Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16155 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16155 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30178/2017 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente – contro
AVVISO DI ACCERTAMENTO
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA – MILANO n. 2083/2017, depositata in data 15/5/2017;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 14 aprile 2025;
Fatti di causa
Con avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Milano, rettificò la dichiarazione Irpef presentata da NOME COGNOME (anche ‘la contribuente’ ) in relazione all’anno d’imposta 2003, accertando un maggior reddito ed irrogando sanzioni.
Alla base dell’atto impositivo vi era una pluralità di verifiche fiscali e di controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate nei confronti delle società appartenenti al cd. ‘gruppo RAGIONE_SOCIALE‘ .
I controlli e le verifiche fiscali avevano accertato il compimento di operazioni societarie e di operazioni di trasferimento di partecipazioni al fine di consentire indebiti vantaggi d’imposta alle società del menzionato gruppo e ad alcune società loro clienti.
Gli esiti dell’attività di indagine avevano rilevato il coinvolgimento della contribuente nell’attività del gruppo RAGIONE_SOCIALE.
L’ufficio, attivate le indagini ex art. 32, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, portarono ad accertare in capo a lei maggiori redditi.
Avverso l’avviso di accertamento, la contribuente propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Milano, che lo accolse.
Proposto appello da parte dell’ufficio, la C.T.R. confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 delle preleggi, 331 c.p.p., 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, 32, 38, 41 bis e 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, 8 e 20 del d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate deduce che le previsioni di cui all’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, trovano applicazione a prescindere dall’avvenuta trasmissione della notitia criminis da parte dell’ufficio all’Autorità giudiziaria competente.
Tali previsioni, ed in particolare quella relativa al raddoppio dei termini, devono essere applicate anche a fronte di cause estintive del reato, dal momento che le cause di estinzione o di non punibilità possono essere valutate solo dall’autorità giudizia ria.
1.1. Il motivo è fondato.
L’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis , cioè al tempo della notifica dell’avviso di accertamento, disponeva che ‘in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione’ .
La sentenza impugnata è contraddittoria perché, da un lato, ha richiamato gli orientamenti della Corte di Cassazione sui presupposti del raddoppio dei termini (Cass., n. 9974/15) e le indicazioni contenute nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 247 del 2011, secondo la
quale il raddoppio operava a condizione che si potesse ravvisare, nella fattispecie, l’astratta configurabilità di uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000; dall’altro, ha nel caso di specie negato l’operatività del raddoppio avendo la contribuente eccepito che ‘nessuna notizia di reato, e art. 331 c.p.p., a suo carico era stata inoltrata dalla procura della Repubblica’ , tant’è che ella aveva anche prodotto ‘un certificato rilasciato dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano attes tante che alla data dell’11/4/20 01 non risultavano iscrizioni di notizie di reato a suo carico’ .
Di converso, questa Corte ha chiarito, in relazione alla formulazione della disposizione normativa rilevante nel caso di specie ed applicabile ratione temporis , che in tema di accertamento tributario, per il raddoppio dei termini ex artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, è sufficiente l’emersione di elementi da cui derivi l’obbligo di presentazione di denuncia penale e non rilevano i successivi esiti dell’accertamento né il fatto che gli atti impositivi siano fondati su elementi privi di rilevanza penale, salvo che non emerga un uso pretestuoso o strumentale della disposizione, al solo fine di fruire, ingiustificatamente, di un più ampio termine (Cass., Sez. T-, Sentenza n. 20409 del 14/07/2023, Rv. 668286 -01; Cass., Sez. 6-T, Ordinanza n. 13483 del 30/06/2016, Rv. 640166 – 01).
Ne consegue l’accoglimento del motivo in esame, con il rinvio della causa alla CGT-2 della Lombardia, che dovrà, al fine di ritenere se sia operativo il raddoppio dei termini di decadenza di cui alla vecchia formulazione dell’art. 43, comma 3, del d.P.R. n . 600 del 1973, verificare se nella condotta posta in essere dalla contribuente, descritta nell’avviso di accertamento, vi fossero, in astratto, gli estremi oggettivi di una delle fattispecie di reato previste dal d.lgs. n. 74 del 2000, a prescindere da se sia stata presentata, in relazione ad essa, una denuncia penale.
2.Il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia l’assertività delle affermazioni rese dalla C.T.R. a sostegno del rigetto dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, è assorbito dall’accoglimento del primo.
Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla CGT-2 della Lombardia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2025.