietà nei confronti di tale categoria di soci poiché estranei al rapporto giuridico d’imposta’.
Entrambi i suddetti motivi, congiuntamente esaminabili per economia espositiva, sono inammissibili.
Essi, nel silenzio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, non allegano che le rispettive ragioni di doglianza sono state introdotte già in primo grado; né, ulteriormente, richiamano gli atti ed i documenti dei giudizi di merito, riportandone per autosufficienza le parti rilevanti, da cui emergerebbe, da un lato, che l’IVA ‘non è mai stata accertata in capo alla società RAGIONE_SOCIALE e, dall’altro, che la RAGIONE_SOCIALE ‘ha sempre e solo rivestito la qualifica di socio accomandante’.
Detti motivi sono comunque manifestamente infondati.
In riferimento al terzo, la sentenza impugnata (pag. 1, par. 1) dà atto che, in esito alla rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazione IVA di SOS RAGIONE_SOCIALE, l’Ufficio ha provveduto a ‘determina l’imposta di euro 126.511,00’.
In riferimento al quarto, è la medesima COGNOME ad aver impugnato l’avviso di accertamento dando per scontata la sua legittimazione attiva, ragion per cui totalmente decentrata è oggi la sua protesta di ‘mancanza di legittimazione passiva’ per pretesa estraneità al rapporto tributario. D’altronde, a termini dell’art. 2324 cod. civ., anche i soci accomandanti rispondono dei debiti sociali, compresi quelli tributari, ancorché nei limiti RAGIONE_SOCIALE ‘quota di
liquidazione’: talché essi sono legittimati ed hanno interesse a contestare -come fatto dalla COGNOME -ragioni di credito dall’erario vantate nei confronti RAGIONE_SOCIALE società.
In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato.
Nulla sulle spese, per mancanza di attività dell’RAGIONE_SOCIALE.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del cd. contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 27 febbraio 2027.