Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4641 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5   Num. 4641  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , quale erede di COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale stesa in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO del Foro di Varese, ed NOME COGNOME, che hanno indicato recapito EMAIL, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro  tempore ,  rappresentata  e  difesa, ex  lege , dall’RAGIONE_SOCIALE,  e  domiciliata  presso  i  suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la  sentenza  n.  240,  pronunciata  dalla  Commissione  Tributaria Regionale della Lombardia il 6.6.2019, e pubblicata il 29.1.2020;
Oggetto:  Irpef  2007  –  Capitali non dichiarati detenuti all’estero -In Paese dalla fiscalità  privilegiata  –  Art.  12, commi  2,  2 bis e 2 ter ,  Dl 78/2009 – Regime.
ascoltata la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
raccolte le conclusioni del P.M., s.AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, il quale ha confermato la richiesta di pronuncia dell’inammissibilità del ricorso;
ascoltate  le  conclusioni  rassegnate,  per  la  controricorrente, dall’AVV_NOTAIO,  che  ha  domandato  il rigetto del ricorso, nessuno essendo comparso per la ricorrente;
la Corte osserva:
Fatti di causa
La Guardia di Finanza rinveniva presso la succursale italiana della  società  ‘RAGIONE_SOCIALE‘ documentazione extracontabile da cui emergeva la detenzione da parte di clienti italiani, in Paese dalla fiscalità privilegiata (Svizzera), di attività finanziarie non dichiarate, formalmente denominate ‘polizze assicurative’.
Per quanto attiene al presente giudizio, il dante causa COGNOME NOME risultava aver sottoscritto l’11.6.2007 con RAGIONE_SOCIALE, una polizza formalmente indicata come assicurativa e denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘, versando il premio di Euro 2.126.923,00 (ric., p. 3). Il vantaggio conseguito dal contribuente, nella valutazione operata dall’Amministrazione finanziaria, consisteva nell’evitare il versamento dell’euroritenuta (non previsto per i prodotti assicurativi), nel mantenimento dell’anonimato, nella flessibilità della gestione del capitale investito, e comunque nell’evitare di sottoporre i fondi detenuti all’estero a qualsiasi imposizione in Italia (controric., p. 3).
1.1. L’RAGIONE_SOCIALE notificava in conseguenza  al contribuente, il 19.12.2016, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO  con  il  quale  gli  contestava,  in  relazione all’anno  2007,  un  reddito  di  capitale  non  dichiarato  conseguito all’estero, in Paese dalla fiscalità privilegiata, pari ad Euro 81.922,00 da assoggettare ad imposta sostitutiva del 27% ai sensi
dell’art. 18 del Tuir conseguendone la pretesa fiscale, ai fini Irpef, del versamento della somma di Euro 22.119,00 (ric., p. IV), oltre accessori. Era inoltre contestata l’omessa dichiarazione RAGIONE_SOCIALE disponibilità  detenute  all’estero  nel  quadro  RW  della  dichiarazione dei redditi, ed erano applicate le relative sanzioni.
COGNOME NOME, nella qualità di erede di COGNOME NOME, scomparso il 13.6.2016, impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese contestando, per quanto ancora di interesse, la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare la pretesa impositiva. La CTP riteneva infondate le critiche proposte dall’erede del contribuente, e rigettava il suo ricorso.
La COGNOME spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole  conseguita  nel  primo  grado  del  giudizio,  innanzi  alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che rigettava la sua impugnazione.
Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione del giudice  del  gravame,  NOME  COGNOME,  affidandosi  ad  un  motivo  di ricorso. Resiste mediante controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
4.1. La causa era chiamata per la trattazione camerale all’udienza  del  10.5.2022,  innanzi  alla  sottosezione  sesta  della sezione  tributaria  che,  con  ord.  8.6.2022  n.  18515,  riteneva opportuno,  in  considerazione  della  materia  oggetto  del  giudizio, rimettere la trattazione del processo all’udienza pubblica. La causa è stata quindi rifissata per la definizione all’odierna udienza.
4.2. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO,  ed  ha  domandato  dichiararsi  inammissibile  il  ricorso.  La contribuente ha pure depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo  comma,  n.  3,  cod.  proc.  civ.,  la  contribuente  contesta  la
violazione dell’art. 12, comma 2 bis ,  del Dl n. 78 del 2009, come conv. e mod., perché trattasi di norma avente natura sostanziale e non procedimentale, con la conseguenza di non essere retroattiva e di  non  poter  comportare  il  raddoppio  dei  termini  di  accertamento con riferimento al presente giudizio.
Il giudice del gravame dichiara nella sua pronuncia di aderire all’orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui ‘sia il termine di accertamento dei tributi che quello di applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, sono stati raddoppiati dai commi 2bis e 2ter dell’art. 12, del D.L. n. 78/2009, … tali disposizioni hanno natura procedimentale e non sostanziale … alle stesse va riconosciuta valenza retroattiva’ (sent. CTR, p. 1 s.) e, quindi, sono applicabili anche ai periodi d’imposta precedenti al 30.12.2009, data della loro entrata in vigore. Il giudice dell’appello non manca quindi di ricordare che questa interpretazione della Suprema Corte è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Consulta con sent. n. 160 del 2000 e non contrasta neppure con l’art. 7 della ‘Convenzione EDU (v. CEDU, sent. 20402 del 12/04/2007, COGNOME c/Italia; sentenza 22 giugno 2000, Coeme ed altri c. Belgio)’ (sent. CTR, p. 2).
Ricordato che, nel caso di specie, la disponibilità di fondi detenuti in Paese dalla fiscalità privilegiata e non dichiarati è un dato incontestato in questo giudizio, perché non negato dalla stessa ricorrente, occorre preliminarmente evidenziare che quest’ultima, come pure il giudice dell’appello, accomuna nelle sue contestazioni le previsioni di cui al comma 2 dell’art. 12 del Dl. n. 78 del 2009, come conv., e le disposizioni riportate ai commi 2 bis e 2 ter RAGIONE_SOCIALE stesso articolo, mentre occorre distinguere.
Tanto premesso, la decisione adottata dal giudice del gravame appare condivisibile, ma occorre operare qualche precisazione.
3.1.  Appare  innanzitutto  opportuno  ricordare,  per  favorire  la chiarezza espositiva, il testo dell’art. 12 del Dl n. 78 del 2009 nelle
parti di interesse. La disposizione detta, ai commi secondo e seguenti: ‘ 2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto RAGIONE_SOCIALE limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.
2-bis.  Per  l’accertamento  basato  sulla  presunzione  di  cui  al comma 2, i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.
2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati ‘. Pertanto il comma 2 pone la presunzione di evasione fiscale al ricorrere degli indicati presupposti, mentre i commi successivi prevedono il raddoppio dei termini di accertamento, anche in relazione alle sanzioni.
Sembra quindi opportuno evidenziare come questa Corte regolatrice abbia già avuto occasione di statuire, condivisibilmente, che ‘in tema di accertamento tributario, sebbene la presunzione di evasione sancita dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, con riferimento agli investimenti e alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non sia suscettibile di essere applicata retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore (prevista dal 1° luglio 2009), stante la natura sostanziale e non procedimentale RAGIONE_SOCIALE presunzioni, l’Ufficio può ricorrere ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione legale (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) sub specie di presunzione semplice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto provata la pretesa tributaria sulla base del dato emergente dalla c.d. “lista Falciani” che il contribuente fosse intestatario di un conto corrente in un Paese a fiscalità privilegiata)’, Cass. sez. V, 29.11.2019, n. 31243.
4.1. Tanto premesso, questa Corte non ha mancato di specificare, proponendo un orientamento interpretativo ormai consolidato il quale merita di essere confermato, che ‘la presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale – sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva.
Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio “tempus regit actum”, le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, che raddoppiano , rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni per l’omessa denuncia RAGIONE_SOCIALE disponibilità finanziarie detenute all’estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d’imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1° luglio 2009) , quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all’art. 12, comma 2′, Cass. sez. V, 14.11.2019, n. 29632 (evidenza aggiunta. Conf., tra le altre, Cass. sez. VI-V, 28.11.2018, n. 30742).
4.2. In conseguenza la critica proposta dalla ricorrente in ordine alla non retroattività del disposto di cui all’art. 12, comma 2 bis (e 2 ter )  del  Dl  n.  78  del  2009  è  infondata,  e  nel  caso  di  specie operava  il  raddoppio  dei  termini  utili  perché  l’Amministrazione finanziaria procedesse all’accertamento dell’evasione fiscale.
Diversamente, la presunzione di evasione dettata dal comma 2, RAGIONE_SOCIALE stesso art. 12 del Dl n. 79 del 2009 ha natura sostanziale, e non trova quindi applicazione retroattiva. In proposito la ricorrente, integrando in memoria le proprie contestazioni, ha sostenuto che nel caso di specie ‘l’Ufficio non ha accertato che le attività finanziarie estere indagate fossero costituite dal sig. COGNOME mediante redditi sottratti a tassazione, ma ha esclusivamente accertato la violazione degli obblighi dichiarativi relativi al monitoraggio fiscale, ovvero la mancata compilazione del modulo RW … la sentenza impugnata non si fonda però su alcun elemento probatorio per l’accertamento del reddito … il Giudice del
merito non ha in alcun modo accertato e dichiarato la sussistenza di  redditi  presuntivamente  rivendicati  dall’Ufficio,  sulla  base  di elementi probatori’ (memoria ric., p. 2 ss.).
5.1. Premesso che il giudice è chiamato a pronunziare sulle questioni proposte dalla parti, e la ricorrente non ha cura di evidenziare quando abbia proposto la censura da ultimo esposta nei gradi di merito del giudizio, occorre allora ancora ribadire, in proposito, che in questo giudizio la titolarità da parte di COGNOME NOME di fondi non dichiarati e detenuti all’estero, in Paese dalla fiscalità privilegiata, è un dato incontestato, oltre che provato in considerazione del rinvenimento da parte della Guardia di Finanza di documentazione extracontabile e della ‘documentazione bancaria dal 2004 al 2013 (contratto di polizza, estratti conto dal 2006, distinte patrimoniali diversi anni, documentazione VD)’ (controric., p. 5), tutti elementi valutati dall’Ufficio anche in contraddittorio con la ricorrente, come chiarito dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non contestato dalla contribuente.
5.2. In conseguenza, il giudice del gravame non ha espressamente pronunziato sul punto, non essendone stato richiesto, e non essendo pertanto tenuto a farlo.
Del resto la critica proposta dalla ricorrente non appare neppure centrata, basti osservare che, ancora pacificamente, l’avviso di accertamento per cui è causa non ha ad oggetto solo la violazione degli obblighi dichiarativi, ma anche il reddito di capitale non dichiarato conseguito all’estero, in Paese dalla fiscalità privilegiata, pari ad Euro 81.922,00 da assoggettare ad imposta sostitutiva del 27% ai sensi dell’art. 18 del Tuir) conseguendone la pretesa fiscale, ai fini Irpef, del versamento della somma di Euro 22.119,00 (ric., p. IV), oltre accessori.
Il ricorso introdotto da NOME COGNOME risulta quindi infondato e deve essere respinto.
Le spese processuali seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura RAGIONE_SOCIALE questioni affrontate e del valore della causa.
7.1.  Ricorrono i  presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, anche del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso introdotto da COGNOME NOME .
Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore  della  costituita  controricorrente,  e  le  liquida  in  complessivi Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, l’8 febbraio 2024.