Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26715 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26715 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/10/2024
Oggetto: c.d. ‘raddoppio’ dei termini per accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 140/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (con domicilio digitale all’indirizzo PEC EMAIL
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (con domicilio digitale all’indirizzo PEC: EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 1564/02/22 depositata in data 11/05/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 13/09/2024 dal RAGIONE_SOCIALEigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
la società RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno di imposta 2006, con il quale si richiedeva il pagamento della somma di € 250.000,00, di cui € 100.000,00 a titolo di IVA ed € 150.000,00 a titolo di sanzioni. Il suddetto avviso aveva ad oggetto l’accertamento di un’indebita detrazione IVA pari ad euro 100.000,00, relativa ad un’operazione di cessione di terreno intervenuta tra la società RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE;
in particolare, l’avviso di accertamento veniva emesso dopo un accesso presso la sede della società, finalizzato ad accertare l’esistenza di un rimborso richiesto nel mese di giugno 2012 dalla società RAGIONE_SOCIALE, relativamente all’IVA 2011, ai sensi dell’art. 30, comma 4 del DPR 633/1972 (minor credito del triennio), per l’importo di €. 150.000,00; al fine di valutare la sussistenza del suddetto credito, l’ufficio controlli dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Crotone, in sede di accesso procedeva, in un primo momento, alla richiesta degli atti relativi all’acquisto del suddetto terreno (NUMERO_DOCUMENTO, serie IT del 17/11/2006) e, successivamente, anche di quelli relativi alla contabilità RAGIONE_SOCIALE annualità d’imposta interessate dalla formazione del credito IVA (dal 2006 al 2014). All’es ito, si constatava l’insussistenza degli elementi costitutivi del diritto al rimborso del credito IVA;
la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio;
la CTR rigettava l’impugnazione; ricorreva a questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE;
il giudizio di cassazione si concludeva con l’accoglimento del ricorso dell’Amministrazione Finanziaria, a seguito del quale la pronuncia gravata era cassata con rinvio;
RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE. AVV_NOTAIO COGNOME – 2
la società contribuente riassumeva il giudizio; la CTR della Calabria accoglieva l’appello dell’Ufficio;
ricorre ora a questa Corte la contribuente con atto affidato a un solo motivo;
resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
RAGIONE_SOCIALEiderato che:
-l’unica doglianza proposta in ricorso per cassazione si incentra sulla violazione dell’art. 360, n.ro 3 c.p.c. con riferimento all’art. 57, comma 3, d.P.R. 633 del 1972 ratione temporis vigente; ritiene parte ricorrente che sul c.d. ‘raddoppio dei termini’ per l’accertamento il giudice del rinvio non abbia applicato principi e norme che dovevano trovare seguito;
il motivo è infondato;
invero, per giurisprudenza costante di questa Corte, peraltro anche puntualmente richiamata nella pronuncia qui contestata, (tra moltissime, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 13481 del 02/07/2020) in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili ratione temporis , presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247 del 2011, sicché, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario;
RAGIONE_SOCIALE. Est. NOME COGNOME – 3 – risulta quindi sufficiente, ai fini che qui interessano, la ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale (Cass. n. 33793 del 2019). L’emersione in sede di verifica RAGIONE_SOCIALE condizioni di ‘denunciabilità’ penale è allora idonea a
determinare il raddoppio dei termini, che operano automaticamente in presenza del mero riscontro di quella condizione obiettiva (Corte cost. n. 247 del 2011), cosicché non è richiesta l’effettiva presentazione della denuncia e, comunque, restano irrilevanti gli esiti del procedimento penale (Cass. n. 11171 del 2017);
-pertanto, poiché nella fattispecie ‘…l’operazione di cessione in contestazione, anche in assenza di elementi di segno contrario forniti dalla società interessata, debba considerarsi connotata da una falsa rappresentazione della realtà e finalizzata alla creazione di un credito iva, in realtà inesistente’, vi erano allora idonei presupposti per ritenere, secondo i principi sopra ricordanti e compiutamente ricordati dal giudice del merito; correttamente quindi la sentenza qui impugnata ha ritenuto operante il ‘raddoppio’ di cui si è detto;
dal momento che l’atto qui impugnato è stato notificato il 16 giugno 2015, queste considerazioni non sono scalfite dalle modifiche normative successivamente intervenute e, segnatamente, dai due regimi transitori introdotti rispettivamente dal 3° comma dell’art. 2 del d. Lgs. n. 128 del 2015 e dalla L. n. 208 del 15;
RAGIONE_SOCIALE. Est. NOME AVV_NOTAIO – 4 – in base alle precisazioni di questa Corte (si veda Cass. n. 26036/16 e Cass. n. 9670/17 che riprendono Cass. n. 16728/16), invero: a) il regime transitorio introdotto dal comma 3° dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015 (in vigore dal 2 settembre 2015) non è abrogato dal successivo regime transitorio previsto dal comma 132° dell’art. 1 L. n. 208 del 2015 (in vigore dal 10 gennaio 2016); b) il primo regime transitorio (d. Lgs. n. 128 del 2015) stabilisce che i commi 1° e 2° dell’art. 2 del d. Lgs. n. 128 del 2015 non si applicano né in relazione agli avvisi di accertamento, ai provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie ed agli altri atti impugnabili con i quali l’RAGIONE_SOCIALE fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data del 2 settembre 2015, né in relazione agli inviti a comparire di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 218 del 1997, notificati alla data del 2 settembre 2015, né in relazione
ai processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’art. 24 della legge n. 4 del 1929, dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro il 2 settembre 2015, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015; c) il secondo regime transitorio (L. n. 208 del 2015) disciplina diversamente il regime ordinario del raddoppio dei termini di accertamento previsto dai commi 1° e 2° dell’art. 2 del d. Lgs. n. 128 del 2015, disponendo che i commi 130° e 131° dell’art. 1 L. n. 208 del 2015 non si applicano agli avvisi relativi ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016 e introducendo per tali periodi d’imposta anteriori una specifica normativa transitoria per le sole ipotesi in cui a detti periodi non sia applicabile il precedente regime transitorio dettato dal d.lgs. n. 128 del 2015.
per le sopra esposte ragioni, il ricorso va quindi rigettato;
le spese di lite sono regolate dalla soccombenza;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 5.800,00 oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 13 settembre 2024.