Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7607 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7607 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4962/2022 proposto da:
COGNOME NOME;
-ricorrente non costituito –
Contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3657/01/21 della Commissione tributaria Regionale della Sicilia, depositata il 21/04/2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto:
,
Ritenuto che
La Commissione tributaria regionale (CTR) della Sicilia, con sentenza n. 3657/01/21, depositata il 21/04/2021, rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso il diniego di variazione del classamento da parte dell’ex RAGIONE_SOCIALE del territorio.
Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso in cassazione ma non provvedeva a depositarlo, mentre l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate si costituiva con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 2482 del 2023 del 27/01/2023 la Sezione Sesta Tributaria disponeva la trasmissione alla Sezione Tributaria ordinaria nelle more della decisione delle Sezioni unite sulla questione inerente alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), comma introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Legge di stabilità 2013), nell’ipotesi, quale quella di causa, in cui alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso, notificato ma non depositato, consegua alla iscrizione a ruolo del processo di cassazione operata dal controricorrente.
Considerato che
Il ricorso per cassazione è improcedibile, non essendo stato depositato ai sensi dell’art. 369 cod.proc.civ. ed essendo stato iscritto a ruolo il (solo) controricorso. 2. Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l ‘ improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso ove la parte resistente ne abbia portato a conoscenza della Corte l ‘ esistenza con il controricorso (Cass. n. 31693 del 2022).
Le spese seguono la soccombenza.
Deve darsi atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
In proposito, le Sezioni unite con sentenza n. 20621 del 2023, Rv. 668224- 01 e 668224-02 hanno pronunciato i seguenti principi di diritto:
« La pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito RAGIONE_SOCIALE stesso a norma dell’art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione della sussistenz a del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma »;
« Il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha natura sanzionatoria, ma di tributo giudiziario, in quanto presuppone l’obbligo di versamento del ‘primo’ co ntributo unificato, così partecipando della sua stessa natura di fonte di finanziamento dell’attività giurisdizionale, assolvendo all’ulteriore funzione della fiscalità di disincentivare una superflua richiesta di prestazioni giudiziarie ».
L’intervento delle Sezioni Unite è stato richiesto dalla Sesta Sezione civile Tributaria con ordinanza interlocutoria n. 33271 del 18 ottobre 2022, per la risoluzione della questione « Se, nel caso in cui il ricorso in cassazione viene dichiarato improcedibile, per omesso suo deposito presso la cancelleria e in assenza della sua iscrizione a ruolo ad opera del ricorrente, si applichi il disposto di cui all’art. 13, comma 1 -quater del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ai sensi del quale, quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, comma 1-bis ».
Le Sezioni Unite, nel rispondere alla questione a loro sottoposta hanno, preliminarmente, rilevato che il raddoppio del contributo unificato, ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha natura sanzionatoria, ma di tributo giudiziario che presuppone l’obbligo di versare il ‘primo’ contributo unificato e quindi partecipa della natura di esso e assolve alla funzione di ristorare l’amministrazione della Giustizia dall’aver dovuto impegnare le limitate
risorse dell’apparato giudiziario nella decisione di una impugnazione non meritevole di accoglimento.
Precisata nei termini sopra indicati la natura del cd. doppio contributo, le Sezioni Unite hanno affermato che la pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito RAGIONE_SOCIALE stesso a norma dell’ar t. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all ‘ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma. Rilevano, infatti, le Sezioni Unite che in tal caso non può dirsi escluso dalla legge l’obbligo di versare il contributo unificato iniziale presupposto sostanziale dell’obbligo del «raddoppio» ex art 13, comma 1-quater cit. – né rileva, peraltro, che esso non sia stato in concreto versato dal ricorrente, avendo comunque provveduto al pagamento (o, eventualmente, prenotato a debito il relativo importo, nei casi di cui all’art. 11 del d.P.R. n. 115 del 2002) il controricorrente ‘diligente’.
P. Q. M.
La Corte
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore della controricorrente, in €. 4.305,00 oltre le spese prenotate a debito.
-Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Cos ì deciso in Roma il 19 gennaio 2024.
Il Presidente NOME COGNOME