Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23281 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23281 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26716/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’EMILIA ROMAGNA n. 1127/2016 depositata il 21/04/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa.
La contribuente impugnava un avviso di accertamento finalizzato a recuperare i maggiori importi Ires, Iva e Irap relativamente all’anno 2006. Il recupero poggiava sull’avvenuto riscontro di operazioni oggettivamente inesistenti, che registravano il coinvolgimento di un’altra società denominata RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso della contribuente avverso l’avviso veniva respinto. Non miglior sorte ha assistito il susseguente appello.
La contribuente si affida, dunque, a due motivi di censura. Resiste l’Agenzia con controricorso.
In costanza di giudizio, è stata presentata istanza di sospensione per definizione agevolata, alla quale la società contribuente non ha poi aderito e che ha comunque comportato la sospensione del processo con ordinanza interlocutoria n. 4638 del 2023.
La contribuente ha illustrato il ricorso con memoria.
Ragioni della decisione.
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal D.Lgs. n. 128 del 2015 e dalla L. di stabilità n. 208 del 2015, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto erroneamente applicabile il ‘raddoppio dei termini’ per l’accertamento quale semplice conseguenza del riscontro di fatti comportanti l’obbligo di
denuncia penale, ancorché la denuncia stessa sia stata presentata oltre la scadenza del termine ordinario per l’accertamento fiscale, quando tra l’altro il reato si era prescritto; nel corpo della medesima censura si indugia nel dedurre che l’accertamento fiscale, in violazione, dell’art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dalla L. di stabilità n. 208 del 2015, avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero, nei casi di omessa presentazione di dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, sicché, posto che la scadenza del termine ordinario per la rettifica della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2006, coincideva con il 31 dicembre 2011, la denuncia idonea a far scattare il raddoppio dei termini avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 aprile 2013. Il motivo è infondato.
Va premesso che il raddoppio dei termini, previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificati dall’art. 37 comma 24 d.l. n. 223/2006, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia di reato, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 (Cass. n. 17586 del 2019), e, quindi, la ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale (Cass. n. 33793 del 2019). L’emersione in sede di verifica delle condizioni di ‘denunciabilità’ penale è sufficiente per determinare il raddoppio dei termini, che operano automaticamente in presenza del mero riscontro di quella condizione obiettiva (Corte cost. n. 247 del 2011), cosicché non è richiesta l’effettiva presentazione della denuncia e, comunque, restano irrilevanti gli esiti del procedimento penale (Cass. n. 11171 del 2017; Cass. n. 20043 del 2015), così come non rileva che, successivamente al momento in cui è stata commessa la violazione ed effettuato
l’accertamento, a seguito dell’annullamento di una parte della pretesa tributaria, sia venuta meno la soglia di punibilità e conseguentemente l’obbligo di denuncia penale, salvo che, in linea con quanto affermato dalla sentenza n. 247 del 2011 della Corte costituzionale, l’Amministrazione finanziaria abbia fatto un uso pretestuoso o strumentale della disposizione, al solo fine di fruire, ingiustificatamente, di un più ampio termine (Cass. n. 13483 del 2016). Il raddoppio prescinde dall’esito del relativo procedimento penale e non è condizionato dall’eventuale estinzione del reato per archiviazione della denuncia (Cass. n. 27250 del 2022), né dalla sopravvenuta prescrizione del reato stesso, rilevando solo l’astratta configurabilità di un illecito penale, atteso il regime del “doppio binario” tra giudizio penale e procedimento tributario.
In definitiva, il cd. raddoppio dei termini previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, attiene solo alla commisurazione del termine di accertamento ed i termini prolungati sono anch’essi fissati direttamente dalla legge, non integrando quindi ipotesi di “riapertura” o proroga di termini scaduti né di reviviscenza di poteri di accertamento ormai esauriti, in quanto i termini “brevi” e quelli raddoppiati si riferiscono a fattispecie ab origine diverse, che non interferiscono tra loro ed alle quali si connettono diversi, unitari e distinti termini di accertamento (Cass. n.23628 del 2017). Se la ratio del raddoppio dei termini, di natura essenzialmente procedimentale, è quella di dare all’Ufficio un tempo maggiore per gli accertamenti nei casi più gravi in cui gli elementi emersi presentano rilievo penale, la possibilità che, proprio ad esito di quegli accertamenti e del contraddittorio endoprocedimentale, le iniziali emergenze vengano ridimensionate e l’atto impositivo si fondi su elementi privi di rilievo penale non può certamente implicare, a posteriori, il venir meno dei presupposti del raddoppio dei termini, salvo che non emerga un uso pretestuoso o
strumentale -nella specie, indimostrato -della disposizione, al solo fine di fruire, ingiustificatamente, di un più ampio termine.
Con riferimento all’avviso di accertamento per cui è causa, notificato il 20 maggio 2013, giova anche evidenziare che questa Corte ha anche codivisibilmente chiarito che ‘ In tema di accertamento tributario, i termini previsti dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e dall’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, come modificati dall’art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se archiviata o tardiva, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento già notificati, relativi a periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dall’art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni e degli inviti a comparire ex art. 5 d. lgs. n. 218 del 1997 già notificati, dimostrando un “favor” del legislatore per il raddoppio dei termini se non incidente su diritti fondamentali del contribuente, quale il diritto didifesa, in ossequio ai principi costituzionali di cui agli artt. 53 e 112 Cost. ‘ (Cass. n. 33793 del 2019).
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR tralasciato di considerare l’ascrivibilità all’Amministrazione finanziaria dell’onere di dimostrare l’inesistenza oggettiva delle operazioni.
Il motivo è infondato.
La CTR ha valorizzato criticamente i medesimi elementi presuntivi già posti in evidenza dal giudice di primo grado, richiamando nel
corpo della motivazione la mancanza di ‘ ragguagli circa l’effettivo sostenimento dei costi documentati dalle fatture emesse dal RAGIONE_SOCIALE‘, l” alterazione degli importi imponibili esposti nelle fatture allegate in atti’ . In ragione, della fittizietà delle operazioni presuntivamente accertata, il giudice d’appello si è limitato a constatare la mancata dimostrazione a cura della contribuente -in funzione della detrazione dell’Iva e della deduzione dei costi ai fini delle imposte dirette -dell’effettività delle prestazioni riportate nelle fatture.
In tal modo, la CTR ha svolto accertamento di fatto ad essa riservato e che non si presta a una rivisitazione più appagante in questa sede, non apparendo divaricato -sul piano della distribuzione degli oneri probatori -dai principi nomofilattici espressi da questa Corte. In plurime occasioni, questa Corte ha messo in luce che l’onere della prova relativamente alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, ‘mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia’ (v. da ultimo Cass. n. 9723 del 2024). Già in precedenza questa Corte aveva affermato che ‘ una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi
di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia ‘ (Cass. n. 26628 del 2021; Cass. n. 17619 del 2018).
Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, nei termini esposti in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 31/05/2024.