Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4912 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4912 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2026
Oggetto: inammissibilità del ricorso per cassazionequestione nuova
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 911/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania n. 8331/15/2024, depositata il 6 novembre 2024 e notificata il 7 novembre 2024;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa.
La società contribuente impugnava il silenzio rifiuto della Direzione provinciale di Catania avverso l’istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALE somme corrisposte dalla stessa a fronte di una cartella di pagamento annullata con sentenza della CTP n. 6875-09-2015 depositata il 1506-2015.
La CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio.
Con la sentenza qui gravata, il giudice di secondo grado ha confermato la statuizione del primo giudice.
Ricorre a questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a una sola censura.
Resiste la società contribuente con controricorso.
Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la parte ricorrente ha chiesto la decisione collegiale.
Ragioni della decisione.
Va preliminarmente trattata ed accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, sia pure per ragioni diverse da quelle poste a base della stessa.
Si eccepisce il difetto di specificità e localizzazione dell’impugnazione, consistente nella doglianza di omessa pronuncia in ordine al motivo con il quale l’Ufficio aveva fatto rilevare che la mancanza di rimborso risultava giustificata dalla circostanza che il contribuente ha pagato la somma chiesta a rimborso avvalendosi della definizione di cui all’art.
1 comma 618 e ss. della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e, quindi, l’importo, secondo tale prospettazione, non risulterebbe rimborsabile. Orbene, sul punto -diversamente da parte ricorrente -la parte controricorrente produce diligentemente l’atto di costituzione dell’Ufficio in primo grado e ne trascrive il contenuto essenziale alle pagg. da 4 in poi dal quale si evince perfettamente il tenore RAGIONE_SOCIALE difese dell’RAGIONE_SOCIALE.
Analogamente, parte controricorrente riproduce a questa Corte l’atto di appello dell’RAGIONE_SOCIALE, trascrivendone pure il contenuto essenziale alle pagg. da 4 in poi del proprio atto. E in tali atti, effettivamente, nulla viene eccepito sotto il profilo che parte ricorrente assume pretermesso.
Questa Corte ha reiteratamente precisato che in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di specificità, indicare in quale atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio ( ex multis , Cass. n. 18018/2024).
Nella sentenza impugnata non vi è alcun cenno alla questione dedotta con il motivo in argomento.
La ricorrente introduce pertanto in sede di legittimità una questione del tutto nuova, che non è stata trattata nei gradi di merito.
Ne deriva l’inammissibilità del ricorso.
Le spese di lite sono regolate secondo la soccombenza.
Inoltre, poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 28540 del 13 ottobre 2023; Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 27195 del 22 settembre 2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. Sez.3, Ordinanza n. 31839 del 15 novembre 2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 – bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
Debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. ulteriore l’importo di euro 1.200,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 600,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 2.400,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, 15% per spese generali, CPA e iva come per legge. Condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 1.200,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di parte controricorrente e infine
dell’ancora ulteriore somma di euro 600,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME