Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4683 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4683 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8567/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME.
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.
– controricorrente –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del VENETO n. 1034/2016, depositata in data 29 settembre 2016.
Avv. Acc. IRES-IVA- ALTRO 2006
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA:
RAGIONE_SOCIALE emetteva, nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, dopo regolare contraddittorio, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno d’imposta 2006, con cui contestava: costi non documentati (per € 135.348,00), avendo l’Ufficio rilevato un’incongruenza tra gli accantonamenti effettuati nell’anno 2006 rispetto alle fatture ricevute nell’anno 2007; l’utilizzo di due fatture per operazioni inesistenti (per euro 140.000,00); l’omessa imputazione a reddito di talune fatture, qualificate dall’Ufficio alla stregua di cessioni di contratti preliminari a titolo oneroso (per euro 209.107,00). L’accertamento scaturiva dall’attività istruttoria svolta dall’Ufficio di Verona nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, fallita in data 2 ottobre 2007, dalla quale emergevano plurimi rapporti commerciali di natura immobiliare tra quest’ultima e la RAGIONE_SOCIALE L’Ufficio accertava maggiori IRES (pari ad euro 159.870,00), IRAP (pari ad euro 20.929,00) ed IVA (pari ad euro 74.888,00).
Avverso l’avviso di accertamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la conferma del proprio operato.
La RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 797/2014, rigettava il ricorso della società contribuente.
Contro tale sentenza proponeva appello la società contribuente dinanzi la RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.
La C.t.r. del RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1034/2016, depositata in data 29 settembre 2016, respingeva l’appello della società contribuente.
Avverso tale pronuncia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., e dell’art. 36, secondo comma, nn. 2, 3 e 4 del D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., nella motivazione della sentenza e, in particolare, nell’esposizione del ‘fatto’, non ha richiamato il contenuto della decisione di primo grado, non comprendendosi come essa abbia potuto addivenire alla decisione di respingere l’appello della società senza previa cognizione di quelli che erano stati gli esiti dello scrutinio condotto in primo grado con riferimento ai profili fondamentali della controversia.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. si è limitata a rinviare, con una motivazione meramente apparente ed in maniera generica e apodittica, alle conclusioni cui era pervenuto l’Ufficio, non chiarendo quali sarebbero i motivi di condivisione della sentenza di primo grado, per quali ragioni la documentazione prodotta dalla società contribuente non sarebbe concludente per dimostrare l’infondatezza della pretesa erariale, quale sarebbe l’orientamento della ‘consolidata giurisprudenza’ che confermerebbe la metodologia seguita dall’Ufficio e per quali motivi l’elencazione contenuta nell’accertamento dimostrerebbe la correttezza dell’operato dell’Ufficio.
1.3. Con il primo e il secondo motivo, che per la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, la società ricorrente si duole del fatto che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe omesso di riportare nell’esposizione del ‘fatto’ le motivazioni della sentenza di primo grado e, più in generale, avrebbe reso una motivazione meramente apparente, non idonea a dar conto dell’iter logico -giuridico seguito.
I motivi sono infondati.
1.4. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, dalle norme di cui agli artt. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. dello stesso codice, è desumibile il principio secondo il quale la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione della motivazione in diritto, determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l’individuazione del thema decidendum e RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. 03/01/2022, n. 6758). Questo principio, in forza del generale rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (comprese le sue disposizioni di attuazione), contenuto nell’art. 1, comma secondo, del D. lgs. n. 546/1992, è applicabile anche al rito tributario (Cass. n. 13990 del 2003; Cass. n. 9745 del 2017). Va osservato, inoltre, che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di ‘mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale’, di ‘motivazione apparente’, di ‘manifesta ed irriducibile contraddittorietà’
e di ‘motivazione perplessa od incomprensibile’, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un. 8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022).
1.5. Nella fattispecie in esame, nella sentenza impugnata, con una motivazione sintetica ma esaustiva (e della quale è agevole scorgere l’iter logico -giuridico sottostante), si è dato conto dei punti centrali della controversia, evidenziando la natura RAGIONE_SOCIALE contestazioni mosse dall’Amministrazione Finanziaria e le ragioni a fondamento della propria decisione. In particolare, si fa esplicito riferimento alla ‘prolungata fase procedimentale’, all’emersione di un ‘concreto fumus di penale rilevanza’ che ha imposto la trasmissione degli atti all’Autorità Giudiziaria e ha comportato il ‘ricalcolo dei termini per l’accertamento’; a tacer del fatto che vengono menzionate le specifiche contestazioni relative a costi non documentati, oltre all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e all’omessa contabilizzazione di ricavi. Tali elementi, seppur esposti concisamente, consentono di ricostruire la ratio decidendi e di comprendere che la C.t.r. ha ritenuto legittimo l’operato dell’Ufficio, inclusa l’applicazione del raddoppio dei termini, in virtù della rilevanza penale dei fatti contestati.
1.6. Costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui il raddoppio dei termini di accertamento consegue alla mera sussistenza dell’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen. per uno dei reati previsti dal sistema tributario; come chiarito anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 247/2011, l’unica condizione richiesta è il riscontro di fatti che comportino tale obbligo, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dal suo esito (archiviazione, proscioglimento o condanna) e dal momento in cui l’obbligo stesso sorga.
1.7. Da ultimo, si rileva che la mancata trascrizione integrale RAGIONE_SOCIALE motivazioni della sentenza di primo grado non costituisce, di per sé, vizio di nullità, qualora il giudice d’appello abbia comunque esaminato le censure mosse con l’atto di gravame e abbia esposto, in modo autonomo e comprensibile, le ragioni del proprio convincimento.
Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 43, quarto comma, D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 57, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non si è pronunciata su una questione controversa ed altresì decisiva, essendosi limitata ad affermare la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato, senza alcuna indicazione dei nuovi elementi che avrebbero dovuto sorreggere la reiterazione del potere impositivo e senza alcun esame circa la specifica eccezione di parte sul punto.
2.1. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «In subordine, violazione o falsa applicazione dell’art. 43, quarto comma, D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 57, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha teorizzato la legittimità dell’originario provvedimento impositivo, così contravvenendo alla disciplina dettata in tema di avviso di accertamento integrativo, la quale richiede l’indicazione, a pena di nullità, di quei nuovi elementi che valgono a giustificare un nuovo esercizio del potere impositivo.
Il terzo e quarto motivo, da trattare congiuntamente per l’evidente esistenza di ragioni di connessione, sono infondati.
2.2. La ricorrente, con il terzo motivo, denuncia l’omessa pronuncia, da parte della C.t.r., sulla domanda di annullamento dell’avviso di accertamento e, con il quarto motivo proposto in via subordinata, propone
la medesima doglianza per aver la RAGIONE_SOCIALE ritenuto legittimo l’atto impositivo pur in assenza dei ‘sopravvenuti nuovi elementi’ richiesti per l’emissione di un accertamento integrativo.
L’argomentazione della ricorrente si fonda su un’errata qualificazione giuridica dell’atto impugnato, in quanto le norme invocate disciplinano l’istituto dell’accertamento integrativo, il quale presuppone l’esistenza di un precedente avviso di accertamento valido ed efficace, che l’Ufficio intende, appunto, ‘integrare’ sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
2.3. La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che l’esercizio del potere di autotutela non implica la consumazione del potere impositivo. Rimosso con effetti ex tunc l’atto di accertamento illegittimo, l’Amministrazione finanziaria non solo conserva la potestà impositiva, ma è tenuta ad esercitarla, ove ne sussistano i presupposti. Tale potere incontra i soli limiti dell’avvenuta formazione del giudicato e del decorso del termine decadenziale fissato per l’accertamento (Cass. n. 27706 del 21.09.2022; Cass. n. 9538 del 07.04.2023). L’avviso di accertamento emesso in sostituzione di un altro precedentemente annullato in autotutela costituisce esercizio dell’ordinario potere di accertamento e non è soggetto alla disciplina dell’accertamento integrativo di cui all’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/73; pertanto, la sua emissione non presuppone la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, ma può aver luogo anche sulla base di una diversa e più approfondita valutazione di quelli già in possesso dell’Ufficio.
2.4. Come statuito da questa Corte (Cass. 05/05/2023, n. 11849), l’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui consente modificazioni dell’avviso di accertamento soltanto in caso di sopravvenienza di nuovi elementi di conoscenza da parte dell’Ufficio, non opera con riguardo ad un avviso annullato in sede di autotutela, alla cui rinnovazione l’Amministrazione è legittimata in virtù del potere, che le compete, di
correggere gli errori dei propri provvedimenti nei termini di legge, salvo che l’atto rinnovato non costituisca elusione o violazione dell’eventuale giudicato formatosi sull’atto nullo.
2.4. Nel caso di specie, l’Ufficio, dopo aver annullato in autotutela il primo atto, ha legittimamente emesso un nuovo avviso di accertamento, immune dai vizi del precedente, nel pieno rispetto dei termini decadenziali; invero, l’RAGIONE_SOCIALE ha emesso un primo avviso di accertamento (n. NUMERO_DOCUMENTO), che è stato successivamente annullato in autotutela dalla stessa Amministrazione a causa di un vizio formale, ovvero l’assenza della firma del funzionario competente; l’atto oggi impugnato (n. NUMERO_DOCUMENTO) non è, dunque, un accertamento ‘integrativo’, ma un atto emesso ‘in sostituzione’ di quello precedente, affetto da nullità.
Pertanto, le censure della ricorrente, basate sull’erroneo presupposto della natura integrativa dell’accertamento, sono inconferenti e la C.t.r. non è incorsa nel vizio di omessa pronuncia.
3. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 43, terzo comma, D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 57, terzo comma, D.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., pronunciandosi sull’eccepita decadenza dal potere impositivo per indebito utilizzo del raddoppio dei termini, ha ritenuto detta censura infondata, non avendo pregio, ad avviso del Collegio, il rilievo relativo alla circostanza dell’azione penale che avrebbe portato al raddoppio dei termini, atteso che la questione da attenzionare non è l’avvenuta concretizzazione di un adempimento materiale, ma l’oggettiva sussistenza di un presupposto consistente nella qualificazione giuridica di un fatto.
Il motivo è infondato.
3.1. La ricorrente contesta, in particolare, la violazione e falsa applicazione degli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, nella versione ratione temporis applicabile.
3.2. Senonché, l’avviso di accertamento in esame riguarda l’anno d’imposta 2006 ed è stato notificato nel 2013. Poiché il termine ordinario di accertamento di quattro anni (art. 43, d.P.R. n. 600/1973, vigente ratione temporis ) era già spirato al 31 dicembre 2011, la validità dell’atto dipende inderogabilmente dalla legittimità dell’applicazione del raddoppio dei termini.
Sulla disciplina del rapporto dei termini e la relativa evoluzione giurisprudenziale, ci si è diffusi sub 1.6.
3.3. Di poi, premesso che risulta ex actis che, nel corso dell’attività di controllo, sono emersi elementi tali da configurare un ‘concreto fumus di penale rilevanza’ e che l’Ufficio ha provveduto a inoltrare alla competente Procura della Repubblica una notizia di reato per le ipotesi previste dagli artt. 2 e 4 del D.Lgs. n. 74/2000 e che la ricorrente si è limitata a contestare genericamente la legittimità del raddoppio, senza tuttavia fornire elementi specifici idonei a dimostrare l’assenza di seri indizi di reato o un uso pretestuoso o strumentale della disposizione da parte dell’Amministrazione, ciò che rileva è che le modifiche normative introdotte dal D. Lgs. n. 128/2015 e dalla L. n. 208/2015, che hanno subordinato l’operatività del raddoppio alla trasmissione della denuncia entro i termini ordinari e poi lo hanno soppresso per i periodi d’imposta dal 2016 in poi, non incidono sulla presente fattispecie, in quanto l’avviso di accertamento è stato notificato in data antecedente alla loro entrata in vigore e riguarda un’annualità per la quale continua ad applicarsi la previgente disciplina, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità. Pertanto, la C.t.r. ha correttamente ritenuto applicabile il raddoppio dei termini, con conseguente infondatezza del motivo di ricorso.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese processuali che si liquidano in €5 .600,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026.
La Presidente NOME COGNOME