Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 906 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 906 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRPEF – IRAP – IVA 2005-2006.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18363/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procu ra speciale allegata,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ;
-controricorrente – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA n. 5292/05/2017, depositata il 14 dicembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
– Rilevato che:
1. L’RAGIONE_SOCIALE, in data 13 novembre 2013, emetteva nei confronti del sig. NOME COGNOME: a ) avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale accertava maggiori redditi imponibili per l’anno 2005, e conseguentemente maggiori impost e IRPEF per € 265.378,00, IRAP per € 26.428,00, maggiore addizionale regionale per € 8.735,00, maggiore addizionale comunale per € 1.248,00 ed una maggiore IVA per € 124.367,00, oltre sanzioni ed interessi; b ) avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale accertava maggiori redditi imponibili per l’anno 200 6, e conseguentemente maggiori imposte IRPEF per € 333.505 ,00, IRAP per € 33.166,00, maggiore addizionale regionale per € 10.953 ,00, maggiore addizionale comunale per € 1.564,00 ed una maggior e IVA per € 156.075,00, oltre sanzioni ed interessi
Gli accertamenti nascevano dalle risultanze della c.d. Lista COGNOME, emerse nel corso di indagini di polizia giudiziaria svolte dal RAGIONE_SOCIALE Tributaria dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE nei confronti di diversi soggetti inquisiti per reati di riciclaggio.
Nel corso di tali indagini emergeva che un avvocato/notaio elvetico, tale NOME COGNOME, in concorso con altri soggetti aveva costituito una serie di società e trust molto articolate, al fine di trasferire ingenti somme di denaro all’estero in violazione della normativa italiana.
Nell’àmbito di tali indagini veniva sequestrato il personal computer del suddetto COGNOMECOGNOME contenente un elenco di persone fisiche che avevano intrattenuto rapporti con lui.
Tra tali soggetti vi era anche il sig. NOME COGNOME, nei cui confronti la RAGIONE_SOCIALE inviava un questionario, volto a chiarire i rapporti intercorsi con lo studio COGNOME.
Il contribuente, in riscontro al questionario, comunicava di non avere intrattenuto con lo studio RAGIONE_SOCIALE rapporti a titolo di persona fisica,
mentre, in qualità di amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, aveva intrattenuto rapporti commerciali con due società aventi sede rispettivamente nelle Isole Vergini e negli Stati Uniti.
Sulla base dei dati presenti nell’anagrafe tributaria i l sig. COGNOME risultava il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE; a giudizio dei verificatori, inoltre, il sig. COGNOME risultava titolare di altre due società, e precisamente la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, per le quali vi erano dei contratti di mandato tra lo stesso COGNOME e l’AVV_NOTAIO relativi all’amministrazione RAGIONE_SOCIALE stesse società, e sui conti correnti RAGIONE_SOCIALE quali venivano accreditate ingenti somme di denaro, riconducibili quindi al predetto NOME COGNOME.
L’Ufficio, quindi, recuperava a tassazione tali somme, a fini IRPEF , IRAP ed I.V.A, con gli avvisi di accertamenti suindicati.
-Avverso tali avvisi di accertamento COGNOME NOME proponeva distinti ricorsi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la quale, previa riunione dei suddetti ricorsi, con sentenza n. 8759/43/2015, li rigettava.
– Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 5292/05/2017, pronunciata il 13 novembre 2017 e depositata in segreteria il 14 dicembre 2017, rigettava l’appello, condannando altresì l’COGNOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
– Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE .
La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 29 settembre 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto
2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.
Il ricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
– Si procede alla succinta esposizione dei motivi di ricorso.
6.1. – Con il primo motivo di ricorso COGNOME NOME deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 43, terzo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, il ricorrente che non sussistevano, nella specie, le condizioni per il raddoppio dei termini per l’accertamento, non essendo stato dimostrata l’avvenuta presentazione della denuncia penale alla competente Procura della Repubblica.
6.2. – Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 42 d.P.R. n. 600/1973, 54 d.P.R. n. 633/1972, 16 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in relazione all’art. 360, pr imo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non avere la C.T.R. applicato correttamente le norme sulla ripartizione dell’onere probatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente.
– Procedendo quindi allo scrutinio dei motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue.
7.1. – Il primo motivo è infondato.
In base all’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente ratione temporis al momento dell’accertamento (testo introdotto dall’art. 37, comma 24, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), «in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione».
Nel caso di specie, l’anno d’imposta ai quali si riferiscono gli accertamenti sono il 2005 e 2006, gli accertamenti avrebbero dovuto effettuarsi entro il 31 dicembre 2010 ed il 31 dicembre 2011 (ossia quattro anni ex art. 43, primo comma, d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente pro-tempore ), ovvero entro il 31 dicembre 2014 ed il 31 dicembre 2015, in caso di raddoppio dei termini. Gli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione sono stati notificati il 13 novembre 2013 , ritenendosi applicabile, per l’appunto, il raddoppio dei termini.
Orbene, sostiene il ricorrente che l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto applicare il raddoppio dei termini, non avendo pienamente provato la presentazione della denuncia di reato nei confronti del ricorrente alla Procura della Repubblica di RAGIONE_SOCIALE. Conseguentemente, gli avvisi di accertamento sarebbero stati emessi oltre il termine quadriennale di cui all’art. 43, primo comma, d.P.R. n. 600/1973, e sarebbero quindi illegittimi.
Sul punto, deve tuttavia rilevarsi che, ai fini del raddoppio dei termini per l’accertamento, previsto dalle disposizioni suindicate, l’un ica condizione prevista è quella della sussistenza dell’obbligo della denuncia penale, indipendentemente dall’adempimento di tale obbligo , e quindi indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento del reato nel processo, come peraltro chiarito anche dalla sentenza della Corte cost. 25 luglio 2011, n. 247 (Cass. 15 dicembre 2021, n. 40132; Cass. 2 luglio 2020, n. 13481; Cass. 28 giugno 2019, n. 17586). A maggior ragione, la lettera della legge impedisce di interpretare le disposizioni denunciate
nel senso che il raddoppio dei termini presuppone necessariamente un accertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato.
Nel caso di specie, essendo configurabili il reato di cui all’art. 4 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazione infedele), e all’art. 8 dello stesso d.lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), ricorrevano quindi le condizioni per il raddoppio dei ter mini per l’accertamento. Né, peraltro, era necessaria la prova dell’avvenuta effettuazione della denuncia, in quanto poiché il raddoppio dei termini opera indipendentemente dalla denuncia -era onere della C.T.R. verificare, sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze d ell’avviso di accertamento, se erano configurabili astrattamente dei reati, e quindi se sussisteva l’obbligo di denuncia.
7.2. – Il secondo motivo di ricorso è invece da ritenere inammissibile.
Il ricorrente, infatti, con il motivo in esame contesta esclusivamente l’accertamento in fatto operato dalla C.T.R., e quindi la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove documentali effettuata dall’organo giudicante, con una serie di considerazioni che esulano dal giudizio di legittimità, tendenti a rivalutare il materiale probatorio già valutato in sede di merito, con una valutazione, peraltro, doppiamente conforme, sia in primo che in secondo grado, nel senso della sussistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni fraudolente contestate (dal che deriva anche l’inammissibilità del motivo ex art. 348ter , quinto comma, cod. proc. civ.)
– Consegue il rigetto del ricorso.
– Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quate r, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna COGNOME NOME alla rifusione, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese e competenze del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 15.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quate r, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2022.