Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 600 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 600 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
Avviso di accertamento – Irpef ed IVA – Notifica nulla o inesistente -Differenze -Raddoppio dei termini – Art. 43 d.P.R. n. 600/1973.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5111/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
COGNOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 572/2/2021, depositata in data 13 luglio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
1. NOME COGNOME già titolare dell’impresa individuale esercente attività di lavori di costruzioni di edifici e di ingegneria civile, impugnava l’ avviso di accertamento n. TL3012705332-2011, per l’anno di imposta 2005, con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione i redditi derivanti da due atti posti in essere in data successiva alla cessazione dell’attività: a) la cessione di due porzioni di fabbricato ( che l’impresa aveva in corso di costruzione, su terreni strumentali all’attività, al momento de lla cessazione dell’attività) ; b) la concessione in comodato di un opificio industriale (bene strumentale all’esercizio dell’attività d’impresa) . Stante la mancata dichiarazione dei detti redditi – nei quadri RA e RB, quali beni personali – negli anni intercorrenti, rispettivamente, tra la data di acquisto dei terreni e la cessione dei fabbricati costruiti su essi e tra la data della cessazione dell’attività di impresa e la stipula del comodato, l’Ufficio invitava, invano, il contribuente al contraddittorio ed al deposito di documentazione.
L’Agenzia, quindi, considerava i trasferimenti degli immobili, ai fini IVA ex art. 2, comma 2, n. 5 d.P.R. n. 633/1972, quali cessioni di beni e, quindi, imponibili ed assoggettabili all’aliquota del 20%, e, ai fini IRPEF, quali ricavi di impresa, ex artt. 57 e 85 t.u.i.r.; considerava, poi, il trasferimento dell’opificio industriale alla sfera privata del contribuente quale plusvalenza tassabile ex art. 58, comma 3, d.P.R. cit..
L’avviso di accertamento veniva notificato oltre i termini di decadenza previsti dall’art. 43 d.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 57 d.P.R. n. 633/1972, poiché nella specie venivano ravvisati gli estremi del reato di omessa indicazione, nella dichiarazione, di elementi attivi per un ammontare superiore al 10% di quelli dichiarati, reato per il quale (art. 4 d.lgs. n. 74/2000) il contribuente veniva imputato innanzi al Tribunale di Genova.
Fallito anche il procedimento di accertamento per adesione il contribuente impugnava l’atto innanzi alla CTP di Genova sollevando censure in rito (vizi di notifica dell’atto, decadenza del potere
accertativo) e nel merito (mancanza dei presupposti dell’accertamento, condono tombale, contestazione della quantificazione delle sanzioni).
Nelle more il contribuente proponeva innanzi al Tribunale di Genova querela di falso in via incidentale avverso la relata di notifica dell’avviso di accertamento, eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., della quale l’Ufficio aveva dichiarato di vo lersi avvalere.
Il giudizio tributario veniva, quindi, sospeso ex art. 295 cod. proc. civ.; il Tribunale di Genova, con sentenza n. 533/2018, accertava la falsità della relata di notifica apposta sull’avviso di ricevimento.
Riassunto il giudizio, la CTP di Genova accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo inesistente, alla luce del decisum del Tribunale di Genova sulla querela di falso, la notifica dell’avviso di accertamento.
Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Liguria confermava la sentenza gravata, evidenziando che l’eventuale sanatoria del vizio di notifica dell’avviso di accertamento (per effetto della proposizione dell’impugnativa) aveva comunque efficacia ex nunc ; l’istanza di accertamento con adesione ed il ricorso erano stati rispettivamente depositato e proposto in data successiva alla decadenza del termine di rettifica della dichiarazione.
Avverso la decisione della CTR ligure ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio , affidandosi ad un unico motivo. Il contribuente ha resistito con controricorso e spiegato ricorso incidentale affidato a due motivi.
Il ricorso è stato, quindi, fissato per l ‘udienza camerale del 14/11/2024.
Il contribuente ha depositato memoria in data 31 ottobre 2024.
Considerato che:
Con l’unico strumento dell’ impugnazione principale l’Ufficio deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R.
600/73 e dell’art. 57, comma 3 del d.P.R. 633/1972, nella versione vigente ratione temporis , nonché dell’art. 37, c. 24, del D.L. n. 241/1997 conv. nella L. 248/2006, in relazione all’art. 360, n. 3) c.p.c.». In punto di fatto premette che costituiscono circostanze pacifiche: a) al contribuente era stata contestata un’evasione fiscale per non aver indicato elementi attivi per un ammontare superiore al 10% di quelli dichiarati; sussistevano, quindi, gli estremi per l’obbligo di denuncia ex art. 331 cod. proc . pen., e, nella specie, per effetto della denuncia iniziava un procedimento penale presso il Tribunale di Genova; b) l’avviso di accertamento veniva notificato il 7/11/2011 ex art. 140 cod. proc. civ.; c) il contribuente proponeva tempestiva istanza di accertamento per adesione e, una volta fallito il relativo procedimento, impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla CTP. Rileva, poi, il Tribunale civile di Genova aveva dichiarato la falsità della relata di notifica del detto avviso nella parte in cui il messo notificatore aveva attestato di aver affisso l’avviso di deposito alla porta dell’abitazione (circostanza impossibile senza la collaborazione di chi vi abita, stante l’esistenza, prima della porta, di due cancelli). Detta notificazione, quindi, deve considerarsi nulla (per violazione dell’art. 140 cod. proc. civ.), non già inesistente. Correttamente, pertanto, la CTR avrebbe affermato che il vizio di nullità della notifica era stato sanato per aver raggiunto comunque il suo scopo, avendo il destinatario proposto tempestivo ricorso giurisdizionale avverso l’atto.
Lamenta, poi, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, nessuna decadenza dal potere impositivo si sarebbe verificata, poiché, pur operando la sanatoria con effetti ex nunc , i termini di cui agli artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 ed art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 (nella formulazione vigente ratione temporis ) nella specie erano raddoppiati.
1.1. Il motivo è ammissibile, subito superando l ‘avversa eccezione sollevata dal ricorrente incidentale sulla base della mancata contestazione, da parte dell’Ufficio, della decisione della
CTR circa la ritenuta inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento. Il contribuente sostiene che a fronte di due differenti rationes decidendi (l’una basata sulla decadenza dal potere impositivo, l’altra sulla inesistenza della notificazione dell’avviso) l’Ufficio avrebbe contestato solo la prima.
Orbene, osserva la Corte che nella specie l’Ufficio ha contestato ambedue le rationes decidendi , espressamente deducendo che nella specie la notifica dell’avviso di accertamento doveva considerarsi nulla e non inesistente, anche alla luce della sentenza a Sezioni Unite di questa Corte n. 14916/2016, che il vizio, pertanto, era stato sanato per effetto del tempestivo ricorso giurisdizionale, ed instando nell’applicabilità, nella specie, del cd. raddoppio dei termini.
1.2. Il motivo è, poi, fondato.
1.3. In relazione al vizio affliggente la notifica dell’avviso di accertamento de quo , compiuta ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. questa Corte osserva, in via preliminare, che la falsità accertata in sede civile dal Tribunale di Genova ha riguardato l’asserita esecuzione dell’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazion e di INDIRIZZO in Genova (adempimento previsto dal citato articolo ai fini del perfezionamento della notifica); la falsità è stata acclarata dal Tribunale ligure sulla scorta dell’esame di foto rappresentative dello stato dei luoghi e delle dichiarazioni dei testi. Ora, detta falsità non rende la notifica inesistente, bensì nulla, essendo comunque stata eseguita presso l’indirizzo di residenza del destinatario; la notifica non si perfezionava solo perché è mancata l’esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dall’art. 140 cod. proc. civ. o, recte , in quanto uno di essi (l’affissione alla porta dell’abitazione dell’avviso di deposito) è stato ritenuto non eseguito.
I confini tra inesistenza e nullità della notifica sono, invero, stati tracciati dalla giurisprudenza di questa Corte nei seguenti termini: l’inesistenza va limitata ai casi più evidenti di mancanza materiale dell’atto o di mancanza di un elemento essenziale di esso, quando cioè venga posta in essere un’attività priva degli elementi
costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione (Cass. 04/10/2022, n. 27960). Ricorre, invece, la nullità in tutti gli altri casi di difformità dal modello legale, ad esempio quando il vizio sia relativo al luogo di notific azione dell’atto (anche qualora esso si rilevi privo di qualsiasi collegamento col destinatario); per tali motivi nella sentenza a Sezioni Unite di questa Corte 20 luglio 2016, n. 14916, è stata ritenuta nulla la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso il procuratore domiciliatario del primo grado, e non al diverso domiciliatario per il secondo grado.
Nella specie il vizio di nullità della notifica deve ritenersi sanato per effetto della proposizione di tempestiva impugnazione avverso l’avviso ; la notifica, nonostante il detto vizio, ha, invero, raggiunto lo scopo di far pervenire l’atto nella sfera di conoscenza del destinatario.
1.4. Con riferimento, invece, al cd. raddoppio dei termini deve premettersi che i n base all’art. 37, comma 24, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato il terzo comma dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, in caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, gli ordinari termini di decadenza per l’accertamento , previsti nei commi primo e secondo, sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. In via parallela, ai fini IVA, per effetto della novella prevista dal comma 25 del citato d.l. n. 223/2006, è stato inserito il medesimo capoverso, all’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972, dopo il secondo comma.
Come già affermato da questa Corte «in tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, nella versione applicabile ‘ratione temporis’, sono raddoppiati in p resenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza», come peraltro stabilito dalla Corte
costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011, n. 247, «senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31.12.2016 e già notificati, incidano le modifiche introdotte dall’art. 1, commi d a 130 a 132, della l. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati» (Cass. nn. 16728/2016 e 26037/2016).
Nelle citate pronunce questa Corte ha precisato che «non di raddoppio dei termini in senso proprio si tratta, bensì di un nuovo termine di decadenza», applicabile in ipotesi di sussistenza di seri indizi di reità, che costituisce un dato obiettivo non lasciato alla discrezionalità del funzionario dell’ufficio tributario, ma che deve essere accertato dal giudice.
Tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dalla intervenuta archiviazione della denuncia, non rilevando «né l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m., ai sensi dell’art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e giudizio tributario (in termini, Cass. 15 maggio 2015, n. 9974)» (Cass. n. 16728/2016 cit.; a ben vedere, sul cd. doppio binario tra giudizio penale e giudizio tributario si tornerà infra , dovendo analizzarsi gli effetti, anche sul presente giudizio, del l’introduzione dell’art. 21bis d.lgs. 74/2000 ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. m) del d.lgs. n. 87/2024).
1.5. È, quindi, estraneo al perimetro del presente giudizio lo ius superveniens , consistente nelle modifiche introdotte, dapprima, dall’art. 2, primo e secondo comma, del d.lgs. 3 agosto 2015, n. 128, che ha limitato il raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penali solo ai casi in cui la denuncia è effettivamente presentata e trasmessa all’autorità giudiziaria entro il termine ordinario di
decadenza dal potere di accertamento, e, in seguito, dal l’art. 1, commi da 130 a 132, delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, che hanno, tra le altre disposizioni, eliminato la fattispecie del raddoppio dei termini ordinari.
La prima modifica, infatti, in virtù dell’apposita norma di salvaguardia prevista dall’art. 2, d.lgs. n. 128/2015, non si applica alle violazioni punibili constatate in processi verbali dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro il 2 settembre 2015, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva siano notificati entro il 31 dicembre 2015. Nella specie la notifica dell’avviso di accertamento, relativa all’anno 2005, è intervenuta in data 7 novembre 2011, ben prima, quindi, della data del 31 dicembre 2015.
