Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22428 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22428 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
Oggetto: Tributi
Ires Irap e Iva 2005-2006 –
Operazioni oggettivamente
inesistenti- Raddoppio del
termine.
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 4214 del ruolo AVV_NOTAIO dell’anno 2017, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE – società cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese- in persona del già liquidatore NOME COGNOME nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, personalmente nella qualità di (ex) soci, rappresentati e difesi, giusta procure speciali in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) del difensore: EMAIL;
-controricorrenti – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5679/30/2016, depositata in data 4 novembre 2016;
Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
-l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE – società cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 27.9.2013 in persona del già liquidatore NOME COGNOME, nonché da NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di (ex) soci, avverso la sentenza n. 88/07/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi proposti dalla suddetta società in RAGIONE_SOCIALE, avverso gli avvisi di accertamento con
i quali l’Ufficio, previo p.v.c. dell’11.01.2013 della G.d.f. di Manerbio, per gli anni 2005-2006, aveva ripreso a tassazione nei confronti di quest’ultima, esercente all’epoca attività di commercio di apparecchi elettronici, costi indebitamente dedotti ai fini Ires, Irap e detratti ai fini Iva -irrogando anche le relative sanzioni -in relazione a fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE afferenti ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti di acquisto di macchinari da cedere a società leasing, risultati o direttamente ceduti dai primi fornitori agli utilizzatori finali ovvero da anni già in possesso RAGIONE_SOCIALE apparenti società utilizzatrici;
-in punto di diritto, la CTR, per quanto di interesse, ha annullato gli avvisi in questione stante l’accertata decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento per inapplicabilità del c.d. raddoppio dei termini in quanto: 1) l’Ufficio non aveva al legato agli atti alcuna denuncia penale per reati di cui al d.lgs. n. 74/2000 ma soltanto una semplice ‘annotazione di polizia giudiziaria’; 2) per effetto della novella di cui all’art. 1, commi 130 -132 della legge n. 208 del 2015 (c.d. legge di stabilità per il 2016), dovendo ritenersi implicitamente abrogato l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128/2015, l’Ufficio, per avvalersi del raddoppio dei termini, avrebbe dovuto presentare la denuncia penale entro la scadenza del termine ordinario di accertamento (ovvero entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione); 3) premesso che, come precisato da Cass. n. 16728/2016, ai fini del c.d. raddoppio dei termini, il giudice tributario era tenuto a verificare la sus sistenza di ‘ seri indizi di reato ‘ utili a determinare l’insorgenza dell’obbligo di presentazione della denuncia senza estendere l’esame all’accertamento del reato, nella specie, considerato che, ai sensi dell’art. 192 c.p.p., ‘ l’esistenza di un fatto non poteva essere desunta da indizi a meno che questi non gravi,
precisi e concordanti ‘ , negli indizi desumibili dalla vicenda in esame difettavano i necessari requisiti della precisione e della concordanza;
–RAGIONE_SOCIALE – società cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese – in persona del già liquidatore NOME COGNOME nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, personalmente nella qualità di (ex) soci, resistono con controricorso;
CONSIDERATO CHE
1. Quanto alla legittimazione passiva dell’ex liquidatore della società contribuente cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 27.9.2013 (come da visura camerale allegata al controricorso) va ricordato che in base al consolidato orientamento di questa Corte “nel processo tributario, l’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all ‘ ente non si estinguono – venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono (nei limiti di quanto riscosso a seguito della RAGIONE_SOCIALE o illimitatamente) a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti “pendente societate”; ne discende che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all ‘ ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovvero a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale, dovendo invece escludersi la legittimazione “ad causam” del liquidatore della società estinta (nella specie destinatario di cartella di pagamento quale coobbligato ai sensi dell’art. 2495, comma 2) il quale può essere destinatario di un’autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale (da ultimo, Cass. sez. 6-5, n. 26299 del
2022; Cass., Sez. 5, Ord. n. 16362 del 30/07/2020; Cass., sez. 5, n. 3087 del 2022).
2. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 15 disp. prel. c.c., 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/73, 57, comma 3, del d.P.R. n. 633/72, entrambi nel testo vigente ante lege n. 208/2015, art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, 1, comma 132 della legge n. 208/2015, per avere la CTR ritenuto decaduto l’Ufficio dal potere di accertamento per asserita inapplicabilità del c.d. raddoppio dei termini stante la novella legislativa di cui ai commi 130132 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 e l’implicita abrogazione dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128/2015, sebbene: 1) la novella degli artt. 43 del D.P.R. n. 600/73 e 57 del d.P.R. n. 633/72, in forza dell’art. 1, c ommi 130132 della legge n. 208/2015, non fosse applicabile retroattivamente, ma solo agli avvisi di accertamento notificati a partire dall’1.1.2016 (prevedendo per gli avvisi di accertamento notificati a partire dall’1.1.2016, relativi all’anno di imposta in corso al 31.12.2016 e successivi, l’esclusione dell’applicazione dei termini raddoppiati mentre per gli avvisi notificati a partire dall’1.1.2016, relativi ad anni di imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2016, l’applicazione del raddoppio del termine condizionato alla presentazione effettiva della denuncia penale entro l’innovato termine ordinario di accertamento); 2) la nuova normativa non avesse abrogato, neppure implicitamente, l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128/2015 per cui per gli avvisi di accertamento – come nella specie notificati il 18.3.2013, anteriormente all’entrata in vigore di tale decreto (ovvero anteriormente al 2.9.2015) -rimaneva in vigore il regime preesistente e cioè il raddoppio del termine non era condizionato né alla presentazione effettiva della denuncia penale né tantomeno ad uno specifico momento di presentazione della stessa.
3. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR, con una motivazione apparente, affermato apoditticamente l’inesis tenza di indizi precisi e concordanti di reati di cui al d.lgs. n. 74/2000, a fronte di plurimi indizi emersi nel p.v.c. circa l’inesistenza oggettiva RAGIONE_SOCIALE contestate fatturazioni nell’ambito di un meccanismo evasivo posto in essere attraverso l’utilizzo di società finanziarie di leasing (esistenza di fatture diverse aventi ad oggetto gli stessi macchinari; accordo tra le società coinvolte in base al quale i beni venivano ceduti cartolarmente alla contribuente che, a sua volta, li cedeva fittiziamente a società di leasing laddove gli stessi beni erano già stati ceduti dai primi fornitori all’utilizzatore finale ovvero erano già da anni in possesso RAGIONE_SOCIALE apparenti utilizzatrici; mancato ricarico, ad opera della contribuente, nelle cessioni dei beni alle società di leasing rispetto al prezzo pagato per gli acquisti dai fornitori ‘a monte’) e della mancata contestazione da parte della società di tali circostanze avendo quest’ultima dedotto soltanto la propria estraneità alle condotte irregolari RAGIONE_SOCIALE fornitrici ‘a monte’ e RAGIONE_SOCIALE apparenti utilizzatrici ‘a valle’.
4. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/73, 57, comma 3, del d.P.R. n. 633/72, 331 e 192 c.p.p. per avere la CTR escluso la sussisten za dell’obbligo di denuncia per mancanza di sufficienti indizi sostituendo erroneamente all’accertamento degli elementi minimi per l’insorgenza dell’obbligo di denuncia, ai sensi degli artt. 361 c.p. e 331 c.p.p., il criterio fissato dall’art. 192 c.p.p. a l giudice penale per la verifica della fondatezza nel merito RAGIONE_SOCIALE accuse penali.
I tre motivi – da analizzare congiuntamente per connessione – sono fondati nei termini di cui in motivazione.
5.1. L’art. 37, comma 24, d.l. n. 223 del 2006, integrando il terzo comma dell’art. 43, d.P.R. n. 600 del 1973, ha stabilito che in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, gli ordinari termini di decadenza per l’accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. L’art. 37, comma 25, del medesimo d.l. n. 223 del 2006, introduce analoga disposizione in materia di I.V.A., previa modifica dell’art. 57, d.P.R. n. 633 del 1972.
