Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17380 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17380 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
Oggetto:
Tributi
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 12382/2016 R.G. proposto da Valenza Dante, rappresentato e difeso dall’ avvocato NOME COGNOME (PEC: EMAIL), elettivamente domiciliato in Cologno Monzese INDIRIZZO, INDIRIZZO, come da procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5436/14/2015, depositata il 15.12.2015.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.
RILEVATO CHE
La CTP di Milano rigettava il ricorso proposto da Valenza Dante, esercente l’attività di fotoreporter, avverso distinti avvisi di
accertamento, per imposte dirette e IVA, relativi agli anni 2006 e 2007, con i quali erano stati ripresi a tassazione costi ritenuti indeducibili, in quanto riguardanti fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dal contribuente, osservando, per quanto qui rileva, che:
-il primo giudice aveva dato atto di avere esaminato la documentazione prodotta dal contribuente, ritenendola insufficiente per dimostrare l’effettività RAGIONE_SOCIALE prestazioni fatturate, non potendo detta prova consistere solo nella esibizione RAGIONE_SOCIALE fatture e nella documentazione attestante la regolarità dei mezzi di pagamento utilizzati, ma deve riguardare l ‘esistenza del rapporto contrattuale avente data certa;
lo stesso contribuente aveva ammesso che non sussistevano contratti aventi forma scritta tra lui e il fornitore RAGIONE_SOCIALE;
poiché i fatti accertati imponevano la presentazione della denuncia penale, i termini per l’accertamento erano raddoppiati, non essendo l’Amministrazione decaduta dal potere di accertamento;
il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
-l’RAGIONE_SOCIALE di costituiva al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione e depositava memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo, il contribuente deduce la violazione di diverse norme di legge, fra cui gli artt. 2697 cod. civ., 8 del d.l. n. 16 del 2012, 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, non avendo l’Amministrazione finanziaria, su cui gravava l’onere, dimostrato l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni
fatturate, i cui costi era deducibili, in quanto effettivamente sostenuti, non essendo direttamente connessi con fatti delittuosi; sostiene che l’Amministrazione era comunque decaduta dal potere di accertamento, non essendo applicabile il raddoppio dei termini, in quanto mancava la prova della presentazione della denuncia all’Autorità giudiziaria ;
il motivo è innanzitutto inammissibile per quanto riguarda la censura sulla violazione RAGIONE_SOCIALE regole di ripartizione dell’onere probatorio, in quanto, nel sostenere che l’Amministrazione non ha dimostrato l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni fatturate, propone, in realtà, un riesame dell’apprezzamento dei fatti operato dal giudice di merito in ordine agli accertamenti compiuti nei confronti dell’impresa emittente e alla loro rilevanza in relazione alla posizione della contribuente;
il motivo è infondato, laddove censura, peraltro in modo confuso, la violazione dell’art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993, come modif. dall’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., nella l. n. 44 del 2012, in quanto la richiamata disposizione si applica solo ai costi riguardanti le operazioni soggettivamente inesistenti, mentre le fatture contestate riguardano operazioni oggettivamente inesistenti;
il motivo è infondato anche nella parte in cui lamenta il mancato rispetto RAGIONE_SOCIALE norme disciplinanti il raddoppio dei termini per l’accertamento;
ed invero, in base all’art. 37, comma 24, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modificazioni dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato il terzo comma dell’art. 43, del d.P.R. n. 600 del 1973, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., per uno dei reati previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, gli ordinari termini di decadenza per l’accertamento sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione;
come già affermato da questa Corte, «in tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per IVA, nella versione applicabile “ratione temporis”, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza» , come peraltro stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011, n. 247, «senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31.12.2016 e già notificati, incidano le modifiche introdotte dall’art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati» (Cass. n. 16728 del 2016; Cass. n. 26037 del 2016);
nelle citate pronunce questa Corte ha avuto cura di precisare che «non di raddoppio dei termini in senso proprio si tratta, bensì di un nuovo termine di decadenza », applicabile in ipotesi di sussistenza di seri indizi di reità, che costituisce un dato obiettivo non lasciato alla discrezionalità del funzionario dell’ufficio tributario, ma che deve essere accertato dal giudice;
