Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33659 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33659 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5196/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME NOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE TAR LAZIO SEGRETERIA GENERALE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2345/2020 depositata il 22/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
La C.T.R. del Lazio con la sentenza in epigrafe indicata ha respinto l’appello della contribuente, ribadendo l’esclusione del diritto all’esenzione dal pagamento del contributo unificato per le organizzazioni di volontariato che agiscano in giudizio per i propri scopi statutari (nel caso in esame si trattava del contributo unificato relativo a un ricorso avverso silenzio rigetto proposto dinanzi al Tar), e ha disposto il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto;
ricorre in cassazione ASSOCIAZIONE RAGIONE_SOCIALE CITTADINO con due motivi di ricorso (1violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod. proc. civ.; violazione di legge, art. 8, l. 266 del 1991, 10 d.P.R. 115 del 2002 e 27bis dell’allegato B al d.P.R. 642 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; in subordine prospettava l’incostituzionalità della normativa; 2 -violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. per falsa applicazione dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.115 del 2002, non applicabilità del raddoppio del contributo unificato nel processo tributario in secondo grado).
L ‘Avvocatura generale dello Stato si è costituita per la parte resistente chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del primo motivo del ricorso in quanto infondato, come già deciso da numerose sentenze della Corte di Cassazione. Per il secondo motivo si è rimessa alla decisione della Corte.
La ricorrente ha depositato successiva memoria con la quale ha rinunciato al primo motivo di ricorso e alla prospettata questione
di costituzionalità; ha, invece, insistito per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
…
Considerato che
La rinuncia al primo motivo di ricorso, col quale si affermava la sussistenza dell’esenzione esclusa, comporta l’inammissibilità del motivo per sopravvenuta carenza d’interesse ad agire (arg. da Cass., Sez. 6°-3, Ordinanza n. 17893 del 27/8/2020, Riv. 658757 -02, secondo cui «La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore nel caso in cui, all’esito di un accertamento “a posteriori”, risulti implicare una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d’impugnazione e non comporti la disposizione del diritto in contesa, essendo così rimessa alla discrezionalità del difensore stesso e, quindi, sottratta alla disciplina di cui all’art. 390 c.p.c. per la rinuncia al ricorso»; coerente, da ultimo, Sez. 6 -3, Ordinanza n. 414 del 13/01/2021, Rv. 660413 -02).
Fondato è il secondo motivo e la sentenza deve cassarsi, con la decisione nel merito da parte di questa Corte di Cassazione, di annullamento della condanna al raddoppio del contributo unificato, disposto dalla sentenza impugnata.
Deve confermarsi la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha escluso il raddoppio del contributo unificato nel processo tributario: «L’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sulla condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nell’ipotesi di declaratoria di infondatezza o inammissibilità dell’impugnazione, non trova applicazione nei giudizi tributari, trattandosi, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 18 del 2018, di una misura eccezionale di carattere sanzionatorio, la cui operatività
deve, pertanto, essere circoscritta al processo civile» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15111 del 11/06/2018, Rv. 649208 -02; vedi anche Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 20018 del 27/07/2018, Rv. 650106 -01; vedi anche Sez. 5, del 25 marzo 2024 n. 8019).
D’altronde, anche la Corte costituzionale (con sentenza 2 febbraio 2018, n. 18), nel dichiarare inammissibili, per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, nella parte in cui stabilisce i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti processuali, in riferimento all’art. 111 Cost., ha osservato che il rimettente « … non tiene conto dell’opzione ermeneutica alternativa fondata sull’insuscettibilità dell’applicazione estensiva o analogica al processo tributario del raddoppio del contributo unificato -misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria -e sul tenore testuale della disposizione impugnata, che circoscrive la sua operatività, attraverso specifico rinvio, al processo civile»; anche successivamente, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla commissione tributaria provinciale di Genova in riferimento agli art. 3, 24, 25, 53 e 111 cost., dell’art. 13, 1° comma quater, d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, 17° comma, l. n. 228 del 2012 (Corte cost., ordinanza 29 maggio 2020, n. 104).
In considerazione dell ‘esito della lite la parte controricorrente deve essere condannata alle spese del giudizio di legittimità; le spese dei giudizi di merito in una valutazione complessiva degli atti possono compensarsi interamente.
…
P.Q.M.
Dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo del ricorso, cassa sul
punto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non applicabile il raddoppio del contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012;
Condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge e agli esborsi liquidati in euro 200,00.
Compensa le spese dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma, il 17/09/2024.