Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15252 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15252 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME del Foro di Pesaro, che hanno indicato recapito Pec ;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso
la sentenza n. 653, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana il 18.11.2019, e pubblicata il 24.9.2020; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate notificava a Dai Prè Andrea l’avviso di accertamento n. T8R010201141/2015, avente ad oggetto il tributo
OGGETTO: Irpef 2007 -Monitoraggio fiscale -Raddoppio dei termini di accertamento – Sanzioni.
dell’Irpef in relazione all’anno 2007, per non aver ottemperato alla normativa sul monitoraggio fiscale, non compilando il quadro RW della dichiarazione dei redditi, ed aver illegalmente costituito un patrimonio all’estero (€ 101.629,00, San Marino) conseguendo dallo stesso redditi da capitale (€ 1.246,00).
Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia proponendo plurime censure, procedimentali e di merito, e contestando pure l’illegittima applicazione del raddoppio dei termini di accertamento sul preteso fondamento di normativa sopravvenuta. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo doversi escludere dalle somme contestate, che rimanevano ridotte ad Euro 73.120,00, quanto versatogli dal fratello, e disponendo la disapplicazione delle sanzioni.
Avverso la sentenza della CTP spiegava appello il contribuente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, e proponeva appello incidentale l’Amministrazione finanziaria, per la parte nella quale era rimasta soccombente.
La CTR confermava la pronuncia dei giudici di primo grado, anche in relazione alla disapplicazione delle sanzioni, invocando la ricorrenza di ragioni di ‘opportunità’.
il contribuente ha proposto due ricorsi per cassazione avverso la stessa sentenza (CTR Toscana n. 653/2020), inscritti con RGN 8965/2021 e 9864/2021, depositati il 9.4.2021 ed il 13.4.2021, che devono essere riuniti, affidandosi al medesimo, unico, motivo d’impugnazione. Resiste mediante controricorso nel processo riunito R.G.N. 9864/2021, l’Ente impositore, che ha pure introdotto due motivi di ricorso incidentale.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 2, del Dl. n. 78
del 2009, come conv., perché la CTR ha erroneamente ritenuto applicabile il raddoppio dei termini di accertamento, ed anche la nuova presunzione di evasione di cui alla norma citata, ritenuta anch’essa retroattiva.
Mediante il suo primo strumento di impugnazione incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729, cod. civ., per avere il giudice dell’appello fatto errata applicazione delle norme in materia di onere probatorio, ritenendo che dovessero essere esclusi dalla materia imponibile gli indimostrati versamenti che sarebbero stati effettuati dal fratello sul conto corrente straniero del contribuente.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria critica la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997, dell’art. 12 del Dl n. 78 del 2009, dell’art. 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice del gravame ritenuto di poter disapplicare le sanzioni previste dalla legge per le condotte contestate al contribuente, sul fondamento di ragioni di ‘opportunità’.
Con il suo motivo di ricorso il contribuente censura la decisione impugnata, ritenendo che la CTR sia incorsa nella violazione di legge, per aver ritenuto che fosse applicabile nella fattispecie il raddoppio dei termini di accertamento, sebbene prevista da normativa sopravvenuta.
Il contribuente sostiene, inoltre, che l’avviso di accertamento trovi esclusivo fondamento nella presunzione di evasione introdotta dall’art. 12, comma 2, del Dl n. 78 del 2009, che è norma sostanziale sopravvenuta e perciò non retroattiva. Pertanto, anche se alle disposizioni di cui all’art. 12 comma 2 bis e 2 ter dovesse riconoscersi natura procedurale e retroattiva, nondimeno nel caso
di specie il complesso normativo in questione non potrebbe trovare applicazione che a far data dall’anno d’imposta 2010, mentre nel presente giudizio si controverte in ordine all’anno 2007.
4.1. Appare innanzitutto opportuno ricordare, per favorire la chiarezza espositiva, il testo dell’art. 12 del Dl n. 78 del 2009 nelle parti di interesse. La disposizione detta, ai commi secondo e seguenti: ‘ 2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.
2-bis. Per l’accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.
2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 20 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati ‘. Pertanto il comma 2 introduce una nuova presunzione di evasione fiscale al ricorrere degli indicati presupposti, mentre i commi successivi prevedono il raddoppio dei termini di accertamento, anche in relazione alle sanzioni.
4.2. Tanto premesso, questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di chiarire in proposito, condivisibilmente, che ‘la presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale – sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva. Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio “tempus regit actum”, le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l’omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all’estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d’imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all’art. 12, comma 2’, Cass. sez. V, 14.11.2019, n. 29632; non
essendosi mancato di specificare che ‘in tema di sanzioni amministrative pecuniarie di natura tributaria, il termine di decadenza per il potere accertativo che l’art. 5, commi 4 e 5, del d.l. n. 167 del 1990, conv., con modif., nella l. n. 227 del 1990, contempla per l’omissione della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività finanziarie all’estero di cui all’art. 4 dello stesso decreto, deve essere individuato, tra quelli indicati dall’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, non nel termine che fa riferimento al tempo della commissione della violazione, ma in quello maggiore previsto per l’accertamento del tributo dovuto, tenuto conto del raddoppio dei termini introdotto dall’art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., nella l. n. 102 del 2009, applicabile, trattandosi di norma di carattere procedimentale, anche nei periodi d’imposta precedenti a quello della loro entrata in vigore’, Cass. sez. VI -V, 28.11.2018, n. 30742; e si è di recente ribadito che ‘hanno invece natura procedimentale, e non sostanziale, e soggiacciono perciò al principio tempus regit actum , le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l’omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all’estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d’imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 10 luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all’art. 12, comma 2 (da ultimo, Cass., Sez. 5, ordinanza n. 17928 del 23/06/2021, non massimata sul punto; Cass., Sez. 5, sentenza n. 29632 del 14/11/2019, rv. 65591601)’, Cass. sez. V, 12.6.2024, n. 16314.
4.3. Occorre ancora segnalare come questa Corte regolatrice non abbia mancato, condivisibilmente, di specificare che ‘in tema di accertamento tributario, sebbene la presunzione di evasione sancita dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, con riferimento all’omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non sia suscettibile di essere applicata retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore (prevista dal 1 luglio 2009), stante la natura sostanziale e non procedimentale delle presunzioni, l’Ufficio può ricorrere ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione legale (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) “sub specie” di presunzione semplice’, Cass. sez. V, 19.12.2019, n. 33893.
4.3.1. Il ricorso introdotto dal contribuente risulta pertanto infondato con riferimento al raddoppio dei termini di accertamento, che nel caso di specie trova applicazione.
4.4. Tuttavia la CTR ritiene che abbia natura procedimentale, e pertanto retroattiva, pure la disposizione di cui all’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, come conv., che invece ha natura sostanziale e pertanto non è retroattiva. In conseguenza la CTR non ha valutato se in base agli atti di causa risulti accertato sul fondamento di presunzioni semplici, e non della inapplicabile presunzione di cui all’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, come conv., che il contribuente sia incorso nelle violazioni fiscali che gli sono state contestate. In tal senso il ricorso principale introdotto dal contribuente risulta fondato, e deve perciò essere accolto per quanto di ragione.
Mediante il suo primo strumento di impugnazione incidentale, l’Agenzia delle Entrate censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame per aver fatto errata applicazione delle norme in materia di onere probatorio,
ritenendo che dovessero essere esclusi dalla materia imponibile gli indimostrati versamenti effettuati dal fratello sul conto corrente straniero del contribuente. Ricorda la ricorrente incidentale che vi è prova dei versamenti sul conto corrente del Dai Prè di 101.629,00 Euro nel 2007, e dell’omessa dichiarazione di questi redditi nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Tanto premesso la CTR ha ritenuto giustificati gli importi di Euro 23.000,00 ed Euro 5.000,00 che costituirebbero somme non imponibili in quanto versate dal fratello.
5.1. In proposito la CTR scrive che ‘il Collegio condivide pure il riconoscimento della legittimità dei versamenti di 23.000,00 euro e di 5.000,00 euro, in quanto appaiono convincenti le prove fornite sulla provenienza dei medesimi versamenti. Parte contribuente ha infatti dimostrato che gli stessi venono dai conti del fratello’ (sent. CTR, p. 3).
5.2. Oppone l’Amministrazione finanziaria che in relazione alla somma di Euro 23.000,00 vi è dato documentale che attesta del prelievo della somma da parte del fratello e del bonifico effettuato in favore dell’odierno ricorrente (26.9.2007), ma la dazione è spiegata come conseguenza di una divisione patrimoniale, che non risulta in alcun modo provata.
Con riferimento alla somma di Euro 5.500,00, poi, vi è solo la prova del prelevamento della somma da parte del fratello, ma non vi è nessuna prova che la somma sia confluita sul conto di RAGIONE_SOCIALE, e tantomeno della ragione dell’ipotizzato negozio di attribuzione patrimoniale.
5.3. La critica proposta dall’Ente impositore, però, domanda in realtà a questa Corte di legittimità di ripetere il giudizio sul merito del processo, rinnovando la valutazione degli elementi probatori offerti dalle parti, ed il primo motivo di ricorso incidentale si rivela perciò inammissibile.
Mediante il secondo mezzo di impugnazione incidentale l’Amministrazione finanziaria critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice dell’appello per aver ritenuto di poter disapplicare le sanzioni previste dalla legge quale conseguenza delle condotte contestate al contribuente, sul fondamento di ragioni di ‘opportunità’.
6.1. Scrive la CTR in merito che ‘quanto alla disapplicazione delle sanzioni, appare convincente il ragionamento effettuato dai giudici della CTP, circa l’opportunità di non applicarle, vista la particolarità della situazione che ha visto il contribuente (come forse altri) che si è visto prolungare, pur legittimamente, i termini per la conservazione dei documenti, senza esserne inizialmente predisposto’ (sent. CTR, p. 3 s.).
6.2. La decisione assunta dal giudice del gravame non appare condivisibile. Non si rinviene infatti alcuna norma, applicabile al caso di specie, che consenta la disapplicazione delle sanzioni per ragioni di opportunità.
Il secondo motivo di ricorso incidentale deve essere pertanto accolto.
In definitiva deve essere accolto nei limiti di ragione il ricorso principale, e deve essere accolto anche il secondo motivo del ricorso incidentale, dichiarandosi inammissibile il primo. In conseguenza deve essere cassata la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana perché proceda a nuovo giudizio.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
riunisce i ricorsi R.G.N. 8965/2021 ed R.G.N. 9864/2021.
Accoglie, negli indicati limiti di ragione, il ricorso principale proposto da RAGIONE_SOCIALE ed accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale introdotto dall’Agenzia delle Entrate, dichiarato
inammissibile il primo, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana perché proceda a nuovo giudizio, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9.5.2025.