Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16314 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16314 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
Oggetto: art. 12 d.l. n. 78 del 2009 – presunzione di evasione – raddoppio dei termini
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29913/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, nei cui uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’ AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente-
ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell ‘Emilia -Romagna – Bologna, depositata in data 13 dicembre 2016, n. 3634/2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DELLA CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE, avendo rilevato taluni indici di capacità contributiva dalle notizie attinte dall’anagrafe tributaria, invitava il sig. NOME COGNOME a fornire documentati chiarimenti idonei a giustificare lo scostamento rilevato rispetto al reddito dichiarato per l’anno 2005. L’Ufficio aveva infatti riscontrato che, con riferimento al suddetto anno d’imposta, il contribuente aveva dichiarato un reddito pari a zero e, negli anni successivi, redditi di scarso importo, ciò che risultava incongruente con: l’accensione di un mutuo d i 85.000 euro per l’acquisto di un fabbricato; l’accensione di un ulteriore mutuo nel 2008 per euro 200.000; l’acquisto nel 2007 di due immobili per il prezzo di 8. 000 euro; il possesso di un’autovettura della potenza di 23 TARGA_VEICOLO; la disponibilità al 50% dell ‘abitazione principale avente una superficie di 150 mq.
Pur prendendo atto RAGIONE_SOCIALE circostanze addotte dal contribuente (disinvestimenti eseguiti nel 2006, 2007 e 2008; partecipazione di familiari e altri soggetti al sostenimento RAGIONE_SOCIALE spese oggetto di verifica; percezione di canoni di locazione), l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riteneva insufficienti tali giustificazioni e assumeva che, per il periodo di imposta considerato, si dovesse accertare sinteticamente la percezione di un reddito pari a 37.891 euro, ai sensi dell’articolo 38, commi 4 e ss., del d.P.R. n. 600 del 1973.
Dal canto suo, la Guardia di RAGIONE_SOCIALE, il 29 marzo 2011, notificava al contribuente un processo verbale di constatazione, riferito agli anni 2005 e 2006, con il quale gli contestava l’accertamento di disponibilità finanziarie detenute presso un istituto di credito svizzero per un importo di 87.090 euro al 31 dicembre 2015 e di 102.799 euro al 31 dicembre 2006, somme di cui, nel contraddittorio con gli organi di polizia tributaria, l’interessato non avrebbe dimostrato la costituzione con redditi già tassati.
In tal modo, anche in applicazione della presunzione di cui all’articolo 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 (il quale, in deroga ad ogni disposizione di legge, prevede che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato indicati in appositi provvedimenti ministeriali si presumono costituite mediante redditi sottratti a tassazione), il reddito complessivo accertato in capo al contribuente per l’anno 2005 ascendeva ad euro 124.981, oltre sanzioni di legge.
Contro l’avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, che lo accoglieva rilevando l’intervenuta decadenza d al potere accertativo in capo all’amministrazione finanziaria , per decorso del termine fissato dalla legge.
Contro questa decisione l’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, che la Commissione Tributaria Regionale rigettava.
In particolare, i giudici del gravame non accoglievano la tesi sostenuta dall’Ufficio impositore, secondo cui nella fattispecie troverebbe applicazione l’articolo 12, comma 2 -bis, del d.l. n. 78 del 2009, che prevede il raddoppio dei termini per la notific a dell’avviso di accertamento basato sulla presunzione di cui al precedente comma 2 del medesimo articolo.
Riteneva la CTR, infatti, che la previsione del comma 2-bis del d.l. n. 78 del 2009 non potesse applicarsi retroattivamente, non essendo a tal fine sufficiente la locuzione ‘in deroga ad ogni vigente disposizione di legge’, ritenuta non riferibile alle pre visioni generali di irretroattività della legge ordinaria di cui agli artt. 11 RAGIONE_SOCIALE disposizioni preliminari al codice civile e 3 della legge n. 212 del 2000 (statuto del contribuente), dovendo piuttosto riferirsi al valore probatorio degli investimenti e RAGIONE_SOCIALE attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, tale da fondare una presunzione non altrimenti ammessa.
Poiché l’avviso di accertamento era stato (pacificamente) notificato dopo la scadenza dei termini ordinari, e non potendosi applicare il
raddoppio dei termini previsto dall’articolo 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 ad accertamenti concernenti anni di imposta anteriori all’entrata in vigore di tale disposizione (in quanto priva di efficacia retroattiva), la CTR dichiarava la nullità dell ‘atto impositivo, rigettando l’appello.
Contro questa decisione l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per Cassazione affidato ad un unico articolato motivo.
NOME COGNOME resiste con controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale condizionato, affidato a quattro motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso principale, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l’RAGIONE_SOCIALE lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2009, dell’art. 4 del d.l. n. 168 del 2009, dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 1 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 11 RAGIONE_SOCIALE preleggi.
La ricorrente contesta la natura sostanziale attribuita dalla CTR all’art. 12, comma 2bis , del d.l. n. 78 del 2009.
Per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in particolare, tale disposizione avrebbe natura di norma procedurale destinata a regolare la sola attività di accertamento, introducendo una presunzione che non agirebbe sull’elemento sostanziale, ma solo sulle modalità con cu i deve essere assunta la prova dell’esistenza o inesistenza di esso, senza incidere sul presupposto d’imposta o sull’essenza del tributo. Di conseguenza, tale disposizione sarebbe applicabile anche ad accertamenti operati in relazione ad anni di imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
In definitiva, per la ricorrente, l’intero art. 12 del d.l. n. 78 del 2009 si applicherebbe alla fattispecie in esame – e dunque sia con riferimento alla presunzione di nuova introduzione, sia con riferimento al raddoppio dei termini per procedere all’accertamento – in quanto il contribuente avrebbe comunque violato una normativa fiscale (omessa compilazione del quadro RW ai sensi dell’art. 4 del
D.L. n. 167 del 1990) che già imponeva un obbligo dichiarativo, in alcun modo modificato nella sostanza dalla nuova normativa.
In ogni caso, per l’RAGIONE_SOCIALE, la clausola di deroga ad ogni vigente disposizione di legge opererebbe anche con riferimento alle previsioni RAGIONE_SOCIALE statuto del contribuente, poiché l’intento del legislatore reso manifesto dall’art. 13 -bis del medesimo d.l. n. 78 del 2009, che ha contestualmente previsto il c.d. ‘scudo fiscale’ sarebbe stato quello di agevolare il rimpatrio e la regolarizzazione, a condizioni fiscali agevolate, di ricchezze detenute all’estero alla data del 31 dicembre 2008 e, contemporaneamente, di consentire all’Amministrazione finanziaria di valutare la correttezza della dichiarazione di emersione di tali attività, ampliando il potere di accertamento proprio con riferimento alle annualità precedenti all’entrata in vigore dell a nuova normativa.
Con i quattro motivi di ricorso incidentale condizionato, tutti introdotti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., NOME COGNOME ripropone le eccezioni sollevate in sede di impugnazione in primo grado e di costituzione nel giudizio di appello, lamentando violazione e/o falsa applicazione:
-dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, per non essere stata allegata al provvedimento impositivo la documentazione acquisita dalla Guardia di RAGIONE_SOCIALE, con conseguente prospettata nullità dell’avviso di accertamento;
-ancora dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, unitamente agli artt. 191 c.p.p., 11 del d.lgs. n. 196 del 2003 e 7 della legge n. 212 del 2000, per l’asserita inutilizzabilità di prove acquisite contra legem , consistite nell’acquisizione, tramite rogatoria internazionale, di documentazione riservata, che sarebbe stata illecitamente sottratta dalla HSBC Private Banking di Ginevra;
-di nuovo dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la Guardia RAGIONE_SOCIALE illegittimamente utilizzato documentazione acquisita nell’attività di indagine svolta nell’ambito di un procedimento penale nel quale il COGNOME risultava indagato;
-infine, degli artt. 38 e (ancora) 42 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per non avere l’Ufficio finanziario rispettato le modalità previste dalla legge per procedere ad accertamento sintetico del reddito.
Il motivo su cui si basa il ricorso principale è fondato.
Sui temi in discussione questa Corte ha avuto modo di affermare
i principi di seguito indicati, dai quali non vi è ragione di discostarsi. 4.1. L a presunzione di evasione sancita dall’art. 12, comma 2, D.L. n. 78 del 2009 con riguardo agli investimenti e alle altre attività di natura finanziaria detenuti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (cd. paradisi fiscali), in vigore dal 1° luglio 2009, ha natura sostanziale e non può, pertanto, trovare applicazione per i periodi d’imposta anteriori all’anno predetto: le norme in tema di presunzioni, infatti, sono collocate, nel codice civile, fra quelle sostanziali e una diversa esegesi del testo legislativo in esame potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione. IN tal senso, da ultimo, Cass. Sez. 5, sentenza n. 2990 del 01/02/2024, rv. 670358-01, la quale ha però anche ribadito che, in ogni caso, sebbene la suddetta presunzione legale non sia suscettibile di applicazione retroattiva agli anni d’imposta anteriori all’entrata in vigor e del D.L. n. 78 del 2009, l’Ufficio può comunque ricorrere ai medesimi fatti che di essa formano oggetto – redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata sub specie di presunzione semplice.
4.2. Hanno invece natura procedimentale, e non sostanziale, e soggiacciono perciò al principio tempus regit actum , le previsioni di cui ai commi 2bis e 2ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di
contestazione o di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni per l’omessa denuncia RAGIONE_SOCIALE disponibilità finanziarie detenute all’estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d’imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 10 luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all’art. 12, comma 2 (da ultimo, Cass., Sez. 5, ordinanza n. 17928 del 23/06/2021, non massimata sul punto; Cass., Sez. 5, sentenza n. 29632 del 14/11/2019, rv. 655916-01).
Da tali affermazioni di principio derivano i seguenti corollari.
5.1. La circostanza che la presunzione legale di evasione stabilita dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 non sia suscettibile di applicazione retroattiva agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore non preclude all’Ufficio di provare l’esistenza di redditi non dichiarati dal contribuente, detenuti occultamente in paesi a fiscalità privilegiata, anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (come previsto dall’art. 38 comma 2 d.P.R. n.600 del 1973, con riguardo alla rettifica del reddito RAGIONE_SOCIALE persone fisiche), senza fare ricorso alla presunzione legale in oggetto.
5.2. Il raddoppio dei termini si applica a tutti gli avvisi di accertamento in questa materia notificati dopo l’entrata in vigore della norma, sia nel caso in cui l’Ufficio, avvalendosi della presunzione legale stabilita dalla citata norma, accerti che la dispon ibilità finanziaria detenuta nei c.d. ‘paradisi fiscali’, e non dichiarata, è provento di redditi sottratti a tassazione, sia nel caso, equivalente, in cui l’Ufficio, senza ricorrere alla presunzione in oggetto in quanto non applicabile retroattivamente, contesti comunque la medesima fattispecie di sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Paesi a fiscalità privilegiata, avvalendosi, secondo le regole probatorie ordinarie, di presunzioni semplici, qualificate dalla gravità, precisione e concordanza. Giustifica tale equiparazione, infatti, la ratio della disciplina recata dall’art. 12,
comma 1, del d.l. n.167 del 2009, secondo cui le norme in oggetto sono dirette a dare attuazione a una intesa tra gli Stati aderenti all’OCSE in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in paesi a regime fiscale privilegiato, fornendo agli Uffici finanziari strumenti più efficaci (quali il raddoppio dei termini per l’accertamento) per contrastare, con o senza l’ausilio della presunzione legale di cui all’art.12, comma 2, il fenomeno della allocazione nei ‘paradisi fiscali’ RAGIONE_SOCIALE di sponibilità finanziarie formate con redditi sottratti alla tassazione nazionale.
La sentenza impugnata, nel considerare di natura sostanziale – e perciò non applicabile retroattivamente – anche la previsione del raddoppio dei termini per l’accertamento previsto dal comma 2 -bis del d.l. n. 78 del 2009, si è discostata da tali principi, sicché il ricorso principale deve essere accolto.
Deve invece essere considerato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, con il quale la parte risultata completamente vittoriosa ha sollevato censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, ma sono relative a questioni sulle quali il giudice d’appello non si è pronunciato, avendo attinto la ratio decidendi da altri profili di carattere decisivo, atteso che tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass. Sez. U, sentenza n. 14382 del 08/10/2002, Rv. 557802-01; Cass., Sez. 1, sentenza n. 3796 del 15/02/2008, Rv. 602188-01; Cass., Sez. 6-5, ordinanza n. 28400 del 15/10/2021, Rv. 662940-01).
In accoglimento del ricorso principale, quindi, la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, affinché, in diversa composizione, proceda all’apprezzamento degli elementi probatori addot ti dall’Ufficio a sostegno dell’atto impositivo, facendo applicazione dei principi di diritto in precedenza indicati e provvedendo anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il relativo ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. Così deciso, in Roma, il 5 giugno 2024.