Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4128 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4128 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n.26716/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici domicilia in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
CONTRO
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-controricorrente-
ricorrente incidentale- avverso la sentenza n.6858/18/16 della Commissione tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, pronunciata il 25 ottobre 2016, depositata in data 11 novembre 2016 e non notificata.
Tributi.società ristretta base.
Raddoppio termini
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre con tre motivi contro NOME COGNOME, che resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale affidato a tre motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio , in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento per maggiore Irpef relativa all’anno di imposta 20 06.
A fondamento dell’atto impositivo, l’ufficio poneva la partecipazione del contribuente, nella misura del 90 per cento, al capitale sociale della società RAGIONE_SOCIALE, di cui all’epoca era anche rappresentante legale, destinataria a sua volta di altro avviso di accertamento, divenuto definitivo per mancata impugnazione, con il quale era stato accertato un maggior reddito di impresa pari ad euro 583.676,00 determinato induttivamente a causa della mancata produzione della documentazione contabile obbligatoria.
Considerata la ristrettezza della base sociale (l’a ltro socio al 10 per cento era NOME COGNOME), l’amministrazione finanziaria, con l’atto impositivo oggetto del giudizio, aveva ritenuto applicabile nei confronti del contribuente la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili della società, imputandogli un reddito di capitale di euro 210.123,36 euro, considerata la limitazione del 40 per cento del reddito imponibile ai sensi dell’art.47 d.P.R. n. 917/1986.
La Commissione tributaria provinciale di Latina accoglieva il ricorso del contribuente, ritendo che l’accertamento fosse stato notificato oltre i termini di decadenza, non operando il raddoppio dei termini perché il socio non poteva considerarsi penalmente responsabile per gli illeciti societari.
Avverso la decisione di primo grado l’Ufficio ha proposto appello, rilevando che la G.d.F. aveva denunziato NOME COGNOME per l’ipotesi di reato di cui all’art.10 d.lgs. n.74/2000, per l’occultamento e la distruzione RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, ma la RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’appello, ritenendo che l’intervenuta definitività dell’accertamento societario precludesse al socio di contestare i rilievi in esso contenuti. Inoltre, ha ritenuto che, trattandosi di società a base sociale ‘ristrettissima’, fosse giustificata la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio al socio.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 19 febbraio 2026, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di ricorso principale, l’RAGIONE_SOCIALE denunzia la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in violazione degli artt.36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, e 132, n.4, c.p.c., in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 4, c.p.c.
Ad avviso della parte ricorrente, la sentenza impugnata si limita a riportare la sentenza di primo grado che, con affermazione apodittica, dichiara di condividere integralmente.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso principale, l’RAGIONE_SOCIALE denunzia la violazione dell’art.43 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Secondo la ricorrente, la C.t.r. ha erroneamente ritenuto inapplicabile il raddoppio dei termini alla fattispecie in esame, sul rilievo che il contribuente non risulterebbe aver posto in essere condotte penalmente rilevanti.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso principale, l’RAGIONE_SOCIALE denunzia l ‘omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Sostiene la ricorrente di aver allegato numerosi elementi da cui i giudici di merito avrebbero potuto evincere che l’occultamento e la distruzione RAGIONE_SOCIALE scritture contabili relative all’annualità in contestazione fosse imputabile a NOME COGNOME, che era rimasto amministratore di fatto della società, nonostante gli fosse solo formalmente succeduto nel 2008 tale NOME COGNOME.
2.1. Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale sono fondati e vanno accolti, con conseguente assorbimento del terzo.
Come questa Corte ha chiarito, la sentenza d’appello può essere motivata per relationem , purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, RAGIONE_SOCIALE ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità RAGIONE_SOCIALE questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 20883/2019; n. 2397/2021; n. 21443/2022).
Invero, la sentenza impugnata, dopo aver riportato per esteso la motivazione della sentenza di primo grado, non chiarisce in alcun modo i motivi di adesione al ragionamento dei primi giudici, né quali siano i motivi di appello dell’Ufficio e perché debbano ritenersi infondati, limitandosi a riprodurre il testo della sentenza di primo grado e ad affermare di condividerla integralmente.
Inoltre, la C.t.r. perviene alla conferma immotivata della sentenza dei primi giudici, in violazione dell’art. 43 d.P.R. n.600/1973 , che, nel testo vigente ratione temporis , prevedeva che «in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione».
Il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA consegue, nell’assetto anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 e alla l. 31 dicembre 2015, n. 208, alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen.
La dizione legislativa rende chiaro che il raddoppio è legato all’astratta sussistenza di un reato perseguibile d’ufficio, che fa sorgere l’obbligo di denuncia in capo al pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 331 citato, e non dipende dal suo accertamento in concreto.
Come più volte chiarito da questa Corte, anche sulla scorta dei principi enunciati da Corte Cost. n. 247 del 2011, il raddoppio opera in presenza di tale presupposto astratto, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denunzia, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento del reato nel processo (Cass. 28/06/2019, n. 17586; Cass. 13/09/2018, n. 22337; Cass. 30/05/2016, n. 11171)» (v. Cass. n. 9974/2015). Ciò naturalmente non rende di per sé legittimo qualunque accertamento compiuto dall’Amministrazione finanziaria oltre il termine-base fissato dalla legge, dovendo al contrario essere evitato, come chiarito dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 247 del 2011, un uso pretestuoso e strumentale RAGIONE_SOCIALE disposizioni in esame al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento. Per verificare l’uso pretestuoso del raddoppio dei termini «il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta “prognosi postuma”) circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se
l’amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità», con la precisazione però che «il correlativo tema di prova – e, quindi, l’oggetto della valutazione da effettuarsi da parte del giudice tributario -è circoscritto al riscontro dei presupposti dell’obbligo di denuncia penale e non riguarda l’accertamento del reato» (p. 5.3. della sentenza della Corte costituzionale).
L’art. 43 cit. non regola una responsabilità di natura penale, bensì i termini per l’accertamento del reddito a fini fiscali. Non postula, dunque, il previo e completo accertamento di una violazione penale in capo ad ogni soggetto rispetto al quale venga contestato un maggior reddito, bensì si limita a riconnettere alla configurabilità astratta di una fattispecie di reato (collegata all’aumento della capacità contributiva e commessa nel periodo di imposta) la conseguenza del raddoppio dei termini.
Questa Corte è ormai ferma nel ritenere che, in materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, salva la prova contraria a carico del contribuente; pertanto, nel caso di raddoppio dei termini per l’accertamento nei confronti della società, deve necessariamente conseguire il raddoppio dei termini per l’accertamento nei confronti dei soci (cfr. Cass. n. 20043/2015, n.17212/2018, n. 18451/2021, n. 32907/2025).
Nel caso in esame, inoltre, il contribuente, nell’anno oggetto di accertamento (il 2006), era socio di maggioranza (con partecipazione al 90 per cento) della RAGIONE_SOCIALE, società a ristretta base, ed anche suo rappresentante legale. Costituisce circostanza non contestata che l’Ufficio abbia denunciato il contribuente per il reato di cui all’art.10 d.lgs. n.74/2000, ritenendo che potesse essere responsabile dell’occultamento e della distruzione RAGIONE_SOCIALE scritture contabili obbligatorie relative al 2006, che NOME COGNOME,
successivo amministratore della società, ha dichiarato di non aver mai ricevuto. Non si ravvisa, dunque, un uso pretestuoso della disciplina sul raddoppio dei termini.
3.1. Passando all’esame del ricorso incidentale , con il primo motivo il contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.2639 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto l’accertamento dell’amministrazione sarebbe privo degli elementi sintomatici del ruolo di amministratore di fatto a lui attribuito.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.39 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, nonché degli artt. 3 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Secondo il ricorrente, l’accertamento induttivo dell’Ufficio si basava su di una ricostruzione del reddito irragionevole e poco attendibile, fondato sulle risultanze dei questionari inviati ai clienti della società in base al sistema informatico CLI.FO., con applicazione automatica dei dati emergenti dall’anagrafe tributaria.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, il contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.39 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. , poiché l’Ufficio, qualora proceda, come nel caso di specie, rettifica induttiva dei ricavi, deve operare una quantificazione in percentuale dei costi.
4.1. Deve darsi continuità all’indirizzo già affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere
riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass. 23/07/2018, n. 19503, Rv. 650157 -01; 06/06/2023, n . 15893, Rv. 668115 -01; in termini convergenti v. anche Cass. 02/07/2021, n. 18832; 03/02/2020, n. 2334; 12/11/2018, n. 28995, secondo cui, in tema di provvedimenti del giudice, l’assorbimento in senso improprio ─ configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre ─ impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza) (V. Cass. S.U. n. 5992/2025, in motivazione, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 102/2025).
Pertanto il ricorso principale va accolto, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.G.T. di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, dichiarato inammissibile l’incidentale , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T. di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 19 febbraio 2026
La Presidente NOME COGNOME