Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6151 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6151 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7974/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, in qualità di ex socio e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, già cessata il 10/05/2012, COGNOME NOME, in qualità di ex socio della stessa società ed COGNOME NOME, in qualità di socia accomandante della medesima società, tutti rappresentati e difesi dall’avvocata AVV_NOTAIO unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO n. 1002/2016 depositata il 21/09/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il presente giudizio scaturisce dall’impugnazione degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2005 e 2006 (con i quali veniva contestato dall’amministrazione finanziaria l’uso di fatture per operazioni inesistenti) proposta da COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME, rispettivamente, in qualità ex socio e legale rappresentante (il primo), di ex socio (il secondo) e di ex socia accomandante (la terza) della società cessata RAGIONE_SOCIALE ( hinc : i contribuenti).
La Commissione tributaria regionale del Veneto ( hinc: CTR), con la sentenza n. 1002/2016 depositata in data 21 /09/2016 ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 302/2015 , con la quale la Commissione tributaria provinciale di Treviso aveva accolto i ricorsi dei contribuenti.
Ai fini del presente giudizio è sufficiente evidenziare che, ad avviso del giudice di seconde cure, ai fini del raddoppio del termine di accertamento in presenza di delitti in materia tributaria è irrilevante la prescrizione. Inoltre, la CTR ha ritenuto infondata l’eccezione di inapplicabilità ai soci del raddoppio dei termini di decadenza per l’esercizi o del potere impositivo, considerato che, dalla cancellazione della società, si verifica l’estinzione di quest’ultima (priva della propria capacità processuale e giuridica), con la conseguenza che i soci diventano successori dell’azienda e ogni pretesa deve essere indirizzata nei loro confronti, anche in caso di raddoppio dei termini di accertamento in presenza di denuncia.
3.1. Non è, poi, da ritenere violato alcun diritto di difesa del socio, considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14290 del 2014), la mancata convocazione del contribuente non inficia la legittimità dell’avviso.
3.2. Infine, sono stati considerati corretti i rilievi dell’amministrazione finanziaria in relazione all’indebita detrazione dell’IVA per fatture oggettivamente inesistenti.
Contro la sentenza della CTR i contribuenti hanno proposto ricorso in cassazione con quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre dare atto dell’infondatezza dell’eccezione relativa alla violazione del litisconsorzio necessario evocata dalla parte ricorrente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
La ricorrente, con tale eccezione, richiama i procedimenti instaurati a seguito dell’impugnazione de gli avvisi di accertamento notificati ai soci per i redditi personali. In particolare, con riferimento ai soci RAGIONE_SOCIALE e COGNOME le impugnazioni sono state definite dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto con sentenza n. 639/2025 depositata in data 16/09/2025, mentre con riferimento alla socia NOME il giudizio sarebbe ancora pendente davanti al giudice di seconde cure. Il principio del litisconsorzio tra società e soci non è, tuttavia, correttamente invocato dalla parte ricorrente, che, nel richiamare Cass., Sez. U, 04/06/2008, n. 14815 e Cass., Sez. U, 25/06/2018, n. 16730, trascura che nel caso di specie la società è stata cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese nel 2012, in data anteriore all’entrata in vigore dell’art. 28 d.lgs. n. 128 del 2015. A seguito della cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese consegue -unitamente all’estinzione dell’ente la perdita della capacità di agire e resistere in giudizio, subentrando i soci che sono parti dell’intero giudizio, dal momento che, secondo quanto riportato nel ricorso in cassazione, gli atti impositivi impugnati sono stati oggetto di due ricorsi collettivi presentati da tutti e tre i soci.
1.1. Con il primo motivo la sentenza impugnata viene censurata, sotto tre diversi profili, in relazione all’app licazione della disciplina sul raddoppio dei termini.
1.2. Con la prima doglianza (pag. 13 ss. ricorso in cassazione) viene denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’illegittimità del raddoppio dei termini in caso di prescrizione del reato anteriore all’emissione dell’avviso di accertamento (e alla stessa attività di verifica) -violazio ne dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972.
1.3. I ricorrenti evidenziano che nelle controdeduzioni in appello -diversamente da quanto ritenuto dalla CTR (secondo cui non era dirimente, ai fini dell’applicazione della disciplina sul raddoppio dei termini, la prescrizione, nella misura in cui non rilevava l’esercizio dell’azione penale da parte del P.M.) -era stato rilevato che l’obbligo di denuncia della violazione non sussiste quando siano prescritti i termini per la denuncia, con la conseguenza che se il reato (nella specie indicato da parte contribuente in quello indicato nell’art. 2 o 8 d.lgs. n. 74 del 2000, la cui prescrizione era maturata in data 31/10/2012) è prescritto l’ufficio non può beneficiare del raddoppio.
1.4. Il motivo, con riferimento a tale doglianza è da ritenere infondato.
Occorre preliminarmente evidenziare che, secondo questa Corte, in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini, nel testo vigente ratione temporis, consegue al mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p., indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento penale del reato, anche se l’azione penale non è perseguita o è intervenuta una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna (Cass., 10/01/2025, n. 600).
Con precipuo riferimento alla prescrizione occorre richiamare quanto precisato dalla Corte costituzionale, secondo la quale: « Quanto all’asserita
arbitrarietà, infatti, il raddoppio non consegue da una valutazione discrezionale e meramente soggettiva degli uffici tributari, ma opera soltanto nel caso in cui siano obiettivamente riscontrabili, da parte di un pubblico ufficiale, gli elementi richiesti dall’art. 331 cod. proc. pen. per l’insorgenza dell’obbligo di denuncia penale. Per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, tale obbligo sussiste quando il pubblico ufficiale sia in grado di individuare con sicurezza gli elementi del reato da denunciare (escluse le cause di estinzione o di non punibilità, che possono essere valutate solo dall’autorità giudiziaria), non essendo sufficiente il generico sospetto di una eventuale attività illecita (ex plurimis, sentenze della Cassazione penale n. 27508 del 2009; n. 26081 e n. 15400 del 2008; n. 1244 del 1985; n. 6876 del 1980; n. 14195 del 1978). Va, inoltre, sottolineato al riguardo che il pubblico ufficiale -allorché abbia acquisito la notitia criminis nell’esercizio od a causa RAGIONE_SOCIALE sue funzioni non può liberamente valutare se e quando presentare la denuncia, ma deve inoltrarla prontamente, pena la commissione del reato previsto e punito dall’art. 361 cod. pen. per il caso di omissione o ritardo nella denuncia. » (C. cost. n. 247 del 2011).
Di conseguenza, ai fini della valutazione dei requisiti per il raddoppio dei termini ex art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 ed ex art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 (nella versione applicabile ratione temporis) , in relazione all’obbligo di denuncia ex art. 331 cod. proc. civ., l’amministrazione finanziaria non è tenuta a verificare l’eventuale causa di estinzione o di non punibilità, che sono valutabili solo dall’autorità giudiziaria, da individuarsi, peraltro, nel giudice penale e non in quello tributario. Non può neppure avere rilievo, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti , la circostanza se, al momento dell’attività di verifica o di emissione dell’avviso di accertamento , fosse maturata o meno la prescrizione per le ipotesi di reato astrattamente configurabili, non
rientrando nella competenza degli organi verificatori stabilirne la sussistenza o meno.
Con la seconda doglianza viene denunciata (pag. 16 ss. del ricorso in cassazione) l’illegittimità del raddoppio dei termini per effetto dell’abrogazione ex legge n. 208 del 2015 -della disciplina transitoria disposta dal d.lgs. n. 128 del 2015 -violazione dell’art. 4 3 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972.
2.1. Con tale seconda doglianza viene esposto che la legge n. 208 del 2015 ha abolito la disciplina sul raddoppio dei termini a decorrere dagli accertamenti relativi al periodo d’imposta 2016 (da trasmettere nel 2017). Prima di tale intervento, il d.lgs. n. 128 del 2015, nel prescrivere che il raddoppio del termine operasse solo se la notizia di reato fosse stata trasmessa entro il termine ordinario per l’accertamento, ha fatto salvi, con una norma transitoria, gli accertamenti notificati fino al 02/09/2015. Tuttavia, proprio tale disposizione transitoria è stata abrogata dalla legge n. 208 del 2005.
2.3. Tale seconda doglianza deve essere esaminata con il terzo motivo di ricorso, con il quale è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’illegittimità de l raddoppio dei termini ai fini IRAP.
2.4. Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, per aver ritenuto applicabile la disciplina del raddoppio dei termini ai fini IRAP, evidenziando che non può scattare l’obbligo di denuncia, dal momento che le violazioni IRAP non sono penalmente sanzionate.
2.5. La seconda doglianza articolata con il primo motivo di ricorso è da ritenere fondata limitatamente all’IRAP e infondata per le altre riprese interessate dagli atti impositivi impugnati. Per le stesse ragioni è da ritenere fondato il terzo motivo di ricorso.
2.6. Occorre, preliminarmente, richiamare l’evoluzione che ha caratterizzato la disciplina sul raddoppio dei termini:
nella versione vigente nel periodo d’imposta interessato dagli avvisi impugnati nel presente giudizio (2005 e 2006) tanto l’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 che l’art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 facevano riferimento alla violazione che comportasse l’ obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000;
b) l’art. 2 d.lgs. n. 128 del 2015 è intervenuto sia sull’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 che sull’art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo che il raddoppio dei termini non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria prevista nei commi 1 e 2 degli artt. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 d.P.R. n. 633 del 1973. L’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015 (entrato in vigore il 02/09/2015) prevede, poi, che: « Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’RAGIONE_SOCIALE fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto »;
le previsioni del terzo comma dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972 sono state abrogate per effetto della riformulazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni appena richiamate ad opera dell’art. 1, commi 130 e 131, legge 28/12/2015, n. 208, con la conseguente eliminazione della disciplina relativa al raddoppio dei termini.
Il comma 132 dell’art. 1 legge n. 208 del 2015 prevede che: « Le disposizioni di cui all’articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all’articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi
relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. »
2.7. Ciò premesso , occorre dare continuità all’orientamento di questa Corte, secondo il quale i termini previsti dall’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e dall’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, come modificati dall’art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati, incidano le modifiche introdotte dall’art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l’applicazione dell’art.
2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati (Cass., 10/01/2025, n. 666).
2.8. Tale seconda doglianza, come già accennato, è fondata con riferimento all’IRAP -ripresa contenuta negli atti impositivi impugnati, secondo quanto riportato a pag. 2 del ricorso in cassazione – in quanto secondo quanto secondo questa Corte il cd. raddoppio dei termini, previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non si applica all’IRAP, poiché le violazioni RAGIONE_SOCIALE relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (Cass., 10/01/2025, n. 600).
Con la terza doglianza in cui è articolato il primo motivo di ricorso (v. pag. 17 ss. del ricorso in cassazione) è stata denunciata , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’inapplicabilità della disciplina per ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti, a seconda di quando hanno ricevuto l’accertamento, ovvero incostituzionalità della stessa violazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 57 d.P.R . n. 633 del 1972 e dell’art. 2 d.lgs. n. 128 del 2015, interpretati alla luce dell’art. 3 Cost.
3.1. Con tale terza doglianza i ricorrenti chiedono, per l’ipotesi in cui siano superate le precedenti considerazioni, la disapplicazione della disciplina transitoria che fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 128 cit., rilevando la disparità di trattamento tra i contribuenti.
Per gli accertamenti notificati fino al 02/09/2015 sussiste, ad avviso di parte ricorrente, l’ingiustificata disparità di trattamento, nella misura in cui la disciplina transitoria viola il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., dal momento che i contribuenti verrebbero assoggettati a diversi termini di accertamento e a diverse modalità di raddoppio dei termini, solo in conseguenza del momento in cui subiscono la notifica dell’avviso di accertamento. Viene, quindi, chiesta la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
3.2. La terza doglianza è manifestamente infondata, al pari della questione di illegittimità costituzionale prospettata in modo generico dalla parte ricorrente, che si limita di fatto a enunciare una disparità di trattamento relativa a una disciplina transitoria che regola gli effetti di due diverse disposizioni che regolano i termini di decadenza per l’esercizio del potere impositivo da parte dell’amministrazione finanziaria. Tale disciplina transitoria, peraltro, non è neppure irragionevole, nella misura in cui, nel fare salvi gli effetti degli atti impositivi emessi prima della sua entrata in vigore, si coniuga anche con il principio di buon andamento dell’amministrazione finanziaria, evitando una decadenza, in via retroattiva, degli atti impositivi emessi nel vigore di una diversa disciplina regolativa dei termini per l’esercizio del potere impositivo.
Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione del diritto di difesa degli ex soci NOME e NOME COGNOME e la violazione del principio del contraddittorio ex art. 24 Cost. ed ex art. 12 legge n. 212 del 2000.
4.1. Con tale motivo viene contestato che non sia stata garantita agli ex soci NOME COGNOME e NOME COGNOME la possibilità di confrontarsi con i verificatori durante le fasi della verifica e di formulare, entro sessanta giorni dalla notifica del PVC, le osservazioni previste dalla legge. Nella specie il PVC notificato il 26/09/2013 -dopo la cessazione della società -è stato notificato solamente a uno dei tre soci, in conseguenza della scelta dall’amministrazione finanziaria. L’errore in cui sono inco rsi sia i militari verbalizzanti che l’RAGIONE_SOCIALE è stato, quindi, quello di comportarsi come se la società fosse ancora esistente. Nella specie la violazione del contraddittorio deve essere apprezzata tenendo conto che si tratta di un tributo armonizzato.
4.2. Per l’esame del motivo di ricorso occorre partire dalla considerazione che l’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 nella
versione applicabile, ratione temporis, al caso in esame riguarda « gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. »
Secondo quanto riferito a pag. 15 del controricorso emerge che l’amministrazione finanziaria al fine di reperire materialmente le fatture occultate e/o distrutte dal COGNOME eseguiva, in data 27/03/2012, un’acquisizione documentale nei confronti della soci età RAGIONE_SOCIALE (i.e. quella di cui erano soci gli odierni ricorrenti), che è cessata neanche dopo due mesi, in data 10/05/2012, a controllo fiscale già iniziato. Aderendo all’invito, il sig. COGNOME NOME esibiva le fatture richieste, evidenziando che RAGIONE_SOCIALE aveva intrattenuto rapporti con altre imprese riconducibili al sig. COGNOME. Quest’ultimo, sentito a sommarie informazioni, affermava che le operazioni relative alle fatture emesse negli anni dal 2005 al 2007 dall’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE e nel 2005 dall’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE NOME erano false, perché le prestazioni ivi indicate non sono mai state eseguite.
È tuttavia dirimente ai fini dell’infondatezza del motivo di ricorso quanto affermato dagli stessi ricorrenti a pag. 6 del ricorso in cassazione, dove si legge che la verifica fiscale è iniziata il 01/08/2013, cioè dopo la cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese. La ricorrente rileva, poi, che nel PVC si legge che la verifica è iniziata previa notifica di apposito biglietto d’invito ai fini fiscali . Non è dato sapere, tuttavia, se ci sia stato un accesso da parte degli organi verificatori nei locali indicati nell’art. 12, comma 1, legge n. 212 del 2000.
Considerato che la società era, quindi, estinta (e priva di un patrimonio e di locali destinati all’esercizio dell’attività commerciale possibile oggetto degli accessi ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge n. 212 del 2000) il motivo di ricorso è infondato, in quanto non è la notifica di ogni e qualsivoglia PVC a consentire l’applicazione RAGIONE_SOCIALE garanzie indicate nell’art. 12, comma 7,
legge n. 2012, ma solamente quello predisposto in esito agli accessi, ispezioni e verifiche nei locali indicati nel primo comma della norma appena richiamata. Nel caso di specie non risulta, peraltro,
Per quanto riguarda i cd. tributi armonizzati i ricorrenti non hanno precisato quali fossero gli apporti che avrebbero potuto prospettare all’amministrazione finanziaria al fine di determinare un diverso esercizio del potere impositivo.
Quanto sin qui evidenziato trova conferma nel principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo le quali, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. “a tavolino”, nella disciplina applicabile prima dell’entrata in vigore dell’art. 6bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito (Cass., Sez. U, 25/07/2025, n. 21271).
Con il quarto motivo è stato denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo e, in particolare, in vari periodi dell’anno la società doveva matematicamente avvalersi di lavorazioni di terzi.
5.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha preso in esame la formale regolarità del contribuente, dimostrando
di non aver considerato che il fatto che: « la capacità produttiva della società non era in grado di far fronte, in svariati periodi dell’anno, alla richiesta dei clienti, e quindi che la società doveva matematicamente avvalersi di lavorazioni di terzi.»
5.2. Una seconda questione attiene il margine operativo conseguito secondo l’amministrazione finanziaria, a dire della ricorrente, non realistico. A pag. 23-24 la ricorrente descrive le modalità di svolgimento della propria attività.
5.3. Il quarto motivo è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'”omesso esame” come riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censure irritualmente formulate (Cass., 26/01/2022, n. 2268). Nel caso di specie la parte ricorrente non fa riferimento a un fatto in senso storico naturalistico, ma alla valutazione operata dal giudice di seconde cure che ha ritenuto inesistenti le operazioni interessate dalle fatture contestate, con una motivazione non condivisa dai ricorrenti, ma non censurabile, per ciò solo, con il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato è fondato il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione e il terzo motivo, mentre devono essere rigettati il secondo e il quarto motivo.
6.1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
accoglie il primo motivo nei limiti di cui in motivazione e il terzo motivo di ricorso; rigetta il secondo e il quarto motivo di ricorso;
cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME