Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7678 Anno 2024
Oggetto:Tributi
Iva e sanzioni-2003
Irap e sanzioni-2004
Operazioni parzialmente
inesistenti- Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
sovrafatturazione
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7678 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 7820 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale ex socia dell’estinta RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, dall’ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, giusta procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultimo difensore in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1442/01/2015, depositata in data 24 settembre 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
1.Previo p.v.c. della RAGIONE_SOCIALE del 23.11.2012, derivante dallo sviluppo di dati e notizie di interesse ai fini fiscali emersi dalle indagini della RAGIONE_SOCIALE nei procedimenti penali presso la Procura della Repubblica di RAGIONE_SOCIALE relativi a illeciti per emissione di false fatture di sponsorizzazione da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , l’RAGIONE_SOCIALE notificava a RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di fabbricazione di prodotti chimici, due avvisi di accertamento con i quali recuperava maggiore Iva, oltre sanzioni, per l’anno 2003, e maggiore Irap, oltre sanzioni, per l’anno 2004, in relazione a fatture emesse dalle suddette società per sponsorizzazioni, ritenute parzialmente inesistenti per sovraffatturazione.
2.In punto di fatto, il giudice di appello ha premesso che: 1)avverso i suddetti avvisi proponeva ricorso RAGIONE_SOCIALE dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE deducendo, in via pregiudiziale, per l’anno 2003, la violazione dell’art. 12, comma 7 della legge n. 212/2000 e del principio del contraddittorio endoprocedimentale nonché, per entrambe le annualità, la insussistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini di accertamento, ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/ 73; nel merito, rilevava la inattendibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese alla G.d.F. da NOME COGNOME (amministratore di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, indagato nel medesimo procedimento con COGNOME NOME, legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE in relazione alla vicenda RAGIONE_SOCIALE sponsorizzazioni) su cui erano state fondate unicamente le riprese fiscali nonché la prova dell’effettività RAGIONE_SOCIALE sponsorizzazioni; 2) controdeduceva l’Ufficio contestando tutte le eccezioni pregiudiziali e di merito e insistendo per la legittimità dell’accertamento; 3)con sentenza n. 309/9/2014, la CTP di RAGIONE_SOCIALE accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando legittimo il recupero a tassazione
degli importi fatturati per le sponsorizzazioni nei limiti dell’80%; 4) avverso la sentenza di primo grado, RAGIONE_SOCIALE proponeva appello principale e l’Ufficio appello incidentale.
3.Con sentenza n. 1442/01/2015, depositata in data 24 settembre 2015, la CTR del Veneto accoglieva l’appello incidentale dell’Ufficio e rigettava quello principale della società.
4.In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha affermato che:1) era infondata l’eccezione preliminare di violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 atteso che l’avviso, per l’anno 2003, era stato emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del p.v.c. sussistendo una particolare urgenza dato che, per tale annualità, erano in scadenza i termini perentori per l’accertamento di cui all’art. 43, comma 2, del DPR n. 600/73 e nessuna responsabilità poteva essere ascritta all’Ufficio considerata la laboriosa attività di indagine svolta dalla GDF; 2) infondata era anche l’eccezione, per il 2003, relativa alla mancata convocazione della contribuente a seguito della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione atteso che il 25.2.2013, l’Ufficio aveva inviato, al numero di fax del difensore delegato in fase di adesione, l’invito a comparire in data 14.3.2013 per attivare il procedimento di accertamento per adesione e non rilevava la circostanza che nei fogli ricevuti risultassero impressi solo il numero da cui era partito il fax, l’ora della trasmissione e il numero di fax destinatario della comunicazione, considerato l’onere della contribuente di farsi parte diligente dato l’interesse per ottenere un incontro; 3) era da rigettare anche l’eccezione, per entrambe le annualità, di violazione dell’art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 600/73, atteso che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011, era legittimo il raddoppio dei termini di accertamento anche se la constatazione della violazione penale era stata effettuata quando i termini ordinari di accertamento erano già scaduti; 4) nel merito, le dichiarazioni precise e circostanziate rese nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini in relazione al procedimento penale (RG n. 6521/09) da NOME COGNOME, amministratore RAGIONE_SOCIALE due società RAGIONE_SOCIALE, circa la sovraffaturazione e la retrocessione a RAGIONE_SOCIALE (nelle mani del legale rappresentante NOME COGNOME) del 90% degli importi RAGIONE_SOCIALE sponsorizzazioni dopo
il pagamento RAGIONE_SOCIALE fatture, confermate da quelle del collaboratore COGNOME e di NOME COGNOME, segretaria della RAGIONE_SOCIALE, unitamente al materiale probatorio reperito dai finanzieri (attraverso perquisizioni, sequestri e indagini finanziarie) costituivano elementi presuntivi gravi precisi e concordanti della parziale inesistenza RAGIONE_SOCIALE fatturate sponsorizzazioni.
Avverso la suddetta sentenza, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , quale ex socia dell’estinta RAGIONE_SOCIALE, propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
6 .L’RAGIONE_SOCIALE resiste con ‘atto di costituzione’ .
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, letto alla luce dei principi di tutela del contraddittorio e di proporzionalità, per avere la CTR ritenuto che l’Amministrazione, per il 2003, avesse legittimamente disatteso il termine di sessanta giorni tra la consegna del p.v.c. (23.11.2012) e l’emissione dell’avviso di accertamento (17.12.2012), pur avvalendosi del raddoppio dei termini, trattandosi di un’annua lità per la quale erano in scadenza i termini perentori per l’accertamento e non potendo essere attribuita alcuna responsabilità all’Ufficio per tale controllo svolto in extremis dato che la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva svolto una laboriosa attività di indagine che aveva portato alla luce frodi nel settore RAGIONE_SOCIALE false sponsorizzazioni, interessando un periodo d’imposta di prossima scadenza, sebbene l’imminente decadenza dal potere ac certativo non costituisse una deroga all’art. 12 dello Statuto e, nella specie, la verifica fosse iniziata il 27.9.2012, comunque, ben tre anni dopo il deposito dell’informativa penale presso la Procura della Repubblica di RAGIONE_SOCIALE di cui al procedimento RG n. 6521/09 senza che rilevasse la asserita circostanza dello svolgimento da parte della GdF di una ‘laboriosa attività di indagine’ nel settore RAGIONE_SOCIALE false sponsorizzazioni.
1.1.Il primo motivo è fondato.
1.2. Questa Corte ha affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui ‘ In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall’amministrazione finanziaria, consentono l’inosservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa; poiché la disposizione legislativa ha come destinataria l’amministrazione finanziaria nel suo complesso, intesa come ente impositore, l’agenzia fiscale è comunque responsabile anche dei ritardi imputabili alla RAGIONE_SOCIALE, in quanto organo ispettivo collaterale. ‘ (Sez. 5, Sentenza n. 11110 del 06/04/2022).
1.3.Nella specie, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi, in quanto ha ritenuto che l’emissione dell’avviso di accertamento, per l’anno 2003, in data 17 dicembre 2012 prima della scadenza del termine di sessanta giorni dalla consegna in data 23.11.2012 del p.v.c. della RAGIONE_SOCIALE, in prossimità del maturare dei termini decadenziali, fosse stata giustificata da fattori non imputabili all’Amministrazione quali lo svolgimento da parte della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di una laboriosa attività d’indagine che aveva portato alla luce frodi nel settore RAGIONE_SOCIALE false sponsorizzazioni interessando un periodo d’imposta di prossima scadenza ‘ .
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 218/1997, letto in combinato disposto con gli artt. 24 e 97 Cost. per avere la CTR escluso – non sanzionando il ‘reiterato’ rifiuto di contraddittorio – che, con riferimento all’annualità 2003, la mancata convocazione del contribuente per la fase di accertamento con adesione violasse il principio del contraddittorio preventivo sebbene sussistesse un generalizzato obbligo al contraddittorio preliminare per gli atti impositivi, come nella specie, che involgessero tributi di matrice comunitaria.
2.1. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo.
Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 e 1, comma 132, della legge n. 208/2015, per avere il giudice di appello, con riguardo ad entrambe le annualità, ritenuto legittimi gli avvisi in questione emessi a termini ‘raddoppiati’ escludendo la decadenza dal potere accertativo nonostante la denuncia penale – mancante agli atti – fosse stata presentata dopo la scadenza dei termini ordinari di accertamento in violazione dell’art. 43 cit., come novellato dalla legge n. 208 del 2015 (che aveva previsto ‘ per i periodi d’imposta precedenti al 2016 ‘ , la non operatività del raddoppio del termine nel caso di trasmissione della denuncia oltre la scadenza ordinaria dei termini di accertamento).
3.1. Il motivo -l’analisi del quale, stante l’accoglimento del primo motivo, rileva soltanto per la ripresa Irap per il 2004 – è fondato per le ragioni di seguito indicate.
3.2.Secondo una costante giurisprudenza di questa Corte, va premesso che il raddoppio dei termini, previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificati dall’art. 37 comma 24 d.l. n. 223/2006, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia di reato, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 (Cass. n. 17586 del 2019), e, quindi, la ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale (Cass. n. 33793 del 2019). L’emersione in sede di verifica RAGIONE_SOCIALE condizioni di ‘denunciabilità’ penale è sufficiente per determinare il raddoppio dei termini, che operano automaticamente in presenza del mero riscontro di quella condizione obiettiva (Corte cost. n. 247 del 2011), cosicché non è richiesta l’effettiva presentazione della denuncia e, comunque, restano irrilevanti gli esiti del procedimento (Cass. n. 11171 del 2017; Cass. n. 20043 del 2015), così come non rileva che, successivamente al momento in cui è stata commessa la violazione ed effettuato l’accertamento, a seguito dell’annullamento di una parte della pretesa tributaria, sia venuta meno la soglia di punibilità e conseguentemente l’obbligo di denuncia penale, salvo che, in linea con quanto affermato dalla sentenza n. 247 del 2011 della Corte costituzionale, l’Amministrazione finanziaria abbia fatto un uso
pretestuoso o strumentale della disposizione, al solo fine di fruire, ingiustificatamente, di un più ampio termine (Cass. n. 13483 del 2016).
3.3.Infatti, il c. d. raddoppio dei termini previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, attiene solo alla commisurazione del termine di accertamento ed i termini prolungati sono anch’essi fissati direttamente dalla legge, non integrando quindi ipotesi di “riapertura” o proroga di termini scaduti né di reviviscenza di poteri di accertamento ormai esauriti, in quanto i termini “brevi” e quelli raddoppiati si riferiscono a fattispecie ab origine diverse, che non interferiscono tra loro ed alle quali si connettono diversi, unitari e distinti termini di accertamento (Cass. n.23628 del 2017).
3.4.Il presupposto del raddoppio dei termini per l’accertamento in caso di «violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74» (artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 3, d.P.R. N. 633/1972) è integrato dalla mera sussistenza dell’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000, sicché, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario (Cass., Sez. V, 2 luglio 2020, n. 13481; Cass., Sez. VI, 4 novembre 2019, n. 28311; Cass., Sez. VI, 28 giugno 2019, n. 17586; Cass., Sez. V, 13 settembre 2018, n. 22337). Il che è conforme all’insegnamento del Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, ove osserva che «la lettera della legge impedisce di interpretare le disposizioni denunciate nel senso che il raddoppio dei termini presuppone necessariamente un accertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato quest’ultima interpretazione contrasterebbe anche con il vigente regime del cosiddetto “doppio binario” tra giudizio penale e procedimento e processo tributari» (Corte cost., 25 luglio 2011, n. 247). E’, pertanto, sufficiente ai fini del raddoppio dei termini il riscontro, ex ante, della sussistenza di seri indizi di reato tali da far insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza (Cass., Sez. VI, 14 maggio
2018, n. 11620; Cass. sez. V, n. 15922 del 2021). Questa Corte ha altresì precisato che, in tema di accertamento tributario, per il raddoppio dei termini ex artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, è sufficie nte l’emersione di elementi da cui derivi l’ obbligo di presentazione di denuncia penale e non rilevano i successivi esiti dell’accertamento né il fatto che gli atti impositivi siano fondati su elementi privi di rilevanza penale, salvo che non emerga un uso pretestuoso o strumentale della disposizione, al solo fine di fruire, ingiustificatamente, di un più ampio termine (Sez. 5, Sentenza n. 20409 del 14/07/2023).
