Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4572 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4572 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2025
Oggetto: accertamento – c.d. ‘raddoppio dei termini’
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22177/2021 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: EMAILavvocaturastatoEMAIL)
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME (PEC: EMAILpecEMAILit);
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 1174/15/2021 depositata in data 08/02/2021, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 04/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
-la RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento notificatole con il quale per il periodo d’imposta 2010 erano recuperati a tassazione ricavi non dichiarati relativi a costi per operazione inesistenti e costi non inerenti per ammortamenti indeducibili;
la CTP di Caserta accoglieva il ricorso ritenendo fondata l’eccezione di decadenza dal potere di accertamento;
appellava l’Ufficio;
con la pronuncia impugnata di fronte a questa Corte la CTR della Campania ha confermato la decisione di primo grado poiché ha ritenuto applicabile alla presente fattispecie la diversa disciplina di cui all’art. 1 c. 132 L. 208/2015 in vigore dal 1° gennaio 2016;
ricorre a questa Corte l’Agenzia delle entrate con atto affidato a tre motivi di doglianza;
resiste con controricorso la società contribuente;
Considerato che:
-il primo motivo di impugnazione denuncia la nullità della sentenza gravata e/o del procedimento ex art. 111 Cost., 1, 2 3 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, 132 e 274 c.p.c., 118 disp. att. ne c.p.c. in relazione all’art. 360 c.1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice dell’appello reso motivazione apparente della propria decisione;
il motivo è privo di fondamento;
Cons. Est. NOME COGNOME – 2 – questa Corte ha precisato in argomento che: «ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il
compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture.» (Cass., 01/03/2022, n. 6758);
invece, dalla lettura della sentenza impugnata è in questo caso ampiamente ricostruibile l’iter logico e le argomentazioni poste a fondamento della decisione;
il secondo motivo censura la pronuncia impugnata per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di valutare che il controllo riguardante la società contribuente aveva avuto origine nell’ambito del procedimento penale n. 2216/2014 r.g.n.r. iscritto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
il motivo è inammissibile;
opera qui, infatti, il limite della c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. introdotto dall’art. 54, comma 1, lett. a), del d.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nel presente giudizio, non avendo la ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse ( ex multis , Cass. n. 266860 del 18/12/2014; Cass. n. 11439 dell’11/05/2018);
infine, il terzo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d. Lgs. n. 128 del 2015 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto l’Amministrazione Finanziaria decaduta dal potere di accertamento poiché l’avviso di accertamento qui impugnato relativo all’anno d’imposta 2010 è stato notificato in data 27 luglio 2018 e ricade quindi – secondo la prospettazione dell’Agenzia delle entrate ricorrente – nel campo di applicazione della richiamata normativa che consente il raddoppio dei termini decadenziali di accertamento essendo rilevato che la denuncia di reato era stata trasmessa nel 2014 con successiva delega
di indagini perfezionate nel 2016 e quindi entro gli ordinari termini di accertamento;
il motivo è fondato;
come si evince dalla trascrizione dell’allegato 3 alle controdeduzioni in primo grado operata a pagina 10 del ricorso per cassazione nel rispetto dei canoni della specificità e localizzazione, l’Amministrazione ricorrente fa riferimento nei propri atti – anche nell’avviso di accertamento impugnato nel presente giudizio -al l’ avvenuta instaurazione di un procedimento penale iscritto al n. 22016/2014 r.g.n.r., anche nei confronti del legale rappresentante della società contribuente, COGNOME NOMECOGNOME
la CTR, pertanto, doveva avere attenzione alla comunicazione della notizia di reato che ha dato origine al procedimento penale iscritto nel 2014 – quindi nel rispetto del termine per l’accertamento relativo al periodo d’imposta 2010 – nei confronti del legale rappresentante della società contribuente e valutarne gli effetti ai fini di decidere la sussistenza o meno dei requisiti previsti ex lege per il c.d. ‘raddoppio’ dei termini di accertamento;
in accoglimento del terzo motivo la sentenza è allora cassata con rinvio al giudice del merito che rivedrà i fatti di causa alla luce dei principi sopra espressi e provvederà alla liquidazione delle spese processuali anche del presente giudizio di Legittimità;
p.q.m.
rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione alla quale demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2024.