Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22341 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22341 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/08/2024
Oggetto: Tributi
RAGIONE_SOCIALE– Consorziata Ribaltamento ricavi e costi Determinazione quota consortile
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso iscritto al numero n. 26195 del ruolo generale dell’anno 2016 proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
Contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO , giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore: EMAIL.
Nonché
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore e NOME COGNOME;
-intimati- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1057/31/15 depositata in data 16 ottobre 2015, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2024
dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
Rilevato che
-l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 1057/31/15 depositata in data 16 ottobre 2015 con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva parzialmente l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali soci, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino n. 114/12/2012 che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi della società e dei soci proposti avverso avvisi di accertamento relativi agli anni 2000-2001 con i quali: 1) in considerazione del fatto che la società faceva parte del RAGIONE_SOCIALE venivano riprese a tassazione nei confronti della società magg iore Irap e Iva contestando l’omessa fatturazione nei confronti del consorzio per il ribaltamento, in proporzione alla quota consortile, dei proventi RAGIONE_SOCIALE commesse ad essa attributi e l’omessa autofatturazione per i costi del consorzio non traslati alla consorziata; 2) erano stati accertati nei confronti dei soci maggiori redditi di partecipazione nella detta società ai fini Irpef, addizionali e contributi previdenziali;
il giudice d’appello atteso l’effetto espansivo del giudicato esterno in forza della sentenza della Corte di cassazione (n. 26480/2014) che aveva respinto analogo ricorso degli stessi contribuenti relativamente ad altro anno di imposta (1999) -ha disatteso il motivo di gravame volto a contestare il meccanismo del
ribaltamento dei costi e dei ricavi del consorzio sulle consorziate mentre ha accolto il motivo subordinato con il quale la società sosteneva che la quota consortile, in proporzione alla quale andava calcolato il ribaltamento di costi e ricavi al fine di accertare il maggior reddito della società e conseguentemente dei soci, non fosse di £ 3.000.000 ma bensì di £ 100.000, in quanto £ 2.900.000 erano stati corrisposti ‘una tantum’ per l’ammissione al consorzio e non concorressero a formare la quota consortile;
-all’udienza del 24 febbraio 2023, con ordinanza del 3.7.2023, veniva disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, assegnando all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, per rinnovare la notifica del ricorso per cassazione;
-l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato , in data 2.10.2023, atto di rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione;
-resiste con controricorso, depositato il 6.11.2023, il socio NOME COGNOME, eccependo la tardività del ricorso e chiedendo, in via subordinata, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per avere aderito in data 17.4.2023 alla definizione agevolata dei carichi (Rottamazionequater ) ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, L. 197/22;
-sono rimasti intimati la società e l’altro socio NOME NOME COGNOME;
Considerato che
-con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio per avere la CTR nel rideterminare la quota consortile della società in £ 100.000, in base alla quale calcolare il maggior reddito imputabile, trascurato di considerare che dal libro dei soci menzionato dalla stessa CTR la quota di £ 2.900.000 non risultava corrisposta dalla s ocietà solo nell’anno 2000 ma anche negli anni 2001 -2002 (espressa in euro) con conseguente concorrenza della stessa nella formazione della quota consortile;
-con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2602 e segg., 21 del D.P.R. n.
633/72, 1241 e segg. per avere la CTR erroneamente determinato la quota consortile in £ 100.000 escludendovi l’ulteriore importo di £ 2.900.000, in quanto corrisposto una tantum sebbene anche tale somma – come dichiarato dai contribuenti espressamente nell’atto di appello – fosse confluita nel fondo consortile, con conseguente necessaria determinazione della ‘quota consortile’ come l’intera entità della partecipazione della conso rziata al fondo consortile;
-a seguito di rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, NOME COGNOME ha depositato, in allegato al controricorso, la nota dell’RAGIONE_SOCIALE-Riscossione di conferma della presa in carico della domanda di definizione dei carichi affidati all’RAGIONE_SOCIALE, presentata il 17.4.2023 ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, L. 197/22;
-rilevata la necessità di verificare l’oggetto della definizione agevolata, e, in particolare, se essa si riferisca agli avvisi di accertamento impugnati, deve invitarsi l’RAGIONE_SOCIALE a prendere posizione in ordine alla regolarità del suddetto procedimento di definizione agevolata del giudizio;
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, invitando l’RAGIONE_SOCIALE, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, a prendere posizione in ordine al procedimento di definizione agevolata;
Così deciso in Roma il 26 giugno 2024