Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 902 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 902 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
ATTO DI IRROGAZIONE SANZIONI 2013.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15724/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA n. 7030/28/2016, depositata il 19 dicembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
– Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE, con provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato l’8 febbraio 2013, notificava a COGNOME NOME atto di irrogazione sanzioni per l’omessa dichiarazione -nel quadro RW del modulo unico (per l’anno d’imposta 2002) di investimenti all’estero e per l’omessa dichiarazione nel suddetto modulo RW di trasferimenti su ll’estero .
Tale provvedimento era successivo all’atto di contestazione notificato al ricorrente in data 27 dicembre 2012.
– Proposto ricorso, avverso l’atto di irrogazione sanzioni suindicato , da COGNOME NOME dinanzi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di Milano questa, con sentenza n. 4645/43/2015, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato e compensando le spese.
Proposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 7030/28/2016, pronunciata il 20 maggio 2016 e depositata in segreteria il 19 dicembre 2016, rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado .
– Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo .
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
– La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 29 settembre 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.
Il controricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
– Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. 29 settembre 19 73, n. 600, dell’art. 2 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, dell’art. 1, comma 132, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché degli art.
11 e 15 disp. prel. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Sostiene, in partico lare, l’Ufficio ricorrente che la C.T.R. avrebbe errato nel non avere ritenuto operante, nella specie, il raddoppio dei termini per l’accertamento, previsto dall’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 57, terzo comma, d.P.R. n. 633/1972 (nel testo vigente pro-tempore), per non essere stata presentata la denuncia penale entro i termini ordinari per l’accertamento (così come previsto dalle modifiche introdotte con l’art. 2 del d.lgs. n. 128/2015 e, successivamente, dall’art. 1, com ma 132, della legge n. 208/2015), stante l’applicabilità, nella specie, dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128/2015, che fa salvi, in ogni caso, gli effetti degli avvisi di accertamento e degli atti di irrogazione sanzioni notificati prima della data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 128/2015 (e cioè il 2 settembre 2015).
7. – Il motivo è fondato.
Ed invero, deve rilevarsi, innanzitutto, che, i n base all’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente pro-tempore al momento dell’accertamento (testo introdotto dall’art. 37, comma 24, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), «in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione».
Sul punto, deve rilevarsi che, ai fini del raddoppio dei termini per l’accertamento, previsto dalle disposizioni suindicate, l’unica condizione prevista è quella dell’obbligo della denuncia penale, indipendentemente dall’adempimento di tale obbligo, e quindi indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia,
dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento del reato nel processo, come peraltro chiarito anche da Corte cost. 25 luglio 2011, n. 247 (Cass. 15 dicembre 2021, n. 40132; Cass. 2 luglio 2020, n. 13481; Cass. 28 giugno 2019, n. 17586). A maggior ragione, la lettera della legge impedisce di interpretare le disposizioni denunciate nel senso che il raddoppio dei termini presuppone necessariamente un accertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato.
Nella fattispecie in esame, in ogni caso, dalla sentenza impugnata si evince che la denuncia penale era stata prodotta in giudizio, e presentata alla competente Procura della Repubblica a mezzo racc. a/r inviata il 2 dicembre 2011. Inoltre, l’atto di irrogazione sanzioni è stato noti ficato prima dell’entrata in vigore dell’art. 2 del d.lgs. n. 128/2015, e dell’art. 1, comma 132, della legge n. 208/2015, che hanno previsto la necessità, ai fini del raddoppio dei termini, della presentazione della denuncia penale entro i termini ordinar i per l’accertamento.
Sul punto, questa Corte ha già chiarito che «in tema di accertamento tributario, i termini previsti dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e dall’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, come modificati dall’art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se archiviata o tardiva, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento già notificati, relativi a periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dall’art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni e degli inviti a comparire ex art. 5 d.lgs. n. 218 del 1997 già notificati, dimostrando un favor del legislatore per il raddoppio
dei termini se non incidente su diritti fondamentali del contribuente, quale il diritto di difesa, in ossequio ai principi costituzionali di cui agli artt. 53 e 112 Cost.» (Cass. 19 dicembre 2019, n. 33793; Cass. 14 maggio 2018, n. 11620).
Ne deriva, pertanto, che, nel caso di specie, poiché l’atto di irrogazione sanzioni impugnato è stato notificato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015, ad esso poteva applicarsi il principio del raddoppio dei termini, pur essendo stata la denuncia penale presentata oltre i termini ordinari per l’accertamento.
– Consegue quindi l’accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvedere anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2022.