Quanto alla seconda modifica, poi, il regime transitorio previsto dalla legge n. 208 del 2015, per i periodi di imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016 -secondo cui il raddoppio dei termini di accertamento, quali stabiliti dal secondo periodo del comma 132, opera, nel caso delle indicate violazioni penali, solo a condizione che la denuncia penale sia presentata o trasmessa dall’Amministrazione finanziaria entro il termine stabilito nel primo periodo del medesimo comma 132 -riguarda solo le fattispecie non regolate dal precedente regime transitorio, cioè i casi in cui non sia stato notificato un atto impositivo (o di irrogazione di sanzioni) entro il 2 settembre 2015, in quanto, ai sensi dell’art. 3, secondo comma, del d.lgs. n. 128 del 2015, sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle Entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore di tale decreto ( ex multis , Cass. n. 26037/2016 cit.).
1.6. Ciò premesso, secondo la disciplina applicabile alla presente fattispecie, il raddoppio dei termini deriva, pertanto, dal mero riscontro di fatti comportanti ‘l’obbligo di denuncia penale ai
sensi dell’art. 331 c.p.p.’, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento penale del reato, restando irrilevante, in particolare, che l’azione penale non sia perseguita o sia intervenuta una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna (Cass. 30/05/2016, n. 11171; Cass. 09/08/2022, n. 24576).
La Corte costituzionale (sent. n. 247/2011 cit.) ha, infatti, affermato che l’unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento, sicché «il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta «prognosi postuma») circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l’Amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità o abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento».
1.6. Si è, poi, precisato che il raddoppio dei termini previsto dalla norma in commento non può trovare applicazione per l’IRAP, poiché le relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (Cass. 03/05/2018, n. 10483), e, dipendendo indissolubilmente dal fatto che il comportamento tenuto costituisca fatto penalmente rilevante nel senso sopra definito, non può operare che in relazione all’accertamento a carico del contribuente ed al suo titolo di responsabilità principale, senza estendersi automaticamente al coobbligato solidale, destinatario di un autonomo atto di iscrizione a ruolo (Cass. 02/08/2024, n. 21870).
1.7. Nella specie, la CTR, pur avendo ritenuto sanato per raggiungimento dello scopo il vizio di notifica dell’avviso di accertamento, ha affermato l’intervenuta decadenza dell’Ufficio
dall’esercizio del potere impositivo, senza considerare che nella specie doveva farsi applicazione del cd. raddoppio dei termini in considerazione della indubitabile ricorrenza dei relativi presupposti, ovvero il riscontro di fatti comportanti ‘l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p.’ (precisamente, l’omessa indicazione, nella dichiarazione, di elementi attivi per un ammontare superiore al 10% di quelli dichiarati, reato previsto e punito dall’art. 4 d.lgs. n. 74/2000)). Pertanto, alla data (7 novembre 2011) della notifica dell’avviso di accertamento (da ritenersi nulla in virtù del raggiungimento dello scopo, come ritenuto anche dalla CTR), il termine (raddoppiato) per l’accertamento non era ancora elasso: l’anno di imposta, infatti, è il 2005, il termine ordinario scadeva il 31 dicembre 2010, quello raddoppiato (applicabile nella fattispecie) il 31 dicembre 2014.
L’accoglimento de l ricorso principale porta a ritenere assorbiti i due motivi del gravame incidentale, con i quali il contribuente si doleva, da un lato, dell’omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo alla compensazione delle spese del primo grado disposta dalla CTP e, dall’altro, della statuita compensazione delle spese del secondo grado da parte della CTR.
In base alle considerazioni svolte la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta, anche verificando l’eventuale applicabilità della normativa sopravvenuta (d.lgs. n. 87/2024) in materia di efficacia di giudicato delle sentenze irrevocabili di assoluzione nel processo tributario (nella specie il contribuente cita, a pagina 7 del controricorso, ed allega la sentenza del Tribunale penale di Genova di assoluzione dal reato di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 74/2000), ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Accoglie il ricorso principale, dichiarata assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio in relazione alla censura accolta, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre