Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22834 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22834 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2485/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
CONTRO
NOME rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in atti, dall’Avv. NOME COGNOME del foro di Genova giusta procura speciale in atti
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria n. 488/2/2023, depositata in data 30.6.2023, non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della C.G.T. di secondo grado della Liguria indicata in epigrafe, con la quale, all’esito del giudizio di rinvio disposto dall’ordinanza di questa Corte n. 30263/2021,
IRPEF termini ex art. 43
Accertamento -raddoppio dei d.p.r. 600/73 -accertamento integrativo.
veniva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della C.T.P. di Genova che aveva accolto il ricorso di NOME avverso l’avviso di accertamento n. TL3012201984/2014, emesso in relazione all’anno di imposta 2005, sulla scorta delle risultanze contenute in un Processo Verbale di Constatazione (P.V.C.) redatto dalla Guardia di Finanza in data 17.12.2013.
2.Riteneva la C.T.R. che ‘ Il principio di diritto fissato dalla Corte di Cassazione, cui si deve uniformare questa Corte, consiste nella valutazione dell’astratta configurabilità di reato, con obbligo di denuncia a norma dell’art. 331 c.p.p., ‘in relazione ai fatti posti a fondamento dell’avviso di accertamento in discussione’, che, ai sensi dell’art. 43 d.P.R. 633/1972, giustifica l’applicazione del raddoppio dei termini. L’indagine demandata al Collegio si risolve nel senso che l’avviso di accertamento, sulla scorta degli accertamenti effettuati nel 2013, e del contraddittorio con la contribuente, determina una presunta evasione per gli importi analiticamente indicati dalla ricorrente e non specificamente contestati dall’Ufficio -inferiori alla soglia penale. Sicché non sussiste il presupposto per il raddoppio dei termini indicato dalla Cassazione. In aggiunta, va sottolineato che l’indagine bancaria, richiamata dall’Ufficio, è fondata sul principio di inversione dell’onere della prova, e l’avviso non contesta alcuna attività fraudolenta idonea a integrare la fattispecie prevista dall’art. 3 d.lgs. 74/2000, tale da imporre all’amministrazione di valutare se ricorra l’obbligo di denuncia. Né, in ragione dell’oggetto dell’avviso d’accertamento, rilevano fatti diversi rispetto a quelli inerenti all’atto impugnato ‘.
3.Aloia Evelina resiste con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale del 21.5.2025.
5.La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia « motivazione apparente. Nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, e violazione degli artt. 132 e 384 comma 2 c.p.c., e art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4. », assumendo che la C.T.R. senza prendere in considerazione le argomentazioni dell’Ufficio, si era limitata ad affermazioni generiche, omettendo fra l’altro di specificare quali fossero gli importi ‘analiticamente indicati dalla ricorrente’ inferiori alla soglia penale. La motivazione si appalesava nel complesso vuota di contenuto sia fattuale che giuridico, lasciando completamente oscure le ragioni del rigetto delle doglianze della parte appellante. Il motivo è infondato.
1.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una “motivazione apparente” allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, ove il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Sez. 1 30 giugno 2020 n. 13248; Sez. 1, 18 giugno
2018 n. 16057; n. 27112 del 2018; n. 22022 del 2017; Sez. 6-5, 7 aprile 2017 n. 9097 e n. 9105; Sez. U 3 novembre 2016 n. 22232; Sez. U 5 agosto 2016 n. 16599; Sez. U 7 aprile 2014, n. 8053 ed ancora Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).
1.2. Ciò posto, nel caso in esame la pronuncia soddisfa il minimo costituzionale, posto che, dalla pur sintetica motivazione, si evince che il ragionamento del giudice di seconde cure è stato nel senso di ritenere rilevante esclusivamente l’atto impositivo oggetto del giudizio, dal quale non emergeva il superamento della soglia penale idonea a integrare la fattispecie prevista dall’art. 3 d.lgs. 74/2000, senza che potessero assumere rilevanza fatti diversi da quelli oggetto dell’accertamento impugnato, con ciò intendendo implicitamente riferirsi alle precedenti attività di controllo, relative al medesimo anno di imposta, che avevano portato all’emissione di un primo avviso di accertamento, non impugnato.
2.Con il secondo motivo, l’Ufficio lamenta « violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. », assumendo che la sentenza emessa dai giudici del rinvio avrebbe, comunque, fatto malgoverno dei principi di diritto enunciati nell’ordinanza n. 30623/2021 a proposito dell’individuazione dei presupposti per l’operatività della disciplina sul raddoppio dei termini per l’esercizio dell’attività accertativa di cui all’art. 43, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ed all’art. 57, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente ratione temporis . Evidenzia, al riguardo, che sin dagli esiti del primo P.V.C. sussistevano i presupposti per configurare in capo ai militari verificatori l’obbligo di denuncia penale per il reato di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 74/2000. L’attività di verifica, inoltre, non si era esaurita con il PVC del 24.09.2009, ma veniva proseguita mediante indagini di carattere finanziario, le cui risultanze venivano illustrate nel P.V.C. integrativo del 17.12.2013, all’interno del
quale, con riferimento al medesimo periodo di imposta 2005, venivano contestati ulteriori ricavi (rispetto a quanto già contestato con il primo PVC) non contabilizzati e non dichiarati per un importo pari ad € 419.601,95. Anche il secondo PVC era stato trasmesso all’Autorità Giudiziaria, la quale avviava il procedimento penale n. 228/14/21, come documentato con la nota della cancelleria della Procura presso il Tribunale di Genova trasmessa all’Ufficio, a mezzo mail, in data 5.08.2016, prodotta in grado di appello sub. 4, e che, per mero tuziorismo difensivo, era stata nuovamente prodotta nel giudizio di rinvio. Peraltro, i militari della Guardia di Finanza erano ben consapevoli dell’operatività del raddoppio dei termini accertativi, posto che a pag. 20 del PVC del 24.09.2009, veniva evidenziato che il Nucleo di Polizia Tributaria aveva avviato nei confronti della signora COGNOME la richiesta di autorizzazione per l’avvio di indagini finanziarie, con espressa ‘ riserva di integrare il presente atto con le risultanze dell’esame della documentazione bancaria come sopra acquisita ‘. Per l’effetto, nel caso di specie il termine di decadenza per l’emissione di avvisi di accertamento relativi al periodo di imposta 2005 veniva a scadere il 31.12.2014 e la notifica dell’avviso di accertamento integrativo n. TL3012201984/2014 oggetto della presente controversia era dunque da ritenersi tempestiva, in quanto occorsa in data 11.12.2014 mediante consegna alla consulente della NOME ed in data 24.12.2014 mediante consegna a mani proprie della stessa contribuente. Risulterebbe, pertanto, chiara la violazione delle norme richiamate, con la conseguente invalidità della pronuncia resa all’esito del giudizio di rinvio, la quale ha ritenuto determinante il mancato superamento della soglia di punibilità in ordine al solo atto impugnato, omettendo di ampliare il proprio oggetto di osservazione all’intera attività di controllo relativa all’anno di imposta 2005.
3. Con il terzo ed ultimo motivo, rubricato « violazione e illegittimità della sentenza, a norma dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 43, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 57, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, nel testo vigente ratione temporis », l’Agenzia sostiene che la decisione impugnata violerebbe le norme riportate in rubrica, che stabiliscono che, fino alla scadenza del termine indicato (ordinario o raddoppiato), gli accertamenti possono essere integrati o modificati mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi specificamente indicati nell’atto integrativo a pena di nullità. Il Giudice del rinvio non aveva dunque tenuto conto della natura di accertamento integrativo dell’atto impositivo oggetto di causa, in quanto emesso in conseguenza di una più ampia attività di controllo che aveva dato luogo, per la stessa annualità, ad un primo P.V.C. e ad un primo avviso di accertamento, nei quali veniva contestata alla contribuente una condotta integrante gli estremi soggettivi e oggettivi del reato di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 74/2000 .
4. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
La prima sentenza di appello, cassata con ordinanza n. 30263/2021, aveva respinto il gravame proposto dall’Agenzia delle entrate, ritenendo inapplicabile il raddoppio dei termini di accertamento ex art. 43 cit., in difetto di prova dell’esistenza di un procedimento penale instaurato nei confronti della contribuente.
Questa Corte ha accolto il ricorso per cassazione, osservando che « come più volte chiarito da questa Corte, il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, consegue, nell’assetto anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 e alla L. 31 dicembre 2015, n. 208, alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p.. Il presupposto di operatività di tale
prolungamento temporale coincide, dunque, con l’astratta sussistenza di un reato perseguibile d’ufficio, che fa sorgere l’obbligo di denuncia in capo al pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 331 citato, senza che assuma rilevanza il suo accertamento in concreto (Cass. Sez. 5, ord. 2/7/2020, n. 13481). Tale ricostruzione trae conferma dai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 247 del 25 luglio 2011, secondo la quale il raddoppio opera in presenza di tale presupposto astratto ed indipendentemente dall’effettiva presentazione della denunzia, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento del reato nel processo (Cass., Sez. 6-5, ord. 28/6/2019, n. 17586; Cass., Sez. 5, 13/9/2018, n. 22337; Cass., Sez. 6-5, ord. 30/5/2016, n. 11171). Ne discende che, in caso di denuncia presentata oltre gli ordinari termini di decadenza o addirittura di accertamento compiuto senza denuncia “il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta “prognosi postuma”) circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l’amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità”, con la precisazione, però, che “il correlativo tema di prova – e, quindi, l’oggetto della valutazione da effettuarsi da parte del giudice tributario -è circoscritto al riscontro dei presupposti dell’obbligo di denuncia penale e non riguarda l’accertamento del reato” (Corte Cost., n. 247 del 2011, punto 5.3.). Alla luce di tali premesse, il contribuente che intenda contestare l’accertamento compiuto oltre il termine ordinario, deve eccepire la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia e non può mettere in discussione la sussistenza del reato, nè sotto il profilo dell’elemento oggettivo, nè sotto quello dell’elemento soggettivo, nè infine dal punto di vista del suo autore (in questi termini Cass. Sez. 5, ord. n. 13481/2020, cit.). Ciò posto la CTR non si è conformata a tali principi, ritenendo
a torto che ai fini della disciplina del raddoppio fosse necessario la prova dell’effettiva instaurazione di un procedimento penale. La sentenza in accoglimento del secondo motivo va cassata e rinviata alla CTR della Liguria per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità .»
5.La C.T.R., nella pronuncia qui impugnata, appare aver travisato il principio di diritto contenuto nell’ordinanza sopra riportata, avendo inteso che l’applicabilità dell’istituto del raddoppio dei termini dovesse essere valutata esclusivamente in relazione al secondo avviso di accertamento, oggetto di impugnazione, senza tener conto della vicenda complessiva, che, con riguardo all’ anno di imposta 2005, aveva visto l’emissione di un primo avviso di accertamento, basato sul P.V.C. del 2009, cui la contribuente aveva prestato acquiescenza, e di un secondo avviso di accertamento integrativo, basato sul P.V.C. del 2013, relativo al medesimo anno di imposta, nonostante l’esistenza di una tale limitazione del tema di indagine non possa invero desumersi dal contenuto dell’ordinanza di questa Corte sopra riportata.
6.Ed invero, la C.T.R, limitando l’indagine ad una parte soltanto della complessiva attività di controllo, che si era appunto articolata in due fasi distinte, ciascuna delle quali aveva dato origine ad un autonomo avviso di accertamento – il secondo scaturito dalle indagini bancarie svolte dalla Guardia di Finanza-, si è posta in contrasto con quanto dispongono l’art. 43, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 e l’art. 57, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, nel testo vigente ratione temporis , secondo cui l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle Entrate entro il termine (ordinario o raddoppiato) previsto a pena di decadenza dall’art. 43 nella sua originaria formulazione.
7.Da ciò consegue che, ove ritenuto operante l’istituto del raddoppio dei termini in relazione ai fatti contestati con il P.V.C. del 2009, secondo i parametri interpretativi fissati da questa Corte nell’ordinanza n. 30263/2021, il medesimo termine raddoppiato dovrà valere anche per il secondo accertamento relativo allo stesso anno di imposta (cfr. Cass. n. 5501/2022), purchè notificato, come in effetti è stato nel caso in esame, entro il 31.12.2014, a prescindere dalla sussistenza o meno di autonomi profili di responsabilità penale, essendosi il termine raddoppiato sostituito una volte per tutte a quello originario.
8. Va pertanto affermato il seguente principio di diritto: in presenza dei presupposti per il raddoppio dei termini ex art. 43 del d.p.r. n. 600/73, nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte con Legge n. 208/2015, l’istituto opera anche in relazione agli eventuali accertamenti integrativi ex art. 43, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 relativi al medesimo anno di imposta, a prescindere dalla sussistenza o meno di autonomi profili di responsabilità penale .
9.Il ricorso va, dunque, accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, tenuto conto dei principi di diritto fissati da questa Corte nell’ordinanza n. 30263/2021 e nella presente ordinanza, nonché alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, affinchè proceda a
nuovo e motivato esame e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.