Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11535 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11535 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20152/2018 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, difensore di sé stesso, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore ; -intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 10834/2017, depositata il 20 dicembre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-L’avv. NOME COGNOME proponeva innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno ricorso avverso gli avvisi di
accertamento n. TF9010507222 (periodo di imposta 2009), 7223 (periodo di imposta 2011) e 7225 (periodo di imposta 2010), emessi dall’Agenzia delle entrate, Direzione prov. di Salerno, nonché avverso tutti gli atti presupposti e/o ad essi consequenziali e/o collegati.
Radicatosi ritualmente il contraddittorio tra le parti, la Commissione tributaria provinciale di Salerno accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando l’importo dovuto, in virtù della sentenza n. 228/2014 della Corte costituzionale.
-Il contribuente impugnava la sentenza. L’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.
La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 10834/17, depositata in data 20 dicembre 2017, rigettava l’appello del contribuente, compensando le spese di lite.
-Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 39 d.lgs. 546/92, come mod. e integ. dal d.lgs. n. 156/2015; artt. 221 ss., 295, 355 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Carente motivazione su un punto controverso e decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. – Omessa pronuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. Il ricorrente censura, in via pregiudiziale, la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod.
proc. civ. per omessa pronuncia, essendo completamente mancato il provvedimento del giudice del gravame indispensabile per la soluzione del caso concreto; ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 221, 295, 355 cod. proc. civ., art. 39 d.lgs. 546/92, come mod. e integ. dal d.lgs. n.156/2015. A tal proposito il ricorrente deduce che il giudice del gravame, nel condividere le argomentazioni dei primi giudici, ha erroneamente ritenuto generiche e contraddittorie le doglianze sollevate dal contribuente sul mancato perfezionamento delle notificazioni degli avvisi di accertamento impugnati, affermando con motivazione del tutto carente che la sede contenziosa tributaria non era idonea a coltivare la querela di falso (artt. 2 e 39 d.lgs. 546/92) e che «d’altro canto l’appellante stesso ne era consapevole tant’è che ha prodotto in questo grado “per la prima volta” la querela di falso la quale è ininfluente ai fini del giudizio, avendo il contribuente impugnato tempestivamente gli avvisi di accertamento per cui è causa». Al contrario, si evidenzia come già in primo grado era stata proposta querela di falso in via incidentale, chiedendo che venissero disposti, nelle opportune sedi giurisdizionali civili, gli accertamenti tecnici idonei ad attestare la falsità della propria firma apposta sulle cartoline di ritorno delle raccomandate informative di avvenuto deposito degli atti impugnati, nonché la veridicità delle attestazioni del messo comunale e di tutta la procedura seguita dal medesimo, risultante dalla relazione di notificazione stesa in calce agli avvisi di accertamento impugnati. Tale richiesta veniva reiterata nel verbale di udienza del 15.12.2014 e con le memorie illustrative depositate in data 3.12.2014, riguardo alla quale la Commissione tributaria provinciale di Salerno si riservava di decidere, rinviando la decisione all’udienza di trattazione nel merito del 16.03.2015. Tuttavia, il giudice di primo grado non si pronunciava sull’eccepita nullità e/o inesistenza della notifica degli
avvisi di accertamento, né sulla consequenziale eccezione di falsità dei documenti impugnati, limitandosi a constatare che «alcuna querela di falso risultava presentata dal ricorrente». Il ricorrente presentava pertanto querela di falso in via principale innanzi al giudice civile ordinario. Proposta impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria regionale, in pendenza del procedimento per querela di falso in via principale, eccepiva la sospensione, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., del giudizio tributario. La falsità della documentazione con la quale l’Agenzia delle entrate assumeva di aver notificato gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO (periodo di imposta 2009) – 7223 (periodo di imposta 2011) – 7225 (periodo di imposta 2010) veniva accertata con sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, pubblicata in data 15.10.2024. Sempre in via preliminare il ricorrente deduce la mancata pronuncia del giudice d’appello sulla necessità di sospensione, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., del giudizio tributario, determinata dalla pendenza innanzi al giudice ordinario della querela di falso in via principale.
1.1. -Il motivo è fondato.
L’art. 39, decreto legislativo n. 546/1992, che regola i rapporti tra processo tributario e altri processi (cd. pregiudizialità esterna), prevede la sospensione solo ove sia stata presentata querela di falso (Cass., Sez. V, 17 gennaio 2019, n. 1148) o debba essere risolta una questione di stato o capacità delle persone diversa dalla capacità di stare in giudizio (Cass., Sez. V, 20 gennaio 2016, n. 999), uniche questioni che il giudice tributario non può risolvere incidenter tantum (Cass., Sez. V, 28 maggio 2014, n. 12008; Cass., Sez. V, 28 dicembre 2012, n. 24107), potendo negli altri casi il giudice conoscere e risolvere incidentalmente le questioni (Cass., Sez. V, 30 giugno 2021, n. 18395; Cass., Sez. V, 30 dicembre 2019, n. 34693).
La Commissione tributaria regionale avrebbe pertanto dovuto sospendere il processo e attendere la decisione sulla querela di falso.
2. -L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti concernenti la validità della notificazione degli avvisi di accertamento e l’esistenza degli atti impositivi impugnati (con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto artt. 140 e 156, 139 e 149 cod. proc. civ.; art. 26, ultimo comma d.P.R. n. 602/73; art. 60, comma 1, d.P.R. 600/73; artt. 7-8 L.890/82; artt. 2700, 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., nonché carente motivazione su punti controversi e decisivi, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.; illegittimità della sentenza gravata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. Rileva il contribuente che, a fronte del motivo di opposizione costituito dalla “insanabile nullità” della notificazione degli avvisi di accertamento di cui in narrativa, la Commissione tributaria regionale di Salerno, nel condividere apoditticamente la decisione del primo giudice, non ha dato conto dei motivi in fatto e in diritto sui quali ha basato la pronuncia gravata, non consentendo la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 42, comma 1 e comma 3, d.P.R. 600/1973 e art. 7 l. 212/2000, art. 21 septies della legge n.241 del 7 agosto 1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione su un punto controverso e decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. – Omessa pronuncia in relazione all’art. 360 comma 1, n.ro 4 cod. proc. civ. Osserva in proposito il ricorrente che la sentenza gravata ha esaminato con motivazione carente l’eccezione, rilevante ai fini della decisione della causa, relativa all’inesistenza giuridica degli atti impositivi impugnati per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto gli
avvisi di accertamento, in mancanza della sua qualifica di dirigente).
-Il ricorso va dunque accolto.
La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 31 gennaio 2025.