3.5. Posto quanto sopra, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il raddoppio dei termini previsto dall’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, non può trovare applicazione anche per l’IRAP, poiché le violazioni RAGIONE_SOCIALE relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (Cass., Sez. V, 13 gennaio 2021, n. 341; Cass., Sez. VI, 20 maggio 2020, n. 6668; Cass., Sez. VI, 9 marzo 2020, n. 6668; Cass., Sez. VI, 24 febbraio 2020, n. 4742; Cass., Sez. VI, 3 maggio 2018, n. 10483; Cass., sez. V, n. 12835 del 2022). Ne lla specie, essendo pacifico l’avvenuto accertamento da parte dell’Ufficio oltre la scadenza dei termini ordinari di decadenza, il giudice si appello non si è attenuto ai suddetti principi nel ritenere applicabile l’istituto del raddoppio del termine alla ripresa Irap per l’anno 2004.
4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973 e 54 del d.P.R. n. 633/1972 e 192 c.p.p., letti alla luce degli artt. 6 CEDU e 111 Cost., per avere la CTR ritenuto legittimi gli avvisi in questione attribuendo il carattere di gravità, precisione e concordanza ad elementi indiziari -quali, nella specie, le dichiarazioni assunte nel procedimento penale, senza controinterrogatorio, da NOME COGNOME, amministratore RAGIONE_SOCIALE due società RAGIONE_SOCIALE, confermate da quelle del collaboratore COGNOME e di NOME COGNOME, segretaria di RAGIONE_SOCIALE -che non potevano assumere una tale valenza in assenza del supporto di prove dirette circa l’assunta sovraffatturazione con retrocessione degli importi pari al 90% (non potendo, a tale fine, rilevare neanche la sentenza penale del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE emessa nei confronti di NOME COGNOME, soggetto terzo rispetto ad RAGIONE_SOCIALE,
comunque, conferma del l’effettiva operatività dell’RAGIONE_SOCIALE).
5.Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciare in ordine alle ragioni a contrario fatte valere dalla contribuente (smentite successive rese dal COGNOME e dal COGNOME, sia in sede privata che pubblica, assenza di indagini finanziarie sui conti di RAGIONE_SOCIALE, risultanze peritali circa la congruità e proporzione degli importi investiti al ritorno di immagine ottenuto e ai ricavi conseguiti nel biennio in questione, prova dell’effettività RAGIONE_SOCIALE sponsorizzazioni, essendo il logo RAGIONE_SOCIALE comparso sulle maglie, cartelloni pubblicitari, volantini come da documentazione prodotta) atte a dimostrare l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE riprese fiscali.
L’accoglimento dei motivi primo e terzo, rend e inutile la trattazione dei motivi quarto e quinto, con assorbimento dei medesimi.
7.In conclusione, vanno accolti i motivi primo e terzo, assorbiti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata e, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, con accoglimento del ricorso originario della contribuente avverso gli atti impositivi.
8.Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q. M.
La Corte accoglie i motivi primo e terzo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente avverso gli atti impositivi; compensa le spese dei gradi di merito; condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il 15 febbraio 2024