5.2. I termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l ‘IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’Iva, come modificati dall’art. 37, comma 24, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla L. 248 del 2006, nella versione applicabile ratione temporis , sono raddoppiati in presenza di ‘seri indizi di reato’ che facciano sorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale (indipendentemente dall’effettiva presentazione della stessa, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento del reato nel processo: Cass. 13 settembre 2018, n. 22337), anche con riferimento alle annualità d’imposta anteriori a quella pendente al momento dell’entrata in vigore (4 luglio 2006) del predetto decreto, tanto derivando non dalla natura retroattiva della novella, ma, secondo la lettura di tali disposizioni data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011, dalla circostanza che, stabilendo il prolungamento dei termini non ancora scaduti alla data dell’entrata in vigore del detto decreto, essa inc ide necessariamente (protraendoli) sui termini di accertamento RAGIONE_SOCIALE violazioni che si assumono commesse prima di tale data, nel rispetto del principio cristallizzato dall’art. 11, comma 1, disp. prel. al c.c. (Cass. 30 ottobre
2018, n. 27629; Cass. sez. 6-5, n. 33793 del 2019; Cass., Sez. 5, 8 ottobre 2020, n. 21698).
5.3. Inoltre, in tema di accertamento tributario, i termini previsti dall ‘ art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e dall’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, come modificati dall’art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in L. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta pre cedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati, incidano le modifiche introdotte dall’art. 1, commi da 130 a 132, della I. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati (Cass. 14 maggio 2018, n. 11620; Cass. sez. 6-5, n. 33793 del 2019).
Infatti, secondo l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015: «sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’RAGIONE_SOCIALE fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono, altresì, fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015 ».
Dalla giurisprudenza citata si evince un favor del legislatore per il raddoppio dei termini in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale (indipendentemente dall’effettiva presentazione della stessa), in ossequio ai principi costituzionali di cu i all’art. 53 Cost. (capacità contributiva) e 112 Cost. (obbligo di esercitare l’azione penale e interesse della collettività al perseguimento dei reati) tutte le volte in cui tale raddoppio del termine non incida su diritti fondamentali del contribuente, quali il diritto di difesa (Cass., sez. V, n. 15922 del 2021; Cass., Sez. V, 8 ottobre 2020, n. 21698; Cass., Sez. V, 15 luglio 2020, n. 15001; Cass., Sez. VI-V, 19 dicembre 2019, n. 33793; Cass., 5 novembre 2019, n. 28356; Cass., Sez. VI, 14 maggio 2018, n. 11620; Cass., Sez. V, 16 dicembre 2016, n. 26037; da ultimo, Cass., sez. 5, n. 23662 del 2023).
Al riguardo, l’art. 2, comma 3, cit. va interpretato in maniera costituzionalmente orientata alla luce della suddetta ratio nonché alla luce di una interpretazione piana e lineare della norma, la quale consente – senza alcun distinguo quanto al momento in cui sia sorto l’obbligo della denuncia -il raddoppio del termine ove l’avviso di accertamento sia stato comunque notificato entro la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 128 del 2015 (ossia il 2 settembre 2015) ovvero le violazioni punibili siano state constatate in processi verbali notificati prima del 2 settembre 2015 e seguite dalla notifica di atti impositivi entro il 31 dicembre 2015.
Pertanto, il regime transitorio previsto dalla l. n. 208 cit. per i periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016 – secondo cui il raddoppio dei termini di accertamento, quali stabiliti dal secondo periodo comma 132, opera, nel caso RAGIONE_SOCIALE indicate violazioni penali, solo a condizione che la denuncia penale sia presentata o trasmessa dall’Amministrazione Finanziaria entro il termine stabilito nel primo
periodo del medesimo comma 132 – riguarda solo le fattispecie non regolate dal precedente regime transitorio, cioè i casi in cui non sia stato notificato un atto impositivo (o di irrogazione di sanzioni) entro il 2 settembre 2015, in quanto, ai sensi dell’art. 3 comma 2, del d.lgs. n. 128 del 2015 sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili, con i quali l’RAGIONE_SOCIALE fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore di tale decreto (cfr. Cass., 14 maggio 2018, n. 11620; 16 dicembre 2016, n. 26037; 9 agosto 2016, n. 16728; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23662 del 2023).
5.4. Ciò posto, secondo la disciplina applicabile al caso in esame, il raddoppio dei termini deriva dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p., indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento penale del reato, restando irrilevante, in particolare, che l’azione penale non sia proseguita o sia intervenuta una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna (cfr., altresì, Cass., ord., 30 maggio 2016, n. 11171). Infatti, come, evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 247 del 25 luglio 2011, l’unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento, sicché « il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta «prognosi postuma ») circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l’amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale RAGIONE_SOCIALE disposizioni
denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento»(Cass., sez. 5, n. 21698 del 2020). Pertanto, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario (Cass., Sez. V, 2 luglio 2020, n. 13481; Cass., Sez. VI, 4 novembre 2019, n. 28311; Cass., Sez. VI, 28 giugno 2019, n. 17586; Cass., Sez. V, 13 settembre 2018, n. 22337). Il che è conforme all’insegnamento del Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, ove osserva che «la lettera della legge impedisce di interpretare le disposizioni denunciate nel senso che il raddoppio dei termini presuppone necessariamente un accertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato quest’ultima interpretazione contrasterebbe anche con il vigente regime del cosiddetto “doppio binario” tra giudizio penale e procedimento e processo tributari» (Corte cost., 25 luglio 2011, n. 247).
5.5. Nella sentenza impugnata la CTR, con riguardo alla ripresa ai fini Ires e Iva, non si è attenuta ai suddetti principi in quanto ha escluso l’applicazione del raddoppio dei termini con riguardo agli avvisi di accertamento (per gli anni 2005-2006) in questione, ritenendo che, in applicazione dell’art. 1, commi 130 -132, della legge n. 208 del 2015, e stante l’implicita abrogazione dell’art. 2, terzo comma, del d.lgs. n. 128/2015, l’Ufficio avrebbe dovuto presentare la denuncia penale entro la scadenza del termine ordinario di accertamento, sebbene, alla luce dei principi sopra richiamati, essendo stati gli atti impositivi notificati alla società il 18.3.2013 (come dedotto nel ricorso pag. 16 nonché nei richiamati ricorsi introduttivi, pag. 1, allegati n. 5-6 al controricorso e avendo la CTR, nell’accogliere l’appello per la questione ‘dirimente’ della decadenza dell’Ufficio dall’azione accertativa, disatteso
implicitamente l’eccezione pregiudiziale di inesistenza/nullità di notifica degli avvisi per assenza della relativa relata) e, dunque, prima del 2.9.2015 (entrata in vigore del d.lgs. n. 128 del 2015), il raddoppio dei termini, nella disciplina previgente al d.lgs. n. 128/2015, avrebbe dovuto trovare applicazione, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia penale laddove sussistenti i presupposti dell’obbligo di denuncia, il cui accertamento va rimesso al giudice di merito secondo i criteri di cui sopra.
Inoltre, la CTR, pur richiamando Cass. n. 16728/2016, ha, in ogni caso, escluso l’esistenza di ‘ seri indizi di reato ‘ (con riguardo ad una RAGIONE_SOCIALE fattispecie previste dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) utili a determinare l’insorgenza dell’obbligo di presentazione della denuncia, facendo riferimento erroneamente al criterio di cui all’art. 192 c.p.p. fissato per la valutazione da parte del g iudice penale della prova (‘ l’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti ‘) e affermando apoditticamente con una motivazione anche apparente -che difettava ‘ il necessario requisito sia della precisione che della concordanza negli indizi desumibili dalla fattispecie qui esaminata ‘ senza indicare alcuno dei valutati indizi emergenti dal p.v.c. della G.d.F. (uno stralcio del quale è riportato nelle controdeduzioni dell’Ufficio in appello, trascritte in ricorso pagg. 19 -22).
5.6. Diversamente, per quanto concerne la ripresa ai fini Irap e i relativi recuperi sanzionatori, va osservato quanto segue.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il raddoppio dei termini previsto dall’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, non può trovare applicazione anche per l’IRAP, poiché le violazioni RAGIONE_SOCIALE relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (Cass., Sez. V, 13 gennaio 2021, n. 341; Cass., Sez. VI, 20 maggio 2020, n. 6668; Cass., Sez. VI, 9 marzo 2020, n. 6668; Cass., Sez. VI, 24 febbraio 2020, n. 4742; Cass., Sez.
VI, 3 maggio 2018, n. 10483; Cass., sez. V, n. 12835 del 2022). Nella specie, con riguardo alle riprese ai fini Irap e relative sanzioni, il giudice si appello si è attenuto ai suddetti principi nel ritenere la illegittimità degli avvisi di accertamento in questione per i quali aveva trovato applicazione l’istituto del raddoppio del termine essendo stati notificati oltre i termini ordinari di accertamento.
6. In conclusione, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
P.Q. M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024