Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 737 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 737 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19502/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura dello Stato , che la rappresenta e difende per legge
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO ed NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresentano e difendono come da procura allegata al controricorso
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 175/07/2021 depositata in data 15.1.2021;
N. 19502/21 R.G.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 9.11.2022 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del Lazio accolse l’appello principale di NOME COGNOME avverso la sentenza n. 249/2019 della C.T.P. di Roma, che aveva a sua volta parzialmente accolto il suo ricorso in relazione ad avviso di accertamento notificatogli il 19.7.2016 , per l’anno 2010, con cui si era rideterminato il reddito ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, con conseguenti riprese ai fini IRPEF, IRAP ed IVA; al contempo, la C.T.R. rigettò l’appello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
nel riformare parzialmente la decisione di primo grado, la C.T.R. osservò in particolare che l’eccezione di decadenza sollevata dal contribuente era fondata, non potendo trovare applicazione il termine ‘raddoppiato’, in quanto la notizia di reato era stata archiviata ben tre an ni prima della notifica dell’accertamento; avverso detta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui resiste NOME COGNOME con controricorso, illustrato da memoria;
considerato che:
1.1 -con l’unico motivo si denuncia si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972, per aver la C.T.R. ritenuto di escludere l’ applicazione del termine di decadenza ‘ raddoppi ato’ in quanto la notizia di reato era stata pronunciata ben tre anni prima dell a notifica dell’avviso impugnato ; rileva la ricorrente che -avuto riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis , come anche
N. 19502/21 R.G.
derivante dalla pronuncia di Corte cost. n. 247/2011 -l’unico presupposto normativo, ai fini del ricorso al termine ‘raddoppiato’, è non già la fondatezza della notizia di reato, m a la sussistenza dell’obbligo di presentare la denuncia, solo dovendosi accertare se difettino gli elementi minimi previsti dall’art. 331 c.p.p.;
1.2 -il motivo è fondato, nei termini di cui appresso;
in tema di raddoppio dei termini di decadenza del potere di accertamento fiscale in ipotesi di seri indizi di reato, questa Corte ha nel tempo enunciato i seguenti principi:
a) il raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600/1973 per l’I RPEF e 57 del d.P.R. n. 633/ 1972 per l’I VA, nel testo applicabile ratione temporis , in forza RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte dal l’art. 37, comma 24, del d.l. n. 223/2003 , presuppone unicamente l’obbligo di presentazione di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c .p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come peraltro stabilito dalla Corte costituzionale con la già citata sentenza n. 247/2011, con la conseguenza che ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte del fisco, è tenuto a contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia senza poter mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario (v. ex multis , Cass. n. 13481/2020; Cass. n. 17586/2019; Cass. n. 22337/2018; Cass. n. 14440/2018);
b) si è anche convincentemente osservato che non di raddoppio dei termini in senso proprio si tratta, bensì di un nuovo termine di decadenza, applicabile in ipotesi di sussistenza di seri indizi di reità, che è un dato obiettivo non lasciato
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alla discrezionalità del funzionario dell’Ufficio tributari o ma che deve essere accertato dal giudice; tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dalla intervenuta archiviazione della denuncia, non rilevando né l’esercizio dell’azione penale da parte del P.M ., ai sensi dell’articolo 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del ‘ doppio binario ‘ tra giudizio penale e procedimento e processo tributario (così, Cass. n. 9974/2015);
c) su tale assetto nessun effetto spiega la sequenza di modifiche che hanno riguardato la disciplina dei termini prescritti per l’accertamento (art. 1, commi da 130 a 132, della legge n. 208/2015, nonché art. 2 d.lgs. n. 128/2015) in quanto, qualora gli avvisi di accertamento relativi a periodo d’imposta precedenti a quello in corso alla data 31 dicembre 2016 siano stati già notificati -come nella specie -si applica la disciplina dettat a dall’art. 2 del d.lgs. n. 128 /2015 (che non è stato modificato dalla successiva legge n. 208/2015), che fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del predetto decreto (v. Cass. n. 16728/2016);
qualora si tratti di pretesa fiscale su tributi IRAP, giacché le violazioni RAGIONE_SOCIALE disposizioni che prevedono e disciplinano tale tributo non sono presidiate da sanzioni penali, a differenza di quanto accade per l’I RPEF e per l’I VA, non è applicabile il raddoppio dei termini di cui all’art. 43 d.P.R. cit. (Cass. n. 10483/2018; Cass. n. 11552/2022);
N. 19502/21 R.G.
pertanto, risulta evidente da quanto precede che -in relazione alle sole riprese ai fini IRPEF ed IVA – il vizio denunciato è pienamente sussistente, giacché la C.T.R., lungi dall’operare quell’accertamento in fatto invocato dal controricorrente sul punto (anche in memoria), non ha affatto escluso la sussistenza dell’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., in relazione ai rilievi mossi dall’Uffic io, ma ha solo valutato col crisma della decisività la circostanza per cui, alla data di notifica dell’accertamento, la notizia di reato era stata già da tempo archiviata dall’A.G. , perché infondata , aggiungendo che l’operato dell’Ufficio era basato ‘ su ll’esclusivo rilievo di una presunzione semplice ‘ ;
in tal guisa, la RAGIONE_SOCIALE ha dunque attribuito rilevanza ad una circostanza verificatasi ex post e del tutto avulsa dal perimetro dell’accertamento che avrebbe dovuto condurre, così incorrendo nella denunciata violazione;
3.1 in definitiva, il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione, limitatamente alle pretese per IRES ed IVA; è invece infondato quanto alle riprese per IRAP; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione ai profili accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che si atterà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 9.11.2022.