Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6871 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6871 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22851/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), costituitasi in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (c.f. 02041790979), costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 432/2016 depositata il 1/3/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Dalla sentenza impugnata e dagli atti RAGIONE_SOCIALE parti risulta che, con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Prato, la RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO avente ad oggetto IVA, IRES ed IRAP relative all’anno di imposta 2007 che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva recuperato disconoscendo alcuni costi che la società assumeva di aver sostenuto.
La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che l’RAGIONE_SOCIALE fosse decaduta dal potere impositivo ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. 633/1972, non potendo trovare applicazione la disciplina sul raddoppio del termine di decadenza; pur ritenendo assorbente tale rilievo, aggiungeva che era stato violato l’art. 12, comma 7, della L. 212/2000 e che, comunque, la pretesa era infondata nel merito.
L’Amministrazione impugnava la sentenza con riguardo a questi tre aspetti.
La contribuente resisteva all’impugnazione.
Con sentenza n. 432/2016, la Commissione tributaria regionale della Toscana confermava «la decisione appellata anche se con motivazione parzialmente modificata rispetto a quella espressa dai primi Giudici» . Osservava, in particolare, che l’Amministrazione era incorsa nella decadenza dal potere impositivo, non potendo operare il raddoppio dei termini, in quanto non era ravvisabile nei fatti né il reato di cui all’art. 8, né quello di cui all’art. 2 del d. Lgs. n. 74/2000. Inoltre, la denuncia avrebbe dovuto essere presentata prima della scadenza del primo termine rilevante ai fini della decadenza.
Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Ha resistito con controricorso la società.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione ha lamentato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 37, commi 24, 25 e 26 del d.L. 223/2006 conv. in L. n. 248/2006. Ad avviso della ricorrente, la disciplina in questione, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2011, andava interpretata nel senso che, affinché si producesse l’effetto del raddoppio dei termini di decadenza, era sufficiente che ricorresse l’obbligo di denuncia (da valutare secondo il criterio della prognosi postuma), senza che fosse rilevante né l’effettiva presentazione della stessa, né l’esito del procedimento penale; nel caso di specie la denuncia era stata effettivamente presentata in data 20/9/2013 per il reato di cui all’art. 4 d.lgs. 74/2000. La CTR, invece, non aveva condotto la propria valutazione alla luce di tali principi.
1.2 Con il secondo motivo di ricorso ha denunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 36 n. 4) d. Lgs. n. 546 del 1992 per «motivazione apparente ed illogica» . Ad avviso dell’Amministrazione, la motivazione si poneva in «contrasto con la realtà processuale della controversia» , in quanto la verifica andava condotta in relazione all’obbligo di denuncia (e non all’esistenza dei reati) che, nel caso di specie, sussisteva come emerge chiaramente dalla denuncia effettivamente presentata con specifico riferimento all’art. 4 del d. Lgs. n. 74/2000 e con descrizione dei fatti integranti tale fattispecie.
2.1 La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto si sarebbe formato il giudicato interno in ordine alle altre motivazioni in forza RAGIONE_SOCIALE quali il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso. Ad avviso della società, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe confermato in toto la sentenza di
primo grado, modificando solo parzialmente la motivazione in ordine al raddoppio dei termini; pertanto, sulle altre questioni, pure poste a fondamento dell’accoglimento dell’originario ricorso (violazione dell’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, infondatezza della pretesa nel merito) da parte della CTP, si era formato il giudicato interno, in quanto l’Amministrazione non aveva formulato motivi di ricorso per cassazione. Ciò determinerebbe, quindi, l’inammissibilità del ricorso in quanto inidoneo a rimuovere tutte le rationes decidendi poste a sostegno della sentenza impugnata.
L’eccezione è infondata.
Come si legge nella prima parte della sentenza impugnata, dedicata allo svolgimento del processo, ad avviso del giudice d’appello, la CTR avrebbe accolto il ricorso esclusivamente in considerazione del motivo relativo all’intervenuta decadenza, «ritenendolo assorbente» RAGIONE_SOCIALE ulteriori questioni. La parte soccombente in appello non ha alcun onere di impugnare la dichiarazione di assorbimento dei motivi di appello proposti dalla parte vittoriosa, diversi da quelli accolti (Cass. n. 34876/2022, in motivazione). La CTR poi ha confermato l’appello, ma «con motivazione parzialmente modificata» , esaminando solo la questione di decadenza e ritenendo inoperante il c.d. ‘raddoppio’ dei termini per l’accertamento, senza prendere in considerazione le altre questioni che sono dunque risultate assorbite e sulle quali non può, per questo motivo, formarsi il giudicato (Cass. n. 20315/2021).
2.2 La controricorrente ha altresì eccepito l’inammissibilità del primo motivo di ricorso in quanto lo stesso riguarderebbe la valutazione di merito compiuta dalla CTR in ordine all’esistenza o meno dell’obbligo di presentare la denuncia.
Anche tale eccezione è infondata in quanto il primo motivo di ricorso non riguarda una valutazione di merito, bensì i principi di diritto sui quali tale valutazione deve fondarsi.
3.1 Il primo motivo di ricorso è fondato.
L’art. 43 del d.P.R. 600 del 1973 e l’art. 57 del d.P.R. 633 del 1972, nel testo ratione temporis applicabile alla presente controversia, stabilivano, al comma 1°, che «Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione» . Quindi, al comma terzo, disponevano che «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione» .
Il raddoppio dei termini previsti da tale norma nella formulazione riportata presupponeva unicamente l’obbligo di presentazione di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000 e non anche la sua effettiva presentazione, come peraltro stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011, n. 247, con la conseguenza che il contribuente che denunciava il superamento dei termini di accertamento da parte del fisco, era tenuto a contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, senza poter mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario ( ex multis , Cass. n. 13481/2020; Cass. n. 17586/2019; Cass. n. 22337/2018; Cass. n. 14440/2018). A tal fine, «”perché sussista l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 361 c.p., è sufficiente che il pubblico ufficiale che vi è tenuto ravvisi nel fatto il fumus di reato” (Cass. pen., sez. 6, 24/05/1978, Giust. pen. 1981, II, 141). Ciò significa che “presupposto del concretizzarsi dell’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria è l’esistenza di una notizia di reato che, pur non necessitando la certezza o anche il dubbio circa l’esistenza dello stesso, deve essere riconducibile ad una fattispecie illecita”, mentre i giudizi di valore complementari al fatto tipico vale a dire antigiuridicità e dolo,
competono invece in via esclusiva all’autorità giudiziaria” (Cass. pen., sez. 6, 06/02/2014, n. 12021)» (così Cass. n. 9974/2015)
È evidente, quindi, che tutte le considerazioni svolte dalla CTR ricorrente in ordine all’effettiva configurabilità dei reati presi in considerazione restano del tutto irrilevanti, atteso che era sufficiente il dubbio in ordine all’esistenza della fattispecie illecita; il fatto che un procedimento penale comunque sia stato avviato dimostra che l’obbligo di denuncia certamente era ravvisabile.
Peraltro, il raddoppio del termine non è escluso neppure dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, né dalla intervenuta archiviazione della denuncia, non rilevando «né l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m., ai sensi dell’articolo 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione dell’imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e processo tributario» (Cass. n. 9974/2015; nello stesso senso cfr. Cass. n. 9322/2017 Cass. n. 27250/2022; Cass. n. 600/2025).
3.2 Infine, va rilevato che la controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del motivo anche sotto un diverso profilo; la decisione su tale aspetto si fonderebbe su due rationes decidendi , la prima relativa alla insussistenza dei reati e la seconda alla mancata presentazione della denuncia prima della scadenza del termine di decadenza normalmente previsto senza tener conto del raddoppio. Con riguardo a tale secondo profilo, ad avviso della società, la ricorrente non avrebbe sollevato alcuna critica, circostanza che renderebbe il motivo inammissibile.
L’eccezione è infondata, in quanto con il motivo di ricorso si sostiene che è sufficiente l’obbligo di presentazione della denuncia, mentre è irrilevante la sua effettiva presentazione; è evidente, quindi, che l’accoglimento della tesi dell’Amministrazione travolge anche la seconda ratio decidendi , che si
fonda, invece, proprio sulla necessità dell’effettiva presentazione della denuncia.
3.3 Infine, neppure può condividersi quanto osservato dalla controricorrente in ordine alla disciplina transitoria prevista dall’art. 1, comma 132, della L. n. 208 del 2015 che richiederebbe, comunque, per il raddoppio dei termini, la trasmissione della notitia criminis entro i termini ordinari dell’accertamento. È consolidato, infatti l’orientamento di questa Corte nel senso che «In tema di accertamento tributario, i termini previsti dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e dall’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, come modificati dall’art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati, incidano le modifiche introdotte dall’art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati» (Cass. n. 666/2025; Cass. n. 11620/2018; Cass. n. 26037/2016).
Nel caso di specie la notifica dell’avviso è intervenuta il 2/8/2013, così che è irrilevante il momento di trasmissione della denuncia.
Resta assorbito, per effetto dell’accoglimento del primo, il secondo motivo di ricorso che riguarda la motivazione della sentenza.
In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso, mentre va dichiarato assorbito il secondo; la sentenza va quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/1/2026.
Il Presidente NOME COGNOME