Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16908 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16908 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31191/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 897/2020 depositata il 18/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE ha proposto distinti ricorsi contro gli avvisi di accertamento emessi nel 2014 dall’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE aventi ad oggetto recupero di IVA, oltre interessi e sanzioni, per il 2007, 2008 e 2009.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Bologna, decidendo sui ricorsi riuniti, ha annullato quelli per l’anno 2007 e 2008 e ha rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento per l’anno 2009.
La Commissione Tributaria Regionale (CTR) dell’Emilia Romagna, con la sentenza in epigrafe, ha respinto sia l’appello principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE sia l’appello incidentale proposto dal RAGIONE_SOCIALE.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza fondato su un motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale fondato su un motivo.
CONSIDERATO CHE
Nelle more il difensore del RAGIONE_SOCIALE, munito di procura speciale conferita dal Curatore a ciò autorizzato dal Giudice Delegato, ha dichiarato di rinunziare al ricorso incidentale, comunicando altresì che lo stesso Giudice Delegato, con provvedimento del 27.11.2023, aveva autorizzato l’ammissione definitiva allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE l’intera pretesa tributaria formalizzata nei tre avvisi di accertamento impugnati nonché RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dall’Avvocatura di Stato nel presente giudizio di legittimità quantificati nella nota prodotta in causa.
In mancanza di chiarimenti da parte dell’RAGIONE_SOCIALE non può ritenersi che sia venuto meno l’interesse di questa ad una pronuncia sul ricorso principale.
Con l’unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57 d.P.R. n. 633/1972, nella formulazione vigente ratione temporis , dell’art. 2 d.lgs. n. 128/3025, dell’art.1 comma 132 l. n. 208/2015 e dell’art. 11 disposizioni sulla legge in
generale, laddove la CTR ha escluso il raddoppio dei termini di accertamento, con riferimento agli avvisi gli anni 2007 e 2008, in quanto la denunzia era stata presentata successivamente al decorso del termine ordinario di accertamento.
4. Il motivo è fondato.
4.1. Sul raddoppio dei termini di decadenza del potere di accertamento fiscale in ipotesi di seri indizi di reato, questa Corte ha enunciato i seguenti principi: (I) il raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’I RPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’I VA, nella versione applicabile ratione temporis , in forza RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte con l’art. 37, comma 24, del d.l. 04/07/2003 n. 223, presuppone unicamente l’obbligo di presentazione di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c .p.c., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come peraltro stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011, n. 247, con la conseguenza che ove il contribuente denuncia il superamento dei termini di accertamento da parte del fisco, è tenuto a contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia senza poter mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario ( ex pluribus , v. Cass. n. 13481 del 2020; Cass. n. 17586 del 2019; Cass. n. 22337 del 2018; Cass. n. 14440 del 2018); (II) non si tratta di raddoppio dei termini in senso proprio, bensì di un nuovo termine di decadenza, applicabile in ipotesi di sussistenza di seri indizi di reità (Cass. n. 10345 del 2017; Cass. n. 21705 del 2021), che è un dato obiettivo non lasciato alla discrezionalità del funzionario dell’Ufficio tributario ma che deve essere accertato dal giudice; tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dalla intervenuta archiviazione della denuncia, non rilevando « né l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m., ai sensi dell’articolo 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione
dell’imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e processo tributario» (Cass. n. 9974 del 2015); (III) su tale assetto nessun effetto spiega la sequenza di modifiche che hanno riguardato la disciplina dei termini prescritti per l’accertamento (legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, commi da 130 a 132, nonché d.lgs. 5 agosto 2015 n. 128, art. 2) in quanto, qualora gli avvisi di accertamento relativi a periodo d’imposta precedenti a quello in corso alla data 31 dicembre 2016 siano stati già notificati -come nel caso in esame, in cui gli atti impositivi riguardanti le annualità del 2007 e 2008 risultano notificati in data 25/06/2014 -si applica la disciplina dettata dall’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015 (che non è stato modificato dalla successiva legge n. 208 del 2015), che fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del predetto decreto (Cass. n. 16728 del 2016; Cass. n. 27250 del 2022).
Deve dichiararsi, invece, l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso incidentale essendo venuto meno l’interesse ; non si applica il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 (Cass. n. 20697 del 2021).
La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice del merito che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna in diversa
composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17/01/2024.