tale raddoppio, peraltro, non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dalla intervenuta archiviazione della denuncia, non rilevando «né l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m., ai sensi dell’articolo 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del doppio binario tra
giudizio penale e procedimento e processo tributario (in termini, Cass. 15 maggio 2015, n. 9974)» (Cass. n. 16728/16, cit.);
– è estraneo, pertanto, al perimetro del presente giudizio lo ius superveniens , consistente nelle modifiche introdotte, dapprima, dall’art. 2, primo e secondo comma, del d.lgs. 3 agosto 2015, n. 128, che ha limitato il raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penali solo ai casi in cui la denuncia è effettivamente presentata e trasmessa all’autorità giudiziaria entro il termine ordinario di decadenza dal potere di accertamento, e, in seguito, dall’art. 1, commi da 130 a 132, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che hanno, tra le altre disposizioni, eliminato la fattispecie del raddoppio dei termini ordinari; la prima modifica, infatti, in virtù dell’apposita norma di salvaguardia prevista dall’art. 2, d.lgs. n. 128 del 2015, non si applica alle violazioni punibili constatate in processi verbali notificati prima del 2 settembre 2015 e seguite dalla notifica di atti impositivi entro il 31 dicembre 2015, come è avvenuto nella fattispecie in esame, in cui la notifica degli avvisi di accertamento, relativi agli anni 2006 e 2007, è intervenuta sicuramente prima del 2014 (data di pubblicazione della sentenza di primo grado);
– quanto alla seconda modifica, invece, il regime transitorio previsto dalla legge n. 208 del 2015, per i periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016 – secondo cui il raddoppio dei termini di accertamento, quali stabiliti dal secondo periodo del comma 132, opera, nel caso RAGIONE_SOCIALE indicate violazioni penali, solo a condizione che la denuncia penale sia presentata o trasmessa dall’Amministrazione finanziaria entro il termine stabilito nel primo periodo del medesimo comma 132 – riguarda solo le fattispecie non regolate dal precedente regime transitorio, cioè i casi in cui non sia stato notificato un atto impositivo (o di irrogazione di sanzioni) entro il 2 settembre 2015, in quanto, ai sensi dell’art. 3, secondo comma, del d.lgs. n. 128 del
2015, sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’RAGIONE_SOCIALE fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore di tale decreto (Cass. 16/12/2016, n. 26037; 9/08/2016, n. 16728);
ciò premesso, secondo la disciplina applicabile alla fattispecie concreta, il raddoppio dei termini deriva, pertanto, dal mero riscontro di fatti comportanti “l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p.’, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento penale del reato, restando irrilevante, in particolare, che l’azione penale non sia proseguita o sia intervenuta una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o, di condanna (Cass. 30/05/2016, n. 11171);
la Corte costituzionale (sentenza n. 247/2011) ha, infatti, affermato che l’unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento, sicché «il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta «prognosi postuma») circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l’Amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale RAGIONE_SOCIALE disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento» ;
la CTR ha fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE norme come interpretate da questa Corte, ritenendo che dagli avvisi di accertamento emergessero gli elementi costitutivi dei reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000;
– il ricorso va, dunque, rigettato e le spese vanno liquidate come da dispositivo secondo il principio della soccombenza, posto che, come prima rilevato, l’RAGIONE_SOCIALE, pur costituendosi tardivamente, ha comunque svolto le proprie difese mediante deposito di memoria;
– a tale proposito occorre precisare che detta statuizione è conforme alle previsioni del protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione, il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE -siglato in data 15 dicembre 2016 – avente ad oggetto la prima applicazione del nuovo rito civile di cassazione introdotto con il d.l. n.168 del 2016, nella parte in cui (punto 1), in via transitoria, per i ricorsi depositati prima del 30 ottobre 2016 per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale (non più partecipata) detta facoltà difensiva viene espressamente prevista, in chiara attuazione dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo, con particolare riguardo al principio del contraddittorio (Cass. n. 4533 del 22/02/2017).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che si liquidano in euro 5.800,00 oltre alle spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2024.