Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12150 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12150 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21204/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME ( -) rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE D RAGIONE_SOCIALE
-intimato- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO,
presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE n. 347/2016 depositata il 15/02/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE era attinta da avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006 con ripresa a tassazione ai fini Ires, Irap, Iva nonché addizionali regionali e comunali con assoggettamento ai fini Irpef dei maggiori redditi da partecipazione a carico dei soci COGNOME NOME e COGNOME NOME per effetto del principio di permeabilità della ristretta base azionaria.
Il giudice di prossimità confermava nella sostanza l’impianto impositivo, rimodulando al ribasso la sola percentuale di ricarico, applicando quella ritenuta più attinente dalla stessa RAGIONE_SOCIALE in sede di procedura di accertamento con adesione, poi non perfezionata. Spiccava appello la società contribuente senza trovare apprezzamento dal giudice di secondo grado, donde ricorre per Cassazione affidandosi a quattro motivi cui replica il patrono erariale con tempestivo contro ricorso ed interponendo altresì ricorso incidentale affidato a due motivi.
CONSIDERATO
Vengono proposti quattro motivi di ricorso principale.
Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di rito civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 anche alla luce RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte dalla legge di stabilità del 2016 (l. n. 208/2015), nonché omessa pronuncia del
giudice di appello in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata dall’appellante nel corso del giudizio circa la disposizione di cui all’articolo 2, terzo comma, del decreto legislativo numero 128 del 2015. Nella sostanza si lamenta non si sia data applicazione alla novella del 2015 che ha riformato le ipotesi di raddoppiamento dei termini per l’adozione dell’atto impositivo, con abrogazione implicita della clausola di salvaguardia di cui all’art. 2 del d.lgs. n.128/2015, quindi impendendo il raddoppio dei termini quando la notitia criminis fosse arrivata a termine (originario) ormai scaduto. Lamenta altresì che non sia stata data risposta ad una specifica questione di legittimità costituzionale circa il regime transitorio dettato dall’articolo 2 del decreto legislativo 128 del 2015.
Relativamente a quest’ultimo profilo, è ormai orientamento consolidato l’assunto per cui n on può costituire motivo di ricorso per cassazione la valutazione negativa che il giudice di merito abbia fatto circa la rilevanza e la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale, perché il relativo provvedimento (benché ricompreso nella specie, da un punto di vista formale, nel decreto che ha concluso il giudizio di opposizione ai sensi dell’art. art. 5 ter della legge n. 89 del 2001) ha carattere puramente ordinatorio, essendo riservato il relativo potere decisorio alla Corte costituzionale, e, d’altra parte, la stessa questione può essere riproposta in ogni grado di giudizio. Pertanto, le doglianze relative alle deliberazioni assunte dal giudice di merito sulle dedotte questioni di legittimità costituzionale non si presentano come fine a sé stesse, ma hanno funzione strumentale in relazione all’obiettivo di conseguire una pronuncia più favorevole di quella resa con il decreto impugnato, sicché l’impugnazione deve intendersi che investa sostanzialmente il punto del provvedimento regolato dalle norme giuridiche la cui costituzionalità è contestata (Cass. V, n. 1311/2018; II, n. 9284/2018; Cass. L., n. 25343/2014, n. 8777/2018).
Peraltro, quanto al primo aspetto, sul raddoppio dei termini e sulla salvezza del regime precedente (da non ritenersi quindi implicitamente abrogato) è stato affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 53 e 97 Cost., nella parte in cui circoscrive l’ambito di operatività RAGIONE_SOCIALE modifiche al regime del cd raddoppio dei termini per l’accertamento tributario ai soli avvisi notificati dopo l’entrata in vigore del citato d.lgs., essendo espressione del ragionevole esercizio discrezionale del potere del legislatore la conservazione, pur a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 132 della l. n. 208 del 2015, della vigenza della disciplina transitoria di cui al succitato art. 2, comma 3 (Cass. V., n. 39416/2021; altresì VI-5, n. 33793/2019), specificandosi altre sì che In tema di accertamento tributario, i termini previsti dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e dall’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, come modificati dall’art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se archiviata o tardiva, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento già notificati, relativi a periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dall’art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni e degli inviti a comparire ex art. 5 d. lgs. n. 218 del 1997 già notificati, dimostrando un “favor” del legislatore per il raddoppio dei termini se non incidente su diritti fondamentali del contribuente, quale il diritto didifesa, in ossequio ai principi costituzionali di cui agli artt. 53 e 112 Cost. (cfr. Cass. VI-5 n. 11620/2018).
Ne consegue che il raddoppiamento del termine per la ripresa a tassazione è stato validamente spiegato, donde l’atto impositivo deve ritenersi correttamente tempestivo, salvo che per il profilo dell’IRAP: in tema di accertamento, il cd. “raddoppio dei termini”, previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non può trovare applicazione anche per l’IRAP, poiché le violazioni RAGIONE_SOCIALE relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (cfr. Cass. VI-5, n. 10483/2018).
Il primo motivo è quindi fondato limitatamente alla ripresa a tassazione dell’IRAP.
Con il secondo motivo si profila ancora censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice diritto civile, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della legge 212 del 2000. Nella sostanza si critica la gravata sentenza per avere ritenuto non necessario il verbale di accesso, laddove i militari abbiano riscontrato nell’indirizzo indicato non la sede della società, ma una civile abitazione di soggetti terzi -peraltro addirittura in difformità da quanto riscontrato dai giudici di primo grado- in ogni caso risultando completamente diverso e privo di ogni collegamento l’indirizzo fornito quale sede della società accertata. Atteso che nessun accesso vi è stato, il lamentato vizio formale non ha portato ad alcun pregiudizio per la parte contribuente che non ha interesse -né diretto, né mediato- al suo annullamento, giacché la riedizione del potere non potrebbe che ripetersi come avvenuta. Ed infatti, sotto questo profilo (seppur in termini generali) è stato affermato che la denuncia di violazione di regole procedimentali dev’essere assista dalla rappresentazione dell’apporto collaborativo che non si è potuto fornire o del pregiudizio difensivo che ne è derivato (cfr. Cass. S.U. n. 24823/2015).
Peraltro, il motivo non censura comunque puntualmente alcuna ipotetica violazione del contraddittorio preventivo e l’eventuale violazione del termine dilatorio a difesa di cui all’art. 12, co. 7
(risultando generica la formula che nel corpo del motivo, alla seconda pag. del motivo 2, contiene un riferimento al termine) lamentando solo la mancata redazione e consegna del processo verbale.
In generale, poi, il citato art. 12 si riferisce inequivocabilmente all’accesso presso i locali destinati all’esercizio di attività’ commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali di pertinenza del contribuente, per cui non include un tentativo di accesso che abbia avuto esito negativo, in quanto effettuato presso soggetto del tutto estraneo (circostanza non espressamente negata). Ed infatti, In materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 decorre da tutte le possibili tipologie di verbali di accesso, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, purché le operazioni concluse costituiscano esercizio di attività ispettiva svolta dall’Amministrazione nei confronti del contribuente sottoposto a verifica e destinatario dell’accertamento, non applicandosi il medesimo termine con riferimento ad un p.v.c. redatto a conclusione dell’accesso presso una terza società che integri, rispetto al contribuente, un atto istruttorio “esterno” rispetto al procedimento accertativo che l’ha attinto direttamente (cfr. Cass. T, n. 4726/2023).
Con il terzo motivo si profila ancora censura ai sensi dell’articolo 360, numeri 3 e 5 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 dell’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972 e degli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo numero 446 del 1997 dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, nonché omesso esame degli elementi di prova offerti dagli odierni ricorrenti nel giudizio di appello e difetto di motivazione.
Nella sostanza si critica la gravata sentenza per aver ritenuto infondato il terzo motivo di appello teso a contrastare la ritenuta inattendibilità della contabilità aziendale donde l’applicazione dell’articolo 39 sopra citato, che autorizza la procedura dell’accertamento induttivo, nonché criticando ancora il capo di sentenza ove afferma non essere stata data giustificazione dei cospicui prelevamenti di denaro contante dai conti aziendali ai fini di prevenire le azioni esecutive dei creditori, criticando altresì l’affermazione in sentenza per cui tale liquidità sarebbe stata utilizzata per pagare i fornitori non dell’anno accertato 2006, ma dei successivi 2007 e 2008.
Preliminarmente, per questa Corte è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione RAGIONE_SOCIALE doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. V, 11 aprile 2018, n. 8915), essendo sufficiente che la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se essere fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., S.U., 6 maggio 2015, n. 9100, in linea Cass. V. n. 14756/2020). Se il motivo può dunque essere scrutinato, non di meno, così come posto, è in parte inammissibile, ove sollecita una revisione del giudizio di merito con valutazione dell’apporto probatorio tesa ad un esito opposto al giudizio d’appello; è altresì inammissibile con violazione del 366, co. 1, n. 6, cpc, anche in una lettura coerente con la giurisprudenza CEDU (Cass. I, n. 12481/2022), ove fa generico riferimento a blocchi di documentazione. È infondato ove critica la sentenza in esame per aver legittimato l’accertamento induttivo, preferendolo alla regolare
contabilità tenuta dalla contribuente. Ed infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell’ art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 e dell’ art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633/1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza RAGIONE_SOCIALE proprie dichiarazioni. Gli elementi assunti a fonte di presunzione, peraltro, non devono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su di un elemento unico, purché preciso e grave, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (Cass. V, n. 26036/2015; Cass. V, n. 25217/2018; Cass. V, n. 27552/2018).
Con il quarto motivo si profila ancora censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di rito civile per violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972 e per difetto di motivazione. Nello specifico si contesta la gravata sentenza ove ha confermato la pronuncia di primo grado ricordando che il giudice di prossimità ha accertato la falsità e la indeducibilità RAGIONE_SOCIALE fatture in questione ai fini Iva, sulla base dell’assoluta inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, avverso le cui presunzioni la parte contribuente non ha saputo fornire prova contraria.
Il motivo ripropone gli argomenti del precedente e non può essere accolto. Peraltro, trattandosi di Iva, il motivo è anche infondato, secondo la giurisprudenza sul rapporto tra analiticità e chiarezza della fattura, inerenza ‘qualitativa’ e relativo onere della
prova. Ed infatti, i principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte sul tema in esame sono plurimi e vanno tra loro coordinati, attenendo per l’un verso al valore della fattura ai fini della deducibilità dei costi, alla possibilità di integrarne il contenuto per ottenere comunque il beneficio riconosciuto dalla disciplina fiscale e, in generale, ai requisiti necessari per ottenere la deducibilità degli oneri sostenuti dal contribuente per la produzione del reddito. Per altro verso, rilevano gli orientamenti espressi da questa Corte rispetto alle ipotesi di fattura che l’Ufficio assume non veritiere ed al relativo regime probatorio. Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 21980/15, n. 21446/14, n. 24426/13, n. 9108/12, n. 5748/10), sia in tema di imposizione diretta sia in tema di Iva, la fattura costituisce elemento probatorio a favore dell’impresa solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e di contenuto prescritti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, ed idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità RAGIONE_SOCIALE prestazioni attestate. La parte contribuente può comunque integrare il contenuto della fattura con elementi di prova idonei a dimostrare la deducibilità dei .Cass.n.1147/2010-. E’ altresì consolidato il principio secondo cui sia ai fini della deduzione dei costi in tema di imposte dirette sia ai fini di detrazione Iva, incombe sul contribuente l’onere di provare l’inerenza del bene o del servizio acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o del servizio all’esercizio dell’attività medesima (cfr. Cass. n. 13300/17, Cass. n. 18475/16, Cass. n. 21184/14, Cass. n.16853/13). Si è su tale questione ulteriormente chiarito che in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi l’onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina di cui al D.P.R. n. 597 del 1973, Ric. 2016 n. 18465 sez. MT – ud. 19-04-2018 -3- che del D.P.R. n. 917 del 1986,
incombe al contribuente (cfr.Cass.n.23626/2011). Quest’ultimo è tenuto altresì a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell’attività d’impresa, ove – come nel caso di specie – sia contestata dall’Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi esposti, in difetto di tale prova essendo legittima la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa (cfr. Cass. nn. 4454/10, 26480/10, 7701/13, 6972/2015, Cass. n. 11235/2015). L’orientamento da ultimo ricordato si arricchisce di ulteriori precisazioni svolte da questa Corte per le ipotesi di fatture, il contenuto RAGIONE_SOCIALE quali viene messo in discussione dall’Ufficio. Si è sul punto evidenziato che spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. Non è dunque sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’.Cass.n.21184/2014, ove si è negata la deducibilità del corrispettivo di una consulenza svolta dalla capogruppo a favore della controllata-contribuente, in ragione della genericità e laconicità della descrizione della prestazione in fattura e nel contratto regolante il rapporto fra le due società e della conseguente impossibilità per il fisco di verificare analiticamente ed adeguatamente l’inerenza della spesa, tanto Ric. 2016 n. 18465 sez. MT – ud. 19-04-2018 -4- più necessaria atteso il suo ingente ammontare (conf.Cass.n.13300/2017)-. Quanto alle ipotesi che l’Ufficio ponga in discussione la veridicità del contenuto RAGIONE_SOCIALE fatture, questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di IVA, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la
prova che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili (cfr. Cass. V, n .428/2015; n. 14858/2018).
In tema di deducibilità dei costi, ai sensi dell’art. 75 (ora 109), comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, e di detraibilità della relativa IVA, ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, il contribuente è tenuto a dimostrare, nell’ipotesi di contestazione da parte dall’Amministrazione finanziaria, anche la coerenza economica degli stessi rispetto ai ricavi o all’oggetto dell’impresa, potendo a tal fine integrare il contenuto generico della fattura con idonei elementi di prova (cfr. Cass. VI-5 n. 14858/2018).
In definitiva, il ricorso principale è infondato e dev’essere rigettato.
Deve ora prendersi in esame il ricorso incidentale del patrono erariale, affidato a due motivi.
Con il primo motivo di ricorso incidentale si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di rito civile per violazione falsa applicazione degli articoli 8 bis e 9 del decreto legislativo numero 218 del 1997 in tema di effetti del mancato perfezionamento dell’accertamento con adesione. Nella sostanza si afferma che l’accertamento con adesione è figura specifica del paradigma negoziale della transazione, che non comporta l’automatica rinuncia all’intera pretesa, non configurandosi come una sorta di autotutela, ma che giunge a rimodulare la pretesa impositiva a fronte della rinuncia di parte contribuente a proporre azioni giudiziarie. Afferma il patrono erariale che il mancato perfezionamento della procedura non comporta nessuna ammissione da parte dell’Ufficio, né ha alcuna
rinuncia alla pretesa impositiva originaria. Si duole quindi che il giudice di primo grado abbia rimodulato in questo senso la percentuale di ricarico e che tale decisione sia stata avallata dalla sentenza qui impugnata.
Devesi rilevare che questa Corte è intervenuta più volte in tema di accertamento con adesione che ripete la sua struttura da quella della transazione di cui all’art. 1965 e ss., qual frutto di accordo per evitare l’alea del giudizio, donde gli avvicinamenti propri dell’ aliquid datum, aliquid retentum , non sono rappresentativi di alcuna realtà, ma solo frutto di reciproche concessioni. Ed infatti, in tema di perfezionamento della procedura di accertamento con adesione del contribuente, ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 218 del 1997, il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia non costituiscono una semplice modalità di esecuzione della procedura, ma un presupposto fondamentale e imprescindibile di efficacia della stessa. Ne consegue che, quando sia omessa la prestazione della garanzia, la procedura non può dirsi perfezionata e permane, nella sua integrità, l’originaria pretesa tributaria, occorrendo che i futuri versamenti siano assicurati mediante la prestazione della garanzia, e non rimessi alla mera diligenza del debitore (cfr. Cass. V, n. 22510/2013; n. 13907/2018; n. 29529/2018).
Il primo motivo è quindi fondato e merita accoglimento
Con il secondo motivo di ricorso incidentale si profila censura ex articolo 360 numero 3 del codice di rito civile per violazione dell’articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, nonché dell’articolo 115 del codice di procedura civile e dell’articolo 2729 del codice civile. Nella sostanza il patrono erariale critica la sentenza di secondo grado laddove ha tratto argomento di prova dal mancato appello sulla sentenza che riguarda altra società cui è stato applicato parimenti il medesimo indice di ricarico, scaturente dal non perfezionato procedimento di accertamento con adesione. Afferma che l’altra
società era risultata cancellata, donde la ragione del mancato appello non è adesione implicita alla tesi dell’irretrattabilità dell’offerta compiuta in sede di procedura di adesione, quanto la cautela nell’evitare l’inammissibilità di un appello avverso e nte estinto.
Il secondo motivo, proposto dichiaratamente in via subordinata, resta assorbito dall’accoglimento di quello che precede.
In definitiva, il ricorso principale è fondato limitatamente alle ragioni attinte dal primo motivo e con il solo riguardo all’IRAP, mentre è fondato ed assorbente il primo motivo del ricorso incidentale.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, rigettati gli altri motivi; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Puglia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19/03/2024.