Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8380 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8380 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa.
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso per procura a margine del controricorso dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo p.e.c. e per procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO .
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 2645/14/16 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, depositata il 6 maggio 2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Tributi-Raddoppio termini- Art.12 d.l. n.78 del 2009. Retroattività
Rilevato che:
La RAGIONE_SOCIALE -nella controversia originata dall’impugnazione da parte di NOME COGNOME di avviso di accertamento relativo a IRPEF dell’anno di imposta 2004 -in accoglimento dell’appello proposto dalla parte privata e in riforma RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado (di rigetto del ricorso) annullava l’avviso di accertamento ritenendo la decadenza dalla potestà impositiva.
Il giudice di appello, infatti, riteneva che il raddoppio dei termini per l’accertamento, previsto dal d.l. n.78/2009, non avendo la norma portata retroattiva operasse a decorrere dal periodo di imposta per il quale alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE norma (1 luglio 2009) fossero ancora pendenti i termini per l’accertamento, mentre nel caso in esame, l’avviso di accertamento, notificato il 12.1.2014, riguardava l’anno di imposta 2004.
Avverso questa sentenza ricorre, su unico motivo, l’RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME resiste con controricorso successivamente illustrato con deposito di memoria.
Considerato che:
1.c on l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 cod.proc.civ., la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la C.T.R. nell’escludere che il raddoppio dei termini di cui al d.l.n.78 del 2009 non fosse applicabile ai periodi di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore.
1.1. La censura è fondata alla luce del principio, condivisibile e ormai consolidato, per cui <>. (cfr. Cass.Sez. 5 – , Sentenza n. 29632 del 14/11/2019; Cass. n.17298 del 23/11/2021; Cass.n. 39416 del 10/12/2021). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La sentenza impugnata che da tale principio si è discostata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte RAGIONE_SOCIALE di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per nuovo esame e per il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEMilano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2024.