Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 920 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 920 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRPEF e IVA 2003-2004
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25286/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale a margine del controricorso,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA n. 1258/34/2015, depositata il 30 marzo 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
1. L’RAGIONE_SOCIALE, in data 20 dicembre 2012 notificava al sig. COGNOME NOME gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO, con i quali accertava, nei confronti del suddetto contribuente, maggiori redditi imponibili ai fini IRPEF, IRAP ed IVA per gli anni 2003 e 2004, con conseguente determinazione di maggiori imposte, addizionali, sanzioni ed interessi (per l’anno d’imposta 2003 una maggiore IRPEF pari ad € 184.356,00, una maggiore addizionale regionale pari ad € 5.900,00, una maggiore addizionale comunale pari ad € 848,00, una maggiore IRAP pari ad € 17.991,00 ed un’IVA per € 84.665,00, oltre alla sanzione di € 51.640,84 ed interessi; per l’anno d’imposta 2004 una maggiore IRPEF pari ad € 251.737,00, una maggiore addizionale regionale pari ad € 7.997,00, una maggiore addizionale comunale pari ad € 1.148,00, una maggiore IRAP pari ad € 24.379,00 ed un’IVA per € 114.724,00, oltre alla sanzione di € 70.488,30 ed interessi).
L’ accertamento nasceva dalle risultanze della c.d. Lista COGNOME, emerse nel corso di indagini di polizia giudiziaria svolte dal RAGIONE_SOCIALE Tributaria dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE nei confronti di diversi soggetti inquisiti per reati di riciclaggio.
Nell’àmbito di tali indagini emergeva che un avvocato/notaio elvetico, tale NOME COGNOME, in concorso con altri soggetti aveva costituito una serie di società e trust molto articolate, al fine di trasferire ingenti somme di denaro all’estero in violazione della normativa italiana.
Sempre in tali indagini veniva sequestrato il personal computer del suddetto COGNOMECOGNOME contenente un elenco di persone fisiche che avevano intrattenuto rapporti con lui.
Tra tali soggetti vi era anche il sig. NOME COGNOME, nei cui confronti la RAGIONE_SOCIALE inviava un questionario, volto a chiarire i rapporti intercorsi con lo studio COGNOME.
Il contribuente, in riscontro al questionario, comunicava di non avere intrattenuto con lo studio RAGIONE_SOCIALE rapporti a titolo di persona fisica, mentre, in qualità di amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, aveva intrattenuto rapporti commerciali con due società aventi sede rispettivamente nelle Isole Vergini e negli Stati Uniti.
Sulla base dei dati presenti nell’anagrafe tributaria il sig. COGNOME risultava il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE; a giudizio dei verificatori, inoltre, il sig. COGNOME risultava titolare di altre due società, e precisamente la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, per le quali vi erano dei contratti di mandato tra lo stesso COGNOME e l’AVV_NOTAIO relativi all’amministrazione RAGIONE_SOCIALE stesse società, e sui conti correnti RAGIONE_SOCIALE quali venivano accreditate ingenti somme di denaro, riconducibili quindi al predetto NOME COGNOME.
L’Ufficio, quindi, recuperava a tassazione tali somme, a fini IRPEF ed I.V.A, per un importo complessivo di € 423.326,00 per l’anno 2003, ed € 573.622,40 per l’anno 2004 .
– Avverso gli avvisi di accertamento suindicati COGNOME NOME proponeva distinti ricorsi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la quale, previa riunione degli stessi, con sentenza 4861/16/2014, pronunciata il 12 maggio 2014, li accoglieva, annullando gli atti impugnati.
Interposto gravame dall’Ufficio , la Commissione tributaria regionale della Lombardia -sede di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1258/34/2015, pronunciata il 4 febbraio 2015 e depositata in segreteria il 30 marzo 2015, rigettava l’appello, compensando le spese di lite.
A vverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
– La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 29 settembre 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.
– Considerato che:
Si procede alla succinta esposizione dei motivi di ricorso.
6.1. – Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Sostiene la ricorrente che la RAGIONE_SOCIALE.T.RAGIONE_SOCIALE., del tutto apoditticamente, e quindi senza motivazione e senza spiegare le ragioni del proprio convincimento, ha affermato che l’Ufficio non aveva provato la presentazione della denuncia di reato nei confronti del ricorrente, da ciò concludendo per l’inapplicabilità del raddoppio del termine ai fini dell’emissione dell’accertamento; al contrario, l’Ufficio aveva , sin dalle controdeduzioni di primo grado, dedotto di produrre la denunzia all’autorità giudiziaria penale a carico del sig. COGNOME, e la parte contribuente non aveva mai contestato siffatta produzione.
6.2. – Con il secondo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, la ricorrente che il raddoppio del termine per l’accertamento si applica in tutti i casi in cui vi sia una violazione che comporta l’obbligo di denunzia ex art. 331 cod. proc. pen., anche se poi la presentazione della denuncia sia stata omessa.
R.G. N. 25286/2015
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
6.3. Con il terzo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 7 e 57 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, prim o comma, num. 4), cod. proc. civ., per avere la RAGIONE_SOCIALE ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento sulla base di vizi mai denunziati in primo grado, e solo in parte denunziati in grado di appello.
6.4. Con il quarto motivo di ricorso, infine, l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per avere essa una motivazione meramente apparente ed apodittica, non indicando il tipo di vizio (difetto di prova o vizio di motivazione) dell’atto impugnato .
– Procedendo quindi allo scrutinio dei motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue.
7.1. – I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi poiché riguardanti entrambi la questione del raddoppio dei termini per l’accertamento , e sono fondati.
In base all’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente protempore al momento dell’accertamento (testo introdotto dall’art. 37, comma 24, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), «in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione».
Nel caso di specie, gli anni d’ imposta ai quali si riferiscono gli accertamenti sono il 2003 [e l’accertamento avrebbe dovuto effettuarsi entro il 31 dicembre 2008 (ossia quattro anni ex art. 43, primo comma, d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente pro-tempore), ovvero entro il 31
dicembre 2012, in caso di raddoppio dei termini] ed il 2004 . Gli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione sono stati notificati il 20 dicembre 2012, ritenendosi applicabile, per l’appunto, il raddoppio dei termini.
Orbene, ad avviso della C.T.R. l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe pienamente provato la presentazione della denuncia di reato nei confronti del ricorrente alla Procura della Repubblica di RAGIONE_SOCIALE, né avrebbe esibito in primo grado o in sede di appello copia della denuncia, e quindi il giudice tributario non sarebbe stato messo in condizione di verificare la sussistenza dei presupposti dell’obbligo della denuncia. Conseguentemente, gli avvisi di accertamento sarebbero stati emessi ol tre il termine quadriennale di cui all’art. 43, primo comma, d.P.R. n. 600/1973, e sarebbero quindi illegittimi.
Sul punto, deve tuttavia rilevarsi che, ai fini del raddoppio dei termini per l’accertamento, previsto dalle disposizioni suindicate, l’unica condizione prevista è quella dell’obbligo della denuncia penale, indipendentemente dall’adempimento di tale obbligo , e quindi indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento del reato nel processo, come peraltro chiarito anche dalla sentenza della Corte cost. 25 luglio 2011, n. 247 (Cass. 15 dicembre 2021, n. 40132; Cass. 2 luglio 2020, n. 13481; Cass. 28 giugno 2019, n. 17586). A maggior ragione, la lettera della legge impedisce di interpretare le disposizioni denunciate nel senso che il raddoppio dei termini presuppone necessariamente un accertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato.
Nel caso di specie, essendo configurabili i reati di cui all’art. 4 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazione infedele), e all’art. 8 dello
stesso d.lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), ricorrevano quindi le condizioni per il raddoppio dei termini per l’accertamento. Né, peraltro, era necessaria la prova dell’avvenuta effettuazione della denuncia, in quanto -poiché il raddoppio dei termini opera indipendentemente dalla denuncia -era onere della C.T.R. verificare, sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze dell’avviso di accertamento, se erano configurabili astrattamente dei reati, e quindi se sussisteva l’obblig o di denuncia.
Peraltro, con specifico riferimento al primo motivo di ricorso, la C.T.R. ha, in maniera apodittica -e quindi con motivazione apparente -affermato che l’Ufficio non avesse ‘pienamente provato’ la presentazione della denunzia di reato, senza dire alcunché in merito a quanto rilevato dall’RAGIONE_SOCIALE già con le proprie controdeduzioni in primo grado , in cui deduceva, tra l’altro, di avere prodotto la denuncia in questione.
7.2. – Fondato è anche il terzo motivo di ricorso.
La C.T.R. ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento impugnato, rilevando che: a ) nell’avviso di accertamento veniva evidenziato che la provvista estera di fondi sottratti all’Erario era stata realizzata mediante il pagamento di fatture false emesse dalle società estere nei confronti RAGIONE_SOCIALE società italiane riferibili all’COGNOME COGNOME , che provvedevano ad iscriverle tra i costi e ad effettuare il relativo pagamento; b ) con riferimento a tali fatture ritenute false l’Ufficio non riportava al cun dato, ed in particolare non indicava l’importo, la data di emissione, la società emittente e destinataria e l’oggetto della prestazione; non indicava i motivi per i quali i documenti erano ritenuti relativi ad operazioni inesistenti; non risultava avere effettuato controlli in merito ai flussi finanziari tra le società italiane e quelle estere.
Va osservato, tuttavia, che il contribuente non si è mai doluto, con il ricorso di primo grado, di tali omissioni e carenze, né ha mai ricollegato
ad esse un q ualsivoglia vizio dell’atto; soltanto con l’atto di appello si è doluto dell’omessa indicazione del tipo RAGIONE_SOCIALE prestazioni e dell’omesso accertamento dell’ avvenuta fatturazione o meno RAGIONE_SOCIALE operazioni.
Ne consegue, pertanto, che la C.T.R. ha accolto l’appello sulla base di circostanze che fuoriuscivano dal thema decidendum delineato dalle parti, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
7.3. – Infondato, infine, deve ritenersi quarto motivo di ricorso.
La motivazione della sentenza impugnata, seppur concisa, non può considerarsi meramente apparente, in quanto la C.T.R. ha ritenuto sostanzialmente non provati i fatti posti a fondamento dell’accertamento, in quanto ha considerato non sufficienteme nte provata la falsità RAGIONE_SOCIALE fatture emesse dalle società estere, sia pure sulla base di vizi ed omissioni non dedotti ritualmente in giudizio.
Trattasi di accertamento di fatto, insindacabile in questa sede, e comunque ritualmente motivato.
Consegue l’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso.
La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con conseguente rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo giudizio, nonché per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese della fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso; rigetta il quarto motivo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo giudizio, nonché per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese della fase di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2022.