Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6144 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6144 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7945/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, in qualità di ex socio e rappresentante legale della società RAGIONE_SOCIALE, cessata in data 10/05/2012, COGNOME NOME, in qualità di ex socio della stessa società, COGNOME NOME, in qualità di ex RAGIONE_SOCIALE accomandante della medesima società, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente-
nonché contro RAGIONE_SOCIALE -intimato-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO n. 1003/2016 depositata il 21/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dalla
Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il presente giudizio scaturisce dall’impugnazione degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2007 e 2008 (con i quali veniva contestato dall’amministrazione finanziaria l’uso di fatture per operazioni inesistenti) proposta da COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME, rispettivamente, in qualità di ex legale rappresentante legale ed ex socio (il primo), ex socio (il secondo) ed ex RAGIONE_SOCIALE accomandante (la terza) della società cessata RAGIONE_SOCIALE ( hinc : i contribuenti).
La Commissione tributaria regionale del Veneto ( hinc: CTR), con la sentenza n. 1003/2016 depositata in data 13/09/2016, ha rigettato l’appello proposto dai contribuenti contro la sentenza n. 225/2015, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Treviso aveva respinto i ricorsi contro gli atti impositivi impugnati.
Ai fini del presente giudizio è sufficiente evidenziare che, ad avviso del giudice di seconde cure, ai fini del raddoppio del termine di accertamento in presenza di delitti in materia tributaria, è irrilevante la prescrizione. Inoltre, la disciplina sul raddoppio dei termini è applicabile, anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, considerato che gli artt. 24 e 25 d.lgs. n. 446 del 1997 prevedono che anche per tale imposta si applichino le procedure di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi.
La CTR ha, poi, ritenuto infondata l’eccezione di inapplicabilità ai soci del raddoppio dei termini di decadenza per l’esercizio del potere impositivo, considerato che, dalla cancellazione della società, si verifica l’estinzione di quest’ultima (priva della propria capac ità processuale e giuridica), con la conseguenza che i soci diventano successori dell’azienda e ogni pretesa
deve essere indirizzata nei loro confronti, anche in caso di raddoppio dei termini di accertamento in presenza di denuncia.
3.1. Infine, il giudice di seconde cure ha ritenuto correttamente motivato l’avviso di accertamento impugnato, ritenendo che le prove testimoniali contestate confermano che le società che avevano emesso le fatture non avevano la struttura e l’organizzazione per potere effettuare le prestazioni fatturate.
Contro la sentenza della CTR i contribuenti hanno proposto ricorso in cassazione con quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre dare atto dell’infondatezza dell’eccezione relativa alla violazione del litisconsorzio necessario evocata dalla parte ricorrente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. A tal fine i ricorrenti richiamano i giudizi instaurati a seguito della notificazione degli avvisi di accertamento relativi ai redditi personali. In particolare, con riferimento ai soci COGNOME e COGNOME le impugnazioni sono state definite dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto con sentenza n. 639/2025 depositata in data 16/09/2025, mentre con riferimento alla RAGIONE_SOCIALE il giudizio sarebbe ancora pendente davanti al giudice di seconde cure.
Il litisconsorzio necessario tra società e soci non è correttamente evocato dalla parte ricorrente – che richiama Cass., Sez. U, 04/06/2008, n. 14815 e Cass., Sez. U, 25/06/2018, n. 16730 -in quanto non si considera che, nel caso di specie, la società è stata cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese nel 2012, in data anteriore all’entrata in vigore dell’art. 28 d.lgs. n. 128 del 2015. A seguito della cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese consegue -unitamente all’estinzione dell’ente la perdita della capacità di agire e resistere in giudizio, con il conseguente subentro dei soci,
parti del presente giudizio, dove, peraltro, gli atti impositivi impugnati sono stati oggetto di due ricorsi collettivi presentati da tutti e tre i soci.
1.1. Ciò premesso, con il primo motivo la sentenza impugnata viene censurata, sotto due diversi profili, in relazione all’applicazione della disciplina sul raddoppio dei termini.
1.2. Con la prima doglianza viene denunciata (pag. 14 ss. del ricorso in cassazione) l’illegittimità del raddoppio dei termini per effetto dell’abrogazione ex legge n. 208 del 2015 -della disciplina transitoria disposta dal d.lgs. n. 128 del 2015 -viola zione dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972.
1.3. Con tale prima doglianza viene esposto che la legge n. 208 del 2015 abolisce la disciplina sul raddoppio dei termini a decorrere dagli accertamenti relativi al periodo d’imposta 2016 (da trasmettere nel 2017). Prima di tale intervento, il d.lgs. n. 128 del 2015, nel prescrivere che il raddoppio del termine operasse solo in caso di trasmissione della notizia di reato fosse entro il termine ordinario per l’accertamento, ha fatto salvi, con una norma transitoria, gli accertamenti notificati fino al 02/09/2015. Tuttavia, proprio tale disposizione transitoria è stata abrogata dalla legge n. 208 del 2005.
1.4. Tale prima doglianza deve essere esaminata, per connessione, con il terzo motivo di ricorso, con il quale è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’illegittimità del raddoppio dei termini ai fini IRAP.
1.5. Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, per aver ritenuto applicabile la disciplina del raddoppio dei termini ai fini IRAP, evidenziando che non può scattare l’obbligo di denuncia, dal momento che le violazioni IRAP non sono penalmente sanzionate.
1.6. La prima doglianza nella quale è articolato il primo motivo di ricorso è da ritenere fondata limitatamente all’IRAP al pari del terzo motivo di
ricorso – e infondata per le altre riprese interessate dagli atti impositivi impugnati, considerato che risulta dagli atti che gli atti impositivi impugnati sono stati notificati nel marzo 2014.
1.7 . Occorre, preliminarmente, richiamare l’evoluzione che ha caratterizzato la disciplina sul raddoppio dei termini:
nella versione vigente nel periodo d’imposta interessato dagli avvisi impugnati nel presente giudizio (2007 e 2008) tanto l’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 che l’art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 facevano riferimento alla violazione che comportasse l’ obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000;
b) l’art. 2 d.lgs. n. 128 del 2015 è intervenuto sia sull’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 che sull’art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo che il raddoppio dei termini non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria prevista nei commi 1 e 2 degli artt. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 d.P.R. n. 633 del 1973. L’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015 (entrato in vigore il 02/09/2015) prevede, poi, che: « Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’RAGIONE_SOCIALE fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto »;
le previsioni del terzo comma dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972 sono state abrogate per effetto della riformulazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni appena richiamate ad opera dell’art. 1, commi 130 e 131, legge 28/12/2015, n. 208, con la conseguente eliminazione della disciplina relativa al raddoppio dei termini.
Il comma 132 dell’art. 1 legge n. 208 del 2015 prevede che: « Le disposizioni di cui all’articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all’articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. »
1.8 . Ciò premesso, occorre dare continuità all’orientamento di questa Corte, secondo il quale i termini previsti dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e dall’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, come modificati dall’art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati, incidano le modifiche
introdotte dall’art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati (Cass., 10/01/2025, n. 666). Come già rilevato, nel caso di specie, gli avvisi di accertamento sono stati notificati nel marzo 2014, con la conseguente applicazione della disciplina transitoria che fa salvi gli effetti degli atti impositivi impug nati contenuta nell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015.
1.9. Tale prima doglianza, come già accennato, è fondata, invece, con riferimento all’IRAP -ripresa contenuta negli atti impositivi impugnati, secondo quanto riportato a pag. 6 del ricorso in cassazione – in quanto secondo quanto secondo questa Corte il cd. raddoppio dei termini, previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non si applica all’IRAP, poiché le violazioni RAGIONE_SOCIALE relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali (Cass., 10/01/2025, n. 600). Per le stesse ragioni, come già rilevato, è fondato anche il terzo motivo di ricorso.
Con la seconda doglianza in cui è articolato il primo motivo di ricorso (v. pag. 15 ss. del ricorso in cassazione) è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’inapplicabilità della disciplina per ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti, a seconda di quando hanno ricevuto l’accerta mento, ovvero incostituzionalità della stessa -violazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2 d.lgs. n. 128 del 2015, interpretati alla luce dell’art. 3 Cost. -Questione di legittimità costituzionale del l’art. 2 d.lgs. n. 128 del 2015.
2.1. Con tale seconda doglianza i ricorrenti chiedono, per l’ipotesi in cui siano superate le precedenti considerazioni, la disapplicazione della disciplina transitoria che fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 128 cit., rilevando la disparità di trattamento tra i contribuenti.
Per gli accertamenti notificati fino al 02/09/2015 sussiste, ad avviso di parte ricorrente, l’ingiustificata disparità di trattamento, nella misura in cui la disciplina transitoria viola il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., dal momento che i contribuenti verrebbero assoggettati a diversi termini di accertamento e a diverse modalità di raddoppio dei termini, solo in conseguenza del momento in cui subiscono la notifica dell’avviso di accertamento. Viene, quindi, chiesta la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
2.2. La seconda doglianza è manifestamente infondata, al pari della questione di illegittimità costituzionale prospettata in modo generico dalla parte ricorrente, che si limita, di fatto, a enunciare una disparità di trattamento relativa a una disciplina transitoria che regola gli effetti di due diverse disposizioni che si occupano de i termini di decadenza per l’esercizio del potere impositivo da parte dell’amministrazione finanziaria. Tale disciplina transitoria, peraltro, non è neppure irragionevole, nella misura in cui, nel fare salvi gli effetti degli atti impositivi emessi prima della sua entrata in vigore, si coniuga anche con il principio di buon andamento dell’amministrazione finanziaria, evitando una decadenza, in via retroattiva, degli atti impositivi emessi nel vigore di una diversa disciplina regolativa dei termini per l’esercizio del potere impositivo.
Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione del diritto di difesa degli ex soci NOME COGNOME e NOME COGNOME e la violazione del principio del contraddittorio ex art. 24 Cost. ed ex art. 12 legge n. 212 del 2000 -Omessa pronuncia: violazione dell’art. 112 Cost. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
3.1. Il secondo motivo si incentra su una pluralità di contestazioni. In primo luogo, viene contestato che i soci NOME COGNOME e NOME COGNOME
siano stati ignorati dall’amministrazione finanziaria nelle fasi anteriori all’emissione di un avviso di accertamento.
3.2. In secondo luogo, la sentenza di secondo grado tace completamente sul motivo formulato nell’atto di appello sub lett. a) da pag. 16 (riga 10) a pag. 17 (riga 2) dell’atto di appello, dove veniva contestata: « Illegittimità dell’atto per violazione del diritto di difesa del socio contribuente ex art. 12 legge n. 212/2000 e violazione del diritto di motivazione ex artt. 7 e 10 della L. /2000. La mancata notifica del P.V.C. e la mancata allegazione all’avviso di accertamento.»
3.3. In terzo luogo, viene, poi, rilevato che nella specie il PVC notificato il 26/09/2013 -dopo la cessazione della società -è stato notificato solamente a uno dei tre soci, in conseguenza della scelta dall’amministrazione finanziaria. L’errore in cui sono incorsi sia i militari verbalizzanti che l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stato, quindi, quello di comportarsi come se la società fosse ancora esistente. Nella specie la violazione del contraddittorio deve essere apprezzata tenendo conto che si tratta di un tributo armonizzato.
3.4. Il secondo motivo è infondato.
Occorre premettere, con riferimento al vizio di omessa pronuncia, che, secondo questa Corte nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass., 16/06/2023, n. 17416). Nel caso di specie, come evidenziato dalla controricorrente, il processo verbale di constatazione, trattandosi di società estinta, consegue a un accertamento cd. a tavolino, senza accessi, ispezioni o verifiche eseguite nei confronti della società cancellata. Gli avvisi di
accertamento sono stati, poi, emessi nei confronti dei soci ai sensi dell’art. 5 t.u.i.r., per i maggiori redditi imputati direttamente nei loro confronti, quali soci di una società di persone. L’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 -nella versione applicabile, ratione temporis, al caso in esame riguarda « Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. »
Secondo quanto riportato nel controricorso le operazioni di verifica hanno avuto inizio in data 01/08/2013 -cioè in data successiva alla cancellazione della società di persone dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese -e non risulta che siano state eseguite nei locali destinati all’esercizio dell’attività commerciale. Tanto è vero che a pag. 19 del ricorso in cassazione, il punto II.3. è così intitolato dalla ricorrente: « Violazione del diritto al contraddittorio, trattandosi di verifica a tavolino e (anche) di Iva e quindi di tributo armonizzato. Violazione dell’art. 12, comma 7, della Legge 200 n. 212 (art. 360 n. 3 c.p.c.).» Gli stessi ricorrenti riconoscono, quindi, che si tratti di una verifica a tavolino.
Per quanto riguarda i cd. tributi armonizzati i ricorrenti non hanno precisato quali fossero gli apporti che avrebbero potuto prospettare all’amministrazione finanziaria al fine di determinare un diverso esercizio del potere impositivo.
Quanto sin qui evidenziato trova conferma nel principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo le quali, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. “a tavolino”, nella disciplina applicabile prima dell’entrata in vigore dell’art. 6bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd.
non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito (Cass., Sez. U, 25/07/2025, n. 21271).
5. Con il quarto motivo è stato denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’error in iudicando. I n particolare, si legge nell’intitolazione del motivo di ricorso: « l’insufficiente struttura produttiva dei fornitori e/o l’omessa effettuazione da parte loro RAGIONE_SOCIALE lavorazioni fatturate, qualora questa siano state effettuate (ovvero si fornisca prova che non potevano non essere effettuate) può comportare l’individuazione di operazioni soggettivamente inesistenti, ma non può portare a confermare un accertamento per operazioni oggettivamente inesistenti. In svariati periodi dell’anno la società doveva matematicamente avvalersi di lavorazioni di terzi.»
5.1. Con tale motivo i ricorrenti richiamano due profili della sentenza impugnata. Il primo è quello in cui -con riferimento al motivo di appello incentrato sulla mutatio libelli -la CTR afferma che: « Questa eccezione non può esser accolta perché tutte le motivazioni della sentenza inducono a ritenere che il collegio abbia fatto riferimento ad operazioni oggettivamente inesistenti; infatti se una società non ha la struttura e l’organizzazione per poter svolgere le prestazioni fatture, queste operazioni mai effettuate non possono che essere oggettivamente inesistenti.»
Il secondo, in relazione all’esame dell’attività della società cessata, è quello in cui si legge che: « Tutte le prove fornite dai contribuenti relative alle fasi di lavorazione, alla capacità produttiva, ai dati di bilanci ed altro
perdono significato di fronte al fatto che i fornitori dei servizi non avevano la capacità operativa e l’organizzazione per poter fornire qualsiasi servizio.»
5.2. Rileva, quindi, che se una società non ha la struttura e l’organizzazione per svolgere le prestazioni fatturate, a fronte dell’esecuzione di tali prestazioni le operazioni non possono essere considerate oggettivamente inesistenti, ma semmai soggettivamente inesistenti.
Inoltre, le prove fornite dai contribuenti relative alle fasi di lavorazione, alla capacità produttiva e ai dati di bilancio non perdono significato di fronte al fatto che i fornitori dei servizi non avessero la capacità operativa l’organizzazione per forn ire quei servizi, ma comprovano, semmai, l’infondatezza e illegittimità di una contestazione per operazioni oggettivamente inesistenti. A pag. 23 ss. i ricorrenti richiamano, quindi, le caratteristiche della società che svolgeva attività di stireria e finissaggio di capi di abbigliamento per alcuni marchi italiani, sulla base di prezzi imposti dai clienti stessi, evidenziando come, in alcuni periodi dell’anno, fosse necessario avvalersi di prestazioni effettuate da soggetti terzi. Rilevano, quindi, a pag. 24 del ricorso in cassazione che, al più, la violazione commessa non avrebbe potuto essere per operazioni oggettivamente inesistenti, ma per operazioni soggettivamente inesistenti. Contesta, infine, a pag. 24-25 del ricorso in cassazione che il margine operativo che si otterrebbe, accogliendo la prospettazione dell’amministrazione finanziaria, non è realistico.
6.3. Il quarto motivo è inammissibile , in quanto l’error in iudicando sottende un’impropria richiesta di rivalutazione RAGIONE_SOCIALE prove sottratta al sindacato di legittimità di questa Corte. Il giudice di seconde cure ha, infatti, ritenuto che le motivazioni della sentenza di primo grado avessero fatto riferimento a operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto « se una società non ha la struttura e l’organizzazione per poter svolgere le prestazioni fatturate, queste operazioni mai effettuate non possono che
essere oggettivamente inesistenti. Ha poi affermato -con giudizio di fatto non rivedibile in sede di legittimità -che « le contestate prove testimoniali non fanno che confermare la realtà dei fatti e cioè che le società che avevano emesso le fatture non avevano la struttura e l’organizzazione per poter effettuare le prestazioni fatturate.»
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, deve essere accolto il primo motivo di ricorso limitatamente all’IRAP, e il terzo motivo , mentre devono essere rigettati il secondo e il quarto motivo di ricorso.
7.1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla CGT2 che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo nei limiti di cui in motivazione e il terzo motivo di ricorso; rigetta il secondo e il quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME