Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4248 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4248 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5227/2025 proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’ AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 2589/22/2024 depositata in data 7/10/2024, non notificata
Oggetto:
operaz.
NOME.
inesistenti
–
prova
–
motivazione
sentenza
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 16/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
La società RAGIONE_SOCIALE impugnava il provvedimento irrogazione sanzioni (IVA) riferito ai periodi d’imposta 2012 ex art. 6, comma 9 bis-3 del d. Lgs. n. 471/1997, in relazione alla contabilizzazione di fatture emesse in regime di inversione contabile dalla società RAGIONE_SOCIALE ritenute relative ad operazioni soggettivamente inesistenti.
Il Collegio di primo grado, con sentenza n. 288/2023, accoglieva il ricorso.
L’Ufficio proponeva appello e la contribuente si costituiva con controdeduzioni ed appello incidentale.
La CGT di II grado della Lombardia con sentenza n. 2589/2024 qui gravata da ricorso per cassazione ha riformato la pronuncia di primo grado confermando integralmente la tesi erariale.
Ricorre a questa Corte la società con atto affidato a tre motivi di impugnazione illustrati da memoria.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale il ricorrente ha chiesto la decisione collegiale
Ragioni della decisione
Il primo motivo di ricorso lamenta la illegittimità della sentenza per violazione della norma sul c.d. ‘raddoppio’ dei termini di accertamento; secondo la ricorrente poiché atto di irrogazione sanzioni è stato notificato l’11/3/2021, vanno applicate le previsioni della disposizione più recente in
materia, l ‘art. 3 del d. Lgs. n. 128 del 2015, che ha eliminato il raddoppio dei termini in presenza di violazione penale, stabilendo altresì un periodo transitorio e in particolare, ha modificato integrato il terzo comma dell’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 stabilendo che ‘il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia RAGIONE_SOCIALE, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti’. Nella specie, per le violazioni relative al 2013 il termine di invio della notizia di reato era il 31/12/2018 e per le violazioni del 2014 il termine per l’invio della notizia di reato era 31/12/2019. In sostanza per operare il raddoppio dei termini, in questo caso, non era sufficiente -sempre secondo parte ricorrente – la sussistenza dell’ipotesi delittuosa a prescindere dal materiale invio della notizia di reato, (come affermato -si sostiene erroneamente – dalla CGT di II grado) ma occorreva l’invio effettivo entro i termini ordinari di decadenza.
Il motivo è fondato.
È ben vero che dalla lettura della sentenza di primo grado si evince più analiticamente che la denuncia rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE tempestività dell’azione di accertamento nella forma dei termini raddoppiati si deve identificare nella ‘… comunicazione di notizia di reato prot. NUMERO_DOCUMENTO del 08/05/2012 predisposta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE ‘ e nella ‘.. informativa prot. 584240/2012 del 26/10/2012 in cui si cita la società RAGIONE_SOCIALE quale società utilizzatrice di fatture false emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE ‘
Tali elementi di fatto chiarirebbero in effetti il tempestivo inoltro (nel rispetto dei termini ordinari ante raddoppio) della denuncia penale da parte dei verificatori, con ciò facendo ritenere provato in sede di giudizio di merito dall’Ufficio che la trasmissione della notizia di reato è avvenuta entro il 31 dicembre 2017 -come si evince dalla trascrizione in controricorso dell’atto di appello -quindi entro il termine ordinario di accertamento per l’annualità 2012, con conseguente applicazione del raddoppio dei termini per la notifica
-che qui sarebbe avvenuta allora tempestivamente, quindi, in data 11 marzo 2021 dell’atto di contestazione e del successivo atto di irrogazione sanzioni impugnato, in osservanza al regime transitorio previsto dall’art. 132 della Legge n. 208/2015 (Cass. n. 31649/2024).
Invero, trattasi di atto impositivo -di irrogazione di sanzione -la cui disciplina segue quella degli avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta precedenti al 2016, ma che devono essere notificati successivamente al 1° gennaio 2016. Essi possono invece essere notificati, nel rispetto del termine raddoppiato, a condizione che comunicazione di notizia di reato sia presentata o trasmessa entro la scadenza dei precedenti termini ordinari per l’esercizio del potere di accertamento.
Tale accertamento di fatto, però, non risulta esser stato operato dalla sentenza di secondo grado, che sul punto -diversamente da quella del primo giudice – non si esprime; poiché la statuizione di appello si sovrappone a quella di primo grado, spettava alla CGT di secondo grado chiarire con analiticità in primo luogo proprio tale circostanza ai fini di determinare la tempestività dell’azione di accertamento.
Di qui la fondatezza del motivo.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la illegittimità della sentenza per malgoverno RAGIONE_SOCIALE norme che regolano la ripartizione dell’onere della prova (violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. in materia di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti) in relazione all’art. 360 co. 1 nr. 3 c.p.c.; secondo parte ricorrente la CGT di II grado ha confermato le sanzioni irrogate ritenendo che, dinanzi ad un (asserito) adeguato assolvimento dell’onere della prova dell’Ufficio, la contribuente non avesse offerto la prova contraria. Tuttavia, sempre secondo la prospettazione della ricorrente, la sentenza pur richiamando correttamente i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di fatture soggettivamente inesistenti, ha fondato la decisione sulla mera fittizietà del fornitore,
trascurando la totale mancanza di prove rispetto alla consapevolezza della contribuente sugli asseriti illeciti del fornitore.
Il terzo motivo di ricorso denuncia la illegittimità della sentenza per vizio di motivazione sulla questione della mancanza del requisito della certezza in capo agli acquisti contestati, in relazione all’art. 360 co. 1 nr. 4 c.p.c.; secondo parte ricorrente inspiegabilmente nella sentenza, dopo aver richiamato i principi della giurisprudenza di legittimità e l ‘asserito assolvimento dell’onere della prova, il Collegio afferma che gli acquisti non posseggono il requisito della certezza, con ciò viziando la motivazione che sostiene il decisum.
Alla luce della decisione del primo motivo di ricorso, le restanti censure sono tutte assorbite.
La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al giudice del merito che rivedrà integralmente i fatti di causa alla luce RAGIONE_SOCIALE sopra esposte considerazioni
p.q.